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  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
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lunedì 27 dicembre 2010

NUOVI ADEMPIMENTI: pronto il calendario

E' pronto il calendario delle comunicazioni relative allo spesometro. Con provvedimento del direttore delle Entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, si individuano soggetti, termini e modalità di trasmissione delle operazioni. Le comunicazioni Iva su clienti e fornitori avranno una partenza scaglionata, riguarderanno anche i non residenti e dovranno essere fatte anche in caso di operazioni collegate. Tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il limite viene fissato a 3.600 euro al lordo dell'Iva. Per il 2010 il limite è fissato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura. Le operazioni non soggette a fattura dovranno essere comunicate solo con riferimento a quelle effettuate dal 1° maggio 2011. Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno.

STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: spesometro e redditometro

Lo scopo principale del nuovo strumento (spesometro) è contrastare l'evasione Iva, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico. Dal 1° maggio 2011 gli acquirenti che effettueranno acquisti pari o superiore a 3.600 euro dovranno fornire il proprio codice fiscale al venditore; pertanto, questi ultimi, dovranno integrare la documentazione emessa (scontrino o ricevuta fiscale). Rilevare la capacità contributiva tramite le spese sostenute è il presupposto dell'accertamento sintetico. L'ammontare delle spese sostenute dal contribuente potrebbe anche essere sommato con quelle derivanti dal nuovo redditometro. Per quest'ultimo, si è in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo. I risultati delle indagini dei due strumenti si basano su metodi diversi: entrambi misurano la spesa, ma il redditometro esprime, attraverso coefficienti, la sostenibilità di detta spesa nel tempo, cioè la capacità di mantenimento nell'anno di un certo bene.

mercoledì 22 dicembre 2010

PROROGATA AL 2011 L'AGEVOLAZIONE DEL 55% - RISPARMIO ENERGETICO

La Legge di stabilità per l'anno 2011, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 l'agevolazione IRES/IRPEF del 55% per gli interventi rivolti al risparmio energetico degli edifici.
Novità contenuta nella norma è, inoltre, la previsione di detrazione della spesa in dieci rate annuali.
La Legge di stabilità per l'anno 2011, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 7 dicembre, ha, infatti, prorogato fino al 31 dicembre 2011 l'agevolazione del 55% per gli interventi finalizzati ad ottenere
il risparmio energetico degli edifici.
Restano in vigore senza modifiche tutte le disposizioni normative fino ad oggi vigenti relative a tempi, parametri, modalità e importi di detrazione, ma viene introdotta una significativa modifica in termini di
tempistica della detrazione:
La legge di stabilità prevede, infatti, che le spese per la riqualificazione energetica sostenute a partire dal primo gennaio 2011 dovranno essere obbligatoriamente detratte in dieci rate anziché nelle
cinque rate oggi previste.
Peraltro, nel caso di interventi "a cavallo d'anno", la norma prevede l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d'imposta 2010 siano state sostenute spese in
relazione a un intervento che prosegue nel periodo d'imposta 2011.
A tal fine, la trasmissione del modello deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo 2011, ovvero, per i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare", entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute

OPERAZIONI BUSINESS TO BUSINESS alzano la soglia

Il nuovo spesometro (elenco clienti e fornitori rivisitato) alza la
soglia di ingresso per gli operatori economici titolari di partita Iva:
25 mila euro. Per evitare intoppi burocratici, vista l'introduzione di
quest'onere nel corso dell'anno, e grazie alle indicazioni delle
associazioni di categoria, le Entrate hanno alzato la soglia minima per
il 2010 originariamente fissata a 3.500 euro. Le comunicazioni delle
operazioni B2B 2010 dovrebbero essere fatte cumulativamente entro
ottobre 2011; quelle del 2011, invece, dovrebbero vedere fissata la
scadenza tra maggio e giugno 2012

IL RECUPERO DELL'IVA SUI CREDITI INESIGIBILI

Le modalità pratiche per recuperare l'I.V.A., tramite nota di variazione in diminuzione, sui crediti che si sono rivelati inesigibili. L'attuale formulazione dell'art.26, c. 2, del DPR 633/72 consente al cedente o al prestatore di recuperare - attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione - l'IVA anticipata all'erario sulle fatture rimaste insolute nei confronti di debitori inadempienti contrattualmente.

In concreto, in base all'art. 26, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972, "se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, … viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili … il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25 ".
Il creditore recupererebbe quindi l'IVA sulle fatture emesse portando l'IVA a credito e il debitore viceversa sarebbe obbligato ad iscrivere l'IVA a debito verso l'erario (a riduzione di crediti IVA eventualmente portati a nuovo da precedenti esercizi).

Dunque, stante il disposto del citato art.26, c. 2, è consentito al cedente o al prestatore di recuperare l'IVA sulle fatture emesse (e rimaste insolute) ove al cliente debitore sia contestata formalmente l'inadempienza contrattuale e venga chiesta la risoluzione contrattuale per negligenza del cliente. L'attivazione della citata procedura non comporta in alcun modo la rinuncia al credito da parte del creditore.
Viceversa, il recupero IVA comporterebbe, per il creditore stesso, l'immediato recupero del credito con flusso di cassa positivo e la riduzione del carico economico della eventuale accertamento del rischio di perdita su credito, posto che questo verrebbe misurato esclusivamente sull'imponibile del credito commerciale e non sul credito stesso "ivato". Va difatti evidenziato – sul piano operativo – che, a fronte della registrazione della nota di variazione e dello storno in avere del credito commerciale in contropartita del Ricavo vendite e prestazioni in
dare, il creditore, al fine di conservare integra la titolarità del credito commerciale nei confronti del cliente inadempiente, rileverebbe in dare crediti per fatture da emettere e – in avere - annoterebbe Ricavi vendite e prestazioni.

Resta inteso che la fase della risoluzione contrattuale deve essere opportunamente seguita sul piano legale, così da mettere bene in chiaro che la procedura di cui appresso è attivata al solo scopo di recuperare l'IVA rivalsata.

In sostanza, in primo luogo andrebbe eccepita al cliente inadempiente la risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente / debitore e ciò può avvenire:
1. a seguito dell'invio di una lettera monitoria recante la diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.);
2. in esecuzione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (art. 1456 cod. civ.);
3. per apposizione di un termine "essenziale" nel contratto col Cliente per l'esecuzione delle prestazioni (art. 1457 cod. civ.).

A questo riguardo, è prassi negoziale stabilire apposite clausole contrattuali con le quali è stabilito che "Il presente contratto potrà essere risolto solamente per inadempimento, totale o parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte. Si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli obblighi qui assunti qualora entro ... (...) giorni dal preavviso
notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, permanesse la situazione d'inadempimento".

Ovvero, ove il contratto rechi una clausola risolutiva espressa correlata all'inadempienza circa il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto, può essere stabilito che "Si conviene
espressamente la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. in caso di:
1 mancanza o ritardo da parte della Società, protratti per oltre ... giorni, nel pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi di questo contratto per compensi o rimborsi spese;
2 mancanza o ritardo da parte della Società protrattosi per oltre ... giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Società A (prestatore o cedente, ndr) nel pagamento di somme per spese ed importo compensativo, che non siano validamente contestate dalla Società.

Verificandosi anche una sola delle ipotesi contemplate ai punti precedenti del presente articolo, la Società A (prestatore o cedente) potrà risolvere il contratto o considerare la Società decaduta dal beneficio del termine dandone semplice comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società".

Nel caso si opti per la variazione in diminuzione, questa deve essere operata sia con riferimento all'imponibile che con riferimento alla relativa imposta, in base al disposto dell'art.26, c. 2, del DPR 633/72.
A tale conclusione conducono sia la lettera dell'art.26, c. 2, del DPR. 633/72, sia la considerazione che il presupposto della variazione è legato a cessioni o prestazioni già eseguite e il suo verificarsi
comporta una rettifica, in tutto o in parte, ai soli fini dell'IVA, dell'originaria operazione imponibile; ovviamente la attuazione della procedura non implica alcuna rinuncia al credito non soddisfatto.

La procedura non soggiace a limitazioni temporali rispetto alla data dell'emissione del documento originario, in quanto si tratta di variazione in diminuzione originata da un evento non dipendente da sopravvenuto accordo tra le parti ovvero da inesattezze della precedente fatturazione.

In estrema sintesi, ove si voglia accedere alla procedura di cui sopra, sarebbe senza dubbio necessario concordare con il proprio legale la formulazione più appropriata per l'inoltro della nota di variazione, così da escludere l'insorgenza della remissione di debito da parte del creditore. Una ipotesi di lettera di accompagnamento della Nota di credito emessa ai fini del recupero dell'IVA potrebbe essere la seguente:
"In allegato alla presente si trasmette la nota di variazione n. ___ del
____ emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 2, del PDR
633/72. L'emissione del documento in oggetto è avvenuta a seguito della
diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. notificatavi in
data ____ (ovvero in dipendenza della clausola risolutiva espressa
prevista dal contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.).
Al riguardo tuttavia si specifica la nota di variazione in diminuzione
dell'imponibile e dell'imposta consentita dalla disposizione IVA di cui
all'art.26, comma 2, del DPR 633/72 deve intendersi effettuata ai soli
fini fiscali non implicando in alcun modo la rinuncia al credito non
soddisfatto cui si riferisce".

RAVVEDIMENTO OPEROSO: cosa cambia dal 2011

Con un decreto del 7/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 15/12/2010, il tasso degli interessi legali é passato dall'attuale
1% all'1,5%.
Detto tasso aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011.
Rimane, quindi, fermo il coefficiente all'1% fino a tutto il 2010.
Ovviamente, la novità della modifica degli interessi legali ha avuto
ripercussioni anche di carattere fiscale, tra cui la modifica degli
importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di
ravvedimento operoso.
Alla luce di ciò, i contribuenti che pagano in ritardo i tributi si
possono avvalere:
- Del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla
scadenza;
con sanzione:
- Del 2,5% fino al 31/01/2011;
- del 3% dal 01.02.2011.
- Del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la
violazione con sanzione:
- Del 3% fino al 31.01.2011;
- del 3,75% dal 01.02.2011.
Calcolo degli interessi
In caso di ravvedimento operoso, oltre al tributo dovuto, il
contribuente dovrà pagare anche l'interesse legale, che, alla luce della
suddetta novità, sarà pari a:
- 1% annuo fino al 31 dicembre 2010;
- 1,5% dal 1° gennaio 2011.

mercoledì 15 dicembre 2010

ICI AL SALDO: scadenza 16 dicembre

Entro giovedì 16 dicembre 2010, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli deve procedere al versamento del saldo Ici per l'anno in corso. Nel caso di omesso o carente versamento è possibile rimediare mediante il ravvedimento operoso, con il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali. Ricordiamo che dal 2008 le abitazioni principali, le relative pertinenze e le abitazioni "assimilate" sono state escluse dall'obbligo di versamento dell'imposta comunale.

NOVITA’: dal 2011 un nuovo strumento di comunicazione – lo spesometro (NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA)

Dall'autunno 2011 un nuovo strumento di comunicazione entrerà a far parte della già nutrita schiera di adempimenti dei cittadini contribuenti: lo spesometro. Per gli operatori economici rappresenterà, infatti, una versione semplificata dell'elenco clienti-fornitori soppresso nel 2008. Interesserà tutti i contribuenti che effettueranno acquisti superiori a 3.500 euro. Secondo quanto ipotizzato dai tecnici dell'Agenzia delle entrate, il debutto del nuovo strumento avverrà entro la fine di ottobre 2011; il primo monitoraggio sugli acquisti effettuati dai consumatori finali dovrebbe invece scattare a maggio 2012, e riguardare le operazioni effettuate nel 2011, escludendo quindi gli acquisti di queste ultime settimane dell'anno. Si tratterà di una comunicazione unica telematica su tutte le operazioni rilevanti avvenute nel corso dell'anno precedente Le date così distanti non devono ingannare, la raccolta di informazioni comincerà prima: per le attività tra imprese l'avvio sarà praticamente immediato (il provvedimento del direttore dell'agenzia dovrebbe arrivare in settimana), per quelle che riguardano i consumatori l'avvio sarà a metà 2011 (anche se è possibile un periodo-finestra di qualche mese).

martedì 7 dicembre 2010

REVERSE CHARGE: NOLEGGIO DI PONTEGGI

 

Noli a caldo: si condizionato al reverse charge

Meccanismo non applicabile in mancanza di "autonomia organizzativa" del prestatore

Il meccanismo del reverse charge non è applicabile alle prestazioni relative ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio, cosiddetti "noli a caldo", se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, manca uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e cioè l'autonomia organizzativa. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 205/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un'istanza d'interpello di un consorzio, operante nel settore edile.

Nella risposta contenuta nel documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione ha preliminarmente precisato che le prestazioni relative ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), cosiddetti "noli a freddo", sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni non concretizzano subappalti. Inoltre, tali attività non rientrano tra quelle riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004).

L'Agenzia, con la risoluzione in esame, ha precisato che, se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si è ritenuto che torni applicabile il meccanismo del reverse charge.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, non è applicabile ai contratti di noleggio con operatore in tutte quelle ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e, cioè, l'autonomia organizzativa.
Infatti, nel caso di specie il prestatore risultava essere "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, e, inoltre, il corrispettivo era commisurato alle ore di utilizzo del mezzo con il relativo operatore, non tenendo, pertanto, conto del risultato.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia è, altresì, suffragata dal diritto civile, in quanto la fattispecie in esame si configura come un contratto a causa mista, avente, in parte, i caratteri della locazione e, in parte, quelli della prestazione lavorativa, poiché l'oggetto del contratto è esclusivamente il noleggio del macchinario con il relativo manovratore, senza alcuna obbligazione di risultato.

 

OMAGGI E LIBERALITA' AI DIPENDENTI

I beni acquistati per essere ceduti come omaggi ai propri dipendenti non sono inerenti all'attività d'impresa e, di conseguenza, non possono essere qualificati come spese di rappresentanza. Il costo di tali beni è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, assoggettate a tassazione. Diversamente, qualora tali erogazioni siano in natura non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta.

SALDO ICI: SCADENZA 16 DICEMBRE

Il saldo dell'Ici 2010 è in scadenza. I contribuenti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli sono tenuti al versamento del saldo dell'imposta entro il 16 di questo mese di dicembre, a meno che si era già versata un'unica rata a giugno conoscendo la delibera comunale relativa alle aliquote 2010. L'imposta è dovuta per anno solare e in proporzione della quota posseduta. Obbligati al pagamento sono oltre il proprietario dell'immobile, anche i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, il concessionario di aree demaniali. Tra i diritti reali si annovera il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite. Non è soggetto all'imposizione il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario, il comodatario, in quanto non sono titolari di diritto reale ma utilizzano l'immobile in base ad un contratto specifico.

OMAGGI NATALIZI

Siamo ormai nel periodo dei regali natalizi, particolarmente dei piccoli omaggi. Il legislatore fiscale ha previsto un trattamento di favore per tali spese. In particolare, in merito alle spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, la norma sulle spese di rappresentanza (D.M. 19/11/2008) stabilisce che ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Quindi, dette piccole spese sono deducibili per il loro intero ammontare. Ciò in base al comma 2 dell'art. 108 del Tuir. Peraltro, la particolare disciplina si applica solo ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi" (C.M. n. 34/E del 2009). Le spese relative all'acquisto dei beni in questione (di seguito, per brevità, "piccoli omaggi") non vanno incluse nell'ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità previsto dal citato decreto, ma possono essere interamente dedotte. Nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina del medesimo decreto. Come rilevato da ampia dottrina, per verificare il limite di costo deducibile occorre tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia possibile dedurre in maniera integrale il costo occorre, pertanto, che l'imponibile non superi i seguenti limiti:
 

Imponibile massimo

aliquota Iva propria del bene

€ 48,07

 

4%

 

€ 45,45

 

10%

 

€ 41,66

 

20%

 

Aspetti Iva
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972, opera un rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi, prevedendo che"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (pari ad euro 25,82)".  Infine, a parte quanto sopra, da ricordare che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come "di rappresentanza", indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità.
Omaggi per i professionisti
I professionisti, a differenza delle imprese, non possono fruire della particolare deduzione per i piccoli omaggi. Infatti, anche i beni dal valore unitario non superiore ad euro 50,00 seguono la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite del 1% sui compensi conseguiti nel periodo d'imposta (art. 54, comma 5 del Tuir).

venerdì 3 dicembre 2010

INVERSIONE (reverse charge) ESTESA: a cellulari e dispositivi a circuito integrato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2010 è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del

22 novembre 2010,

che autorizza alcuni Paesi membri ad adottare misure in deroga rispetto al soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Come noto, infatti, l'art. 193 della Direttiva 112 prevede che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi particolari specificamente previsti nei successivi articoli.
Tale regola generale può essere derogata su motivata richiesta degli Stati membri; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si autorizza l'estensione del meccanismo del reverse charge alla cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.

La Decisione rappresenta il seguito di una particolare richiesta avanzata dal nostro Paese già dal 2007, con l'evidente intento di contrastare il diffuso fenomeno delle frodi da riscossione, in forza delle quali taluni soggetti cedono beni, ma non provvedono poi al versamento dell'IVA dovuta, nonostante il soggetto acquirente sia legittimato alla detrazione del tributo addebitato. Quando tali cessioni siano ripetute più volte in relazione ai medesimi beni, si manifesta il fenomeno delle c.d. "frodi carosello".
In forza dell'articolo 2 della Decisione, l'Italia è dunque autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Inoltre, il successivo art. 4 prevede che la deroga al disposto dell'art. 193 della Direttiva 112, decorrente dal giorno della notificazione, è subordinata alla introduzione da parte dell'Italia di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile. L'autorizzazione, comunque, scade al più tardi entro il 31 dicembre 2013, oppure al precedente momento in cui dovessero entrare in vigore le norme UE che autorizzino tutti gli Stati membri ad adottare misure in deroga all'art. 193 della Direttiva 112.

Il DPR 633/72 prevede, all'art. 17 comma 6, l'elencazione di cinque tipologie di operazioni alle quali viene esteso il meccanismo del reverse charge: i subappalti del settore edile (lettera a), particolari cessioni di immobili strumentali (lettera a-bis), telefoni cellulari (lettera b), personal computer ed accessori (lettera c), materiali lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d).
Le prime due ipotesi sono già operative, mentre l'art. 1, comma 45 della L. 296/2006 ha sancito che le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura a livello comunitario.
Va detto che, oltre al caso dei telefoni cellulari che sembra aderire in toto alla autorizzazione ricevuta, la casistica dei personal computer non è stata recepita appieno dagli organi comunitari; l'autorizzazione, infatti, non riguarda i personal computer complessivamente considerati, ma esclusivamente i dispositivi a circuito integrato che ne rappresentano solo una parte.

Si tratta comunque di comprendere da quale momento si rendono applicabili le modifiche riguardanti il debitore dell'imposta; al momento, la soluzione più ragionevole pare quella di attribuire rilevanza alle indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, comma 1) che, al riguardo, prevede, per i tributi periodici, l'efficacia delle modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il successivo comma 2, prevede inoltre la impossibilità di stabilire nuovi adempimenti a carico dei contribuenti prima del decorso dei 60 giorni "di adattamento" dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti o dalla adozione dei documenti attuativi necessari per la loro applicazione.

Al riguardo, si potrebbe argomentare in merito al fatto che il mutamento del soggetto tenuto all'applicazione del tributo consista in un nuovo adempimento oppure rappresenti una modifica tecnica alle regole del tributo.
Sembrerebbe, in ogni caso, che tutto sia rinviato come minimo al 2011, pur con la considerazione che la Decisione subordina l'applicazione della deroga alla adozione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica; ciò potrebbe significare che la decorrenza sia comunque sospesa sino all'adozione di specifici interventi in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stante la diffusione delle transazioni interessate e le possibili ripercussioni pratiche che potrebbero interessare vasti settori economici, appare urgente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sta di fatto che alcuni noti rivenditori di computer hanno già messo in pratica la nuova procedura di fatturazione della vendita senza applicazione di Iva, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

Lo studio è come sempre disponibile per eventuali chiarimenti.


 

mercoledì 24 novembre 2010

SICUREZZA DEL LAVORO: dal 1° gennaio 2011 sarà operativo l’obbligo valutazione rischi da stress

Dal 1° gennaio prossimo la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diventa operativa, i datori pubblici e privati dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale. La commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, ha approvato nella riunione del 17 novembre le linee guida che serviranno per gli adempimenti previsti dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del testo unico sulla sicurezza (DL n. 81/08). Le imprese hanno più tempo per adeguarsi, ma è consigliabile programmare per tempo le operazioni per non correre il rischio di trovarsi impreparate all'avvio dell'adempimento.

PROFESSIONISTI: compensi a cavallo d'anno

A fine anno si ripropone il tema esaminato e risolto dall'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul tema l'Agenzia, partendo dal fatto che il reddito di lavoro autonomo si determina con il principio di cassa, specifica, per la prima volta, che in caso di bonifico il pagamento si ha solo al momento dell'effettiva disponibilità delle somme e cioè solo quando il professionista riceve l'accredito sul proprio conto corrente.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a giugno di quest'anno  con la circolare n. 38 del 2010 fornendo un importante chiarimento che mette finalmente la parola fine a molti accertamenti in corso.
L'effetto è che i professionisti, in sede di redazione della dichiarazione, dovranno verificare con attenzione le certificazioni dei committenti per non includere in dichiarazione tutte quelle ritenute che sono relative a pagamenti accreditati nel successivo periodo d'imposta.
L'applicazione del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo comporta che, in caso di ritenuta effettuata in un anno con compenso pagato nell'anno successivo, il professionista dovrà seguire sia per il reddito, sia per la ritenuta il periodo d'imposta in cui il compenso è stato pagato.
In caso di pagamento con bonifico bisognerà sempre far riferimento alla data di accredito in banca.
Si tratta della cosiddetta "data disponibile" che indica il giorno a partire dalla quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non assume, pertanto, rilievo né la data valuta, o quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.
Sempre sullo stesso tema l'Agenzia precisa che, in caso di bonifico, il momento dell'effettivo incasso potrebbe non coincidere con quello di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto perché questi non può che effettuare la trattenuta al momento della disposizione di bonifico, per poi includerla nel modello 770.
Da ciò discende che si creerà sempre e comunque un disallineamento tra il 770 del committente e la dichiarazione del professionista.
Infatti, quest'ultimo dovrà sempre inserire reddito e ritenuta nel periodo d'imposta in cui si ritiene effettuato il pagamento.
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente.
Non rileva, invece la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.

ACCONTI DI IMPOSTA - SCADENZA 30 novembre 2010

Acconto Irpef
In generale, la misura dell'acconto va determinata in base a quanto dichiarato in Unico PF 2010.
In sostanza, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione dei redditi e andare direttamente a leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza), ove è riportata l'imposta dovuta per il 2009, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.
Su questo importo deve applicare una determinata percentuale prestabilita che, per il 2010, è fissata al 99%.


Quando e come versare l'acconto.
L'anticipo d'imposta non è dovuto se il risultato indicato al rigo "differenza" è inferiore o uguale a 52 euro (questo non è il solo motivo di esclusione, infatti, non sono obbligati ad alcun versamento anche i contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2010, quelli che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2009, chi vanta per il 2009 crediti superiori alla misura degli acconti, i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2010).
Quando lo stesso importo supera i 52, ma è inferiore a 258 euro, l'adempimento va assolto in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Qualora l'importo di RN34 sia maggiore di 258 euro, l'acconto deve essere versato in due rate:
- la prima, stabilita nella misura del 40% dell'ammontare complessivo, andava pagata al 16 giugno scorso, insieme al saldo 2009, ovvero nel termine del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
- la seconda, il restante 60%, entro martedì 30 novembre.
Tutto questo riguarda i contribuenti che hanno una situazione reddituale classica; al contrario, chi ha o si attende un risultato economico variabile nel corso del 2010, può, per espressa previsione normativa, esulare dal metodo storico e prediligere il calcolo presuntivo, quindi commisurare l'imposta netta presumibilmente dovuta.
Potrebbe essere il caso di chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi.
Naturalmente, la scelta del metodo previsionale comporta la riduzione o l'omissione del secondo acconto.
L'acconto Irpef 2010 va poi assolto con modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
Mentre va indicato il codice 3813 per il versamento unitario o della seconda rata dell'acconto Irap 2010.
Tale acconto, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100%, cioè la stessa percentuale prevista per l'imposta sul reddito delle società.


Acconto Ires
Chi ha presentato Unico SC 2010 deve versare l'acconto in misura piena, vale a dire che deve considerare come debito d'imposta l'intero importo indicato al rigo RN17 del modello (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano Unico SNC: il rigo di riferimento è RN28).
Il 30 novembre, all'appello dell'acconto 2010 sono chiamate, infatti, anche le società con esercizio coincidente con l'anno solare e gli Enc. I soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare versano, invece, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio.
L'importo è pari al 60% dell'imposta risultante nella dichiarazione per il 2009, senza dilazioni e sempre che a giugno (o luglio) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto.
Anche l'acconto Ires, infatti, va versato in due rate solo se l'importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l'unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre, non è previsto alcun adempimento nell'ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro.
Società ed enti non commerciali, in sede di compilazione del modello F24, dovranno indicare il codice tributo 2002 Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.


Acconto per i contribuenti minimi
I contribuenti che, nel 2010, hanno aderito al regime fiscale dei minimi devono determinare l'acconto Irpef in maniera ordinaria, senza considerare l'adesione alla particolare disciplina agevolativa.
L'unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.
I già "minimi" nel 2009, invece, versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 20% da individuare al rigo CM18 "imposta a debito" di Unico PF 2010.
I criteri da seguire e i limiti da tenere d'occhio sono gli stessi previsti per l'acconto Irpef.
Il codice tributo per l'F24, in questo caso, è il 1799 imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - acconto seconda rata o in unica soluzione.


Ravvedimento operoso
In caso di omissioni o errori è possibile utlizzare il ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni applicate in caso di omesso o insufficiente versamento di imposte o di acconti.
In particolare, se si provvede a sanare l'errore:
- entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 2,5%;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, in misura pari al 3%.
Tutto ciò, con l'aggiunta degli interessi legali, calcolati giornalmente nella misura del 1%.

lunedì 25 ottobre 2010

PAESI BLACK LIST - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PERIODICA

E' stata pubblicata in data 22 ottobre 2010 la circolare 53/E dell'agenzia delle entrate riferita all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti nei cd. paesi black list.
Nella circolare si precisa che la lista dei paesi aventi  un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e la lista di cui al D.M. 21 novembre 2001 devono essere considerate congiuntamente.
Pertanto l'elenco aggiornato dei paesi considerati nelle Black List risulta essere il seguente:
 
il primo:
Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, le isole Vergini Britanniche, di Man, Cayman, Cook e Marshall, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Malta, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks & Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu.
 
il secondo:
Barbuda, Bahrein, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Malta, Mauritius, Monaco, Panama, San Marino, Svizzera, Taiwan e Uruguay, e aggiungendo Guatemala, Herm, Isole Vergini Statunitensi, Kiribati, Nuova Caledonia, Salomone e Sant'Elena.
 

L'art. 1 del D.M. 5 agosto 2010 ha tuttavia espressamente escluso dall'obbligo di comunicazione in esame le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati:

- Cipro;

- Malta;

- Corea del Sud.

 
 

mercoledì 13 ottobre 2010

INPS: addio avvisi "bonari". Ora sono titoli esecutivi

Da gennaio 2011 gli avvisi di pagamento INPS non saranno più 'avvisi bonari' ma titoli esecutivi. Trattandosi di un titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio, pena la nullità dell'avviso. Cambiano i modi di notifica: la modalità che si annuncia è quella della posta elettronica certificata; l'INPS potrà stipulare convenzioni per la consegna a mezzo messo comunale o agenti di polizia municipale. L'avviso di pagamento diventa esecutivo solo quando la notifica è stata validamente perfezionata. La richiesta di rateazione va indirizzata all'INPS se il credito è in fase amministrativa, a Equitalia se il credito è in fase esecutiva. Il fine è rendere più rapide le entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali.

BANDO INNOVA RETAIL 3 edizione

E' stato pubblicato il nuovo bando "innova retail" giunto alla terza edizione.
Sono previsti contributi a fondo perso, erogati dalla regione Lombardia, alle micro e piccolo imprese operanti nel settore dei servizi e del commercio, nel territorio lombardo.
Il contributo erogato è pari al 50% dell'investimento ammissibile.
Contattando lo Studio è possibile ottenere ulteriori informazioni, e la verifica dei presupposti per l'applicazione del beneficio.
E' possibile inoltre ottenere il testo integrale del bando al seguente indirizzo

 

mercoledì 4 agosto 2010

OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede nei Paradisi Fiscali dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Immagine FiscoeTasse

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, sebbene una proroga al 31 ottobre dovrebbe essere ufficializzata a breve con un DPCM. L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).
Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro;
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Cana);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.

Art. 2
Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.
 
Dall'elenco sopra riportato, dovranno essere espunti: MALTA e CIPRO

giovedì 29 luglio 2010

CHIUSURA ESTIVA

Lo studio chiude il giorno 30 luglio.
Riaprirà il giorno 1 settembre
Augura a tutti buone ferie

RITENUTA D'ACCONTO 10% EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti

La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.


Su quale "base" operare la ritenuta
Le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.


Come evitare la "doppia" ritenuta
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.


In sede di prima applicazione niente sanzioni per le violazioni
Inoltre, la circolare citata ha precisato che, in sede di prima applicazione della disposizione del D.L. n. 78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.

PROROGA SCADENZE AGOSTO

I termini fiscali e le scadenze di versamento delle prime tre settimane di agosto sono stati rinviati al 20 agosto 2010. E' stato infatti firmato il 27 luglio 2010 il Decreto di proroga dei termini, quindi, rinviati i pagamenti in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto. Esclusi i versamenti in scadenza al 5 agosto, che riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano le imposte con la maggiorazione dello 0,4% rispetto alla scadenza originale del 6 luglio scorso.
 
Quali sono i versamenti che slittano
Come l'anno precedente, il rinvio dei termini porta con se i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals
Scadenze studi settore escluse dalla proroga
E', invece, confermata la scadenza, maggiorata dell'importo nella misura dello 0,4%, per effettuare i versamenti delle imposte per i soggetti in cui trovano applicazione gli studi di settore, quella che è stata prorogata dal 6 luglio 2010, al 5 agosto 2010.
Elenco dei tributi prorogati
I principali pagamenti interessati sono:
- l'Iva del mese di luglio per i contribuenti mensili;
- l'Iva del 2° trimestre per i contribuenti trimestrali;
- la 6° rata del saldo Iva 2009;
- la terza rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno versato entro il 16.06.2010;
- la seconda rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno pagato la prima rata entro il 16.07.2010;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni del mese precedente, in scadenza ordinaria dal 1° al 20.08.2010;
- ritenute d'acconto operate a luglio;
- imposta sugli intrattenimenti e sport per le ritenute operate dalle associazioni sportive dilettantistiche;
- accisa sui prodotti immessi in consumo a luglio.

lunedì 19 luglio 2010

IRAP: spunta nuova ipotesi di esclusione per i piccoli artigiani

Un'attività  di impresa può produrre reddito senza il requisito dell'autonoma organizzazione, venendo così a mancare il presupposto impositivo IRAP. I fatti non prendono solo in considerazione la libera professione, ma anche le figure artigianali come, per esempio, un artigiano senza dipendenti e collaboratori e con una limitata strumentazione. Questo principio è presente nell'ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010 della Corte di cassazione. Rifacendosi al precedente dell'ILOR, la Corte osserva 'che non è la natura dell'attività  ad essere alla base dell'imposta, ma l'autonoma organizzazione in cui essa è svolta'. L'asserzione è in controtendenza rispetto al dettato della circolare 28/E/2010 dell'Agenzia delle entrate, che circoscriveva il contesto applicativo alle sole attività  ausiliare: agenti e promotori. La Cassazione oltrepassa questi confini ribadendo, invece, che è estensibile anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. Resta da attendersi un nuovo intervento interpretativo dell'Agenzia, considerando l'avvicinarsi dell'ultima scadenza per il pagamento delle imposte.

RITENUTE D'ACCONTO SULLE RISTRUTTURAZIONI

La manovra di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica varata con D.L. 31/05/2010,  n. 78 ( in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114 ) introduce nel sistema fiscale italiano una nuova ritenuta del 10 % a titolo d'acconto dell' IRES o dell'IRPEF dovuta dalle imprese edili che svolgono lavori di ristrutturazione edilizia o interventi su immobili finalizzati al risparmio energetico, per i quali i committenti intendono fruire delle detrazioni fiscali del 36 % o del 55 %. La misura fornisce all'Erario uno strumento che consente di ottenere un anticipazione di cassa sulle imposte dovute dall'appaltatore o dal prestatore d'opera.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI PAESI BLACK LIST

E' atteso un provvedimento utile a fare slittare le comunicazioni black list previste per il prossimo 31 agosto. Il Dipartimento delle Finanze è, infatti, in procinto di elaborare un decreto che dovrà specificare i paesi interessati e i settori che dovrebbero godere di una esenzione.

REDDITOMETRO ON LINE

Redditometro da consultare on line
Il Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, nel corso di un convegno tenutosi il 15 luglio 2010 a Milano sulla manovra correttiva, ha annunciato che il fisco sta preparando un redditometro on-line. Ciò al fine di consentire ai contribuenti la consultazione di un applicativo con il quale si potrà verificare la tenuta del proprio reddito complessivo alla luce degli indici di capacità contributiva che stanno alla base dell'accertamento sintetico.

martedì 6 luglio 2010

SCADENZA PRESENTAZIOME MOD. INTRA - OPERAZIONI INTRA-UE

TERMINE 26/7/2010
Presentazione elenchi Intra mensili giugno 2010 ed elenchi Intra trimestrali (2° trimestre 2010).
 

venerdì 2 luglio 2010

AMMINISTRATORI E SOCI: doppia contribuzione (ancora)

Una lettura estensiva introdotta dall'art. 12 comma 11 del DL 78/2010 stabilisce che un socio di Srl, qualora sia amministratore e operativo in ambito commerciale o artigiano, è soggetto alla doppia imposizione contributiva, quella propria della gestione Ivs e quella della gestione separata. La 'novità ' è nettamente contraria alla recente pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (n. 3240/2010), che voleva un'unica iscrizione alla gestione dell'attività  prevalente esercitata dal socio. L'applicazione di questo principio avrebbe comportato, anche, la richiesta di cancellazione dalla gestione non prevalente con diritto di richiesta retroattiva dei contributi versati. Cambiando ora il parametro di applicazione, permane l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni previdenziali, con conseguenza di effettuare i versamenti e adempiere agli obblighi dichiarativi.

BONIFICI 36% E 55% CON OBBLIGO DI RITENUTA D'ACCONTO

E' scattato dal 01 luglio 2010 l'obbligo per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10% da parte di banche e poste sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per spese legate ad interventi di recupero edilizio che beneficiano della riduzione del 36% o relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55% dall'Irpef. Il 30 giugno 2010, sul filo di lana, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per l'applicazione della ritenuta d'acconto. Come è noto il provvedimento che lo dispone è contenuto nel Decreto Legge n. 78/2010. In particolare, dal 1° luglio 2010 (in base all'art. 25 di tale D.L.), le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Con il provvedimento emanato il 30/06/2010, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la nuova ritenuta alla fonte:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico. Il provvedimento ha, inoltre, definito gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che devono:
- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa,
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. Il versamento (tramite modello F24) delle ritenute d'acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:
- 1039,
denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25, dl n. 78/2010", istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa il 30 giugno 2010. (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30/06/2010, n. prot. n. 94288/2010)

AMMINISTRATORI: emolumenti senza vincoli

Superata la questione sulla congruità del compenso dell'amministratore, che autorizzerebbe l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a riprendere a tassazione la parte di esso eccedente il ragionevole importo in relazione alle caratteristiche della società. Dopo alcune sentenze della Corte di Cassazione (17 maggio 2000 n. 12813 e 30 ottobre 2001 n. 13478), che ritennero censurabile da parte dell'Amministrazione finanziaria la congruità del compenso anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, la situazione è stata ribaltata dalla stessa Cassazione (sentenza n. 6599 del 9 maggio 2002; n. 21155 del 31 ottobre 2005; n. 20748 del 25 settembre 2006; n. 28595 del 2 dicembre 2008) che ha escluso, in base alla attuale normativa, che l'Amministrazione finanziaria abbia la possibilità di valutare la congruità dei compensi agli amministratori e di disconoscere la deducibilità del relativo costo se superiore ad un determinato livello, giacché l'art. 95 del TUIR non prevede più, a differenza del precedente art. 59 del DPR n. 597/1973, che gli emolumenti siano deducibili nei limiti dei "valori correnti''.

giovedì 24 giugno 2010

NUOVO ACCERTAMENTO DI TIPO SINTETICO

L'accertamento sintetico "nuovo" consente di individuare, oltre alle posizioni fiscalmente "insostenibili" degli imprenditori e dei professionisti, anche coloro che hanno speso somme non proporzionate agli importi dichiarati. Anche se parte di dottrina, non ritiene così scontato che dall'assunto "spesa = reddito tassabile" si possa facilmente arrivare ad accertamenti "automatici" (fatti dal computer ed estesi ad una vasta platea di contribuenti), con il D.L. n. 78/2010 (Manovra 2010), il Legislatore si intende dirigere verso tale direzione.
Determinazione sintetica del reddito
L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, prevede che l'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate in tema di accertamento analitico del reddito delle persone fisiche e accertamento dei redditi professionali e d'impresa, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente. L'aggiunta dell'avverbio "sempre" pare evidenziare l'assoluta autonomia di questa procedura di accertamento sintetico rispetto a ogni altra già presente nell'ordinamento.
Spese del contribuente
La nuova formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, facendo espresso riferimento alle "spese di qualsiasi genere" che il contribuente abbia effettuato nel corso del periodo d'imposta, abbandona la bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali. Pertanto l'Ufficio valuterà in maniera più specifica le spese sostenute a qualsiasi titolo.
La prova contraria
In generale, la legge introduce una presunzione semplice, secondo la quale la spesa netta è finanziata con redditi tassabili conseguiti nello stesso periodo di imposta in cui la spesa è stata effettuata. Il contribuente dovrà alternativamente dimostrare che la determinata tipologia di spesa è stata finanziata da redditi non tassabili,  ovvero con redditi già tassati in precedenti periodi di imposta. Secondo dottrina, con la prova contraria si potrà dimostrare (come peraltro già previsto nella precedente formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973) il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, come tali, legittimamente non ricompresi nel reddito complessivo IRPEF. Adesso in maniera esplicita si potrà dimostrare il possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, quali ed esempio la parte dei dividendi erogati da società di capitali e per legge esclusi dalla formazione dell'imponibile, piuttosto che di redditi derivanti da attività tassate secondo criteri forfettari o convenzionali. Nuova è la previsione secondo cui si può dimostrare che le spese nette sono state finanziate finanziate da redditi conseguiti in altri periodi di imposta. L'attuale assetto probatorio è certamente più logico e razionale, ma introduce evidenti elementi di complessità a carico del contribuente, il quale dovrebbe dimostrare che – negli anni pregressi - ha dichiarato redditi che gli permettono un normale sostentamento e gli consentono altresì di maturare una "eccedenza" idonea a finanziare future spese. Un problema che è stato rilevato in dottrina consiste nel fatto che non è per nulla agevole dimostrare la destinazione del risparmio, ai fini della prova contraria. Il contribuente non ha particolari obblighi contabili o documentali, non necessariamente fa transitare il denaro nei conti correnti bancari e nei depositi a risparmio, da cui dimostrare prelievi di disponibilità pregresse. Non è neppure chiaro fino a quando ci si può spingere all'indietro per fornire una dimostrazione convincente. Insomma, ad una prima lettura, la prova ammessa sembra, all'atto pratico, veramente di difficile applicazione.
Il nuovo redditometro
Il D.L. n. 78/2010 impone la revisione delle modalità tecniche di funzionamento del redditometro, nel quale la determinazione sintetica si fonda sul contenuto induttivo di elementi individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza
La valorizzazione della tipologia di spese
Dottrina consiglia all'applicatore di tale sistema automatico di non cadere nella tentazione di utilizzare questo strumento per finalità, per così dire, di carattere etico: una volta stabilito il livello della spesa da valorizzare, è del tutto indifferente, ai fini della giustificazione del suo finanziamento, la tipologia della spesa stessa. Che si tratti di spese telefoniche per i cellulari, che si tratti dell'iscrizione a un circolo di tennis o a una palestra, piuttosto che di spese dentistiche, il problema che si vuole affrontare con lo strumento del redditometro non è quello di indirizzare il contribuente verso comportamenti socialmente ritenuti più meritevoli di altri, o di colpire tipologie di consumo ritenute voluttuarie, quanto semplicemente di capire la provenienza del denaro che ha finanziato tali spese, se frutto o meno di attività regolarmente assoggettate a tassazione. Il redditometro non può cioè avere - pena una sua evidente illegittimità, valutabile anche sotto il profilo costituzionale della libertà della persona – finalità pseudo-punitive rispetto a scelte di consumo individuali. Può ben essere, specie nell'attuale sistema sociale basato sull'immagine di sé agli occhi della collettività, che alcuni soggetti privilegino spese assolutamente voluttuarie, rispetto ad altre apparente più necessarie, pur di ben figurare in pubblico. Le statistiche dicono del decremento delle spese alimentari, ma - pur in tempi di crisi economica - della tenuta di spese per viaggi o per la cura del corpo.

CHIUSURA SANTA PATRONO

Lo studio resterà chiuso
nella giornata del 24 giugno
per la festa del Santo Patrono di Monza.

martedì 22 giugno 2010

DICHIARAZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI

Si ricorda
 a tutti i professionisti
che annualmente deve essere resa alla propria cassa previdenziale di appartenenza l'apposita dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel corso dell'anno precedente, affinchè l'ente provveda al calcolo degli eventuali contributi previdenziali dovuti a saldo. Lo Studio è disponibile alla compilazione delle richieste che pervengano con ragionevole anticipo rispetto alla scadenza prevista per l'inoltro della comunicazione.
 

venerdì 18 giugno 2010

RICORSI CARTELLE ESATTORIALI - ISCRIZIONE DI IPOTECA

Il ricorso pendente contro la relativa cartella presupposta non consente all'esattoria di iscrivere ipoteca sui beni del presunto debitore; atteso il suo carattere costitutivo, infatti, il credito oggetto dell'ipoteca deve necessariamente possedere, ai fini della propria legittimazione, i requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità, che nel caso di pendenza di ricorso non possono invece sussistere. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 6/10/2010. La decisione dei giudici regionali pugliesi contiene un principio interessante che fonda le sue motivazioni su precise disposizioni normative ricavate dal codice civile. La vicenda è scaturita dal mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento scadute e non pagate, a cui la concessionaria della riscossione aveva subordinato l'iscrizione ipotecaria impugnata dalla società. La ricorrente, opponendo la iscrizione ipotecaria per un debito erariale di oltre quattrocentomila euro, precisava che, al momento dell'iscrizione, essendo ancora pendente il ricorso contro la cartella di pagamento presupposta, si era in presenza di un credito privo dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, normativamente previsti dall'art. 2808 e seguenti c.c.. Costituendosi nel giudizio la concessionaria precisava che sia i ruoli che le sentenze delle Commissioni tributarie, al pari di quelle dei giudici civili e amministrativi, sono provvisoriamente esecutive, quindi eseguibili anche in pendenza di gravame. Questo legittimava l'operato del concessionario della riscossione che aveva azionato solo uno strumento di natura cautelare. La Commissione provinciale di Bari rigettava il ricorso. I giudici regionali hanno completamente riformato la decisione dei colleghi di prima istanza e disposto l'annullamento della illegittima iscrizione ipotecaria. Le Entrate, costituendosi nel giudizio precisavano che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 77 del DPR n. 602/73, il quale dispone che, qualora il pagamento della cartella non sia avvenuto nei 60 giorni successivi alla notifica, ciò consente di iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio delle somme iscritte e risultante nei ruoli. "È noto, che l'ipoteca", ha osservato il collegio regionale, "alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 2808 e seguenti c.c., è un "diritto reale di garanzia" su beni immobili del debitore, costituito mediante iscrizione in apposito registro presso l'Ufficio dei registri immobiliari, il quale attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni medesimi e di essere soddisfatto con preferenza, rispetto a eventuali altri creditori, sul prezzo ricavato". Essa, tuttavia, atteso il suo carattere costitutivo e dovendo essere fatta per una precisa e concreta somma di denaro indicante, peraltro, il limite della garanzia medesima, "deve necessariamente possedere, ai fini della propria legittimazione, i requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità, così come previsto nell'art. 2808 e seguenti del codice civile". Per cui secondo i giudici pugliesi, la semplice impugnazione di una cartella di pagamento, anche indipendentemente dalla fondatezza del ricorso, costituisce un vincolo per l'agente della riscossione per cautelarsi contro una possibile insolvenza, mediante lo strumento dell'iscrizione ipotecaria.

lunedì 14 giugno 2010

UNICO 2010: proroga dei termini

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri, è stato infatti previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.

La proroga è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.

Il Dpcm prevede, inoltre, a favore degli stessi soggetti, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Lo stesso decreto stabilisce anche a favore dei Caf e dei professionisti abilitati un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2010 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Il differimento è stato concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei Cud/2010 da parte dei sostituti d'imposta.

Roma, 11 giugno 2010

Ore 18:18

venerdì 4 giugno 2010

NOVITA' DEL 4 GIUGNO 2010

San Marino abolisce le società anonime


San Marino fa un altro passo avanti per uscire dall'elenco dei Paesi black list.  Il 02 giugno scorso la Repubblica del Titano ha, infatti, abolito tutte le disposizioni di legge riguardanti le società anonime: Entro il 30 settembre 2010 dovranno rendere nominative le azioni. Entro il 30 novembre 2010 diventeranno a tutti gli effetti società per azioni.  Il provvedimento punta a garantire una maggiore trasparenza degli assetti societari e quindi un migliore controllo del sistema delle imprese.

Controllo dei pagamenti: Limite all'utilizzo dei contanti comunicazioni telematiche


La manovra correttiva (D.L. n. 78/2010) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 31.05.2010), é subito entrata, almeno per quanto riguarda alcuni provvedimenti, mentre taluni altri sono stati posticipati dal 1° luglio 2010. Sul fronte fiscale si è avuta la nota stretta sui pagamenti in contanti che superano i 5.000 euro, la fattura telematica per importi da 3.000 in su, il nuovo redditometro che andrà a misurare la capacità contributiva mediante nuovi indici correlati al nucleo familiare, la ritenuta di acconto del 10% operata dalle banche sui bonifici per spese soggette al 36% o 55% e molto altro ancora.  Vengono innanzitutto aggiornate le disposizioni sull'accertamento sintentico o redditometro, che analizza le spese sostenute per auto di lusso, barche, iscrizioni a club esclusivi, leasing di beni di lusso, ecc, oppure avvalendosi di una metodologia di stima del reddito individuale basata su elementi significativi per il gruppo familiare di appartenenza. Per quanto riguarda poi le case "fantasma", il decreto prevede che i titolari di fabbricati non censiti, individuati attraverso la mappatura fotografica del territorio, debbano denunciare l'immobile e farlo accatastare entro il 31 dicembre 2010. In materia di antiriciclaggio, la soglia di tracciabilità del contante, sopra la quale è obbligatorio effettuare pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, scende da 12.500 a 5.000 euro, adeguandosi alle disposizioni comunitarie. Confermato anche, come già trapelato dalle prime indiscrezioni, il potenziamento dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale: gli enti locali con più di 5mila abitanti devono costituire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Consiglio tributario, che ha il compito di segnalare ad Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS gli elementi utili per integrare quanto dichiarato dal contribuente al fine di far emergere maggiori imponibili fiscali e contributivi. L'ammontare della quota spettante ai Comuni dalla lotta all'evasione, inoltre, viene innalzata dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse, con l'aggiunta delle sanzioni civili, applicate sui maggiori contributi, che vengono riscosse. Tra gli altri punti figurano: il potenziamento dei processi di riscossione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS; una ritenuta a titolo di acconto sui bonifici disposti da chi sostiene spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (ad es., le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute), con l'obiettivo di utilizzare in ottica antielusiva il contrasto di interessi tra chi fornisce e chi usufruisce di servizi o cessioni di beni; allineamento alle direttive OCSE in materia di transfer pricing attraverso più trasparenza da parte del contribuente e maggiore speditezza nei controlli, nel rispetto dello Statuto del contribuente; misure sulle compensazioni, per cui dal 1° gennaio 2011 i crediti relativi alle imposte erariali non potranno più essere compensati in presenza di ruoli erariali per cui è scaduto il termine di pagamento; razionalizzazione delle disposizioni relative all'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.

Limiti al contante
Le misure cardine sono tre: una maggiore tracciabilità del denaro con riduzione dell'uso del contante (il limite si riduce da 12.500 a 5mila euro) e di tutti i mezzi di pagamento (assegni bancari e circolari) che, in qualche modo, complicano l'identificazione delle parti coinvolte in un'operazione commerciale e un incremento degli obblighi di comunicazione da parte di operatori economici, intermediari finanziari e semplici cittadini nei confronti del fisco e di tutta la pubblica amministrazione.


Niente più pagamenti in contanti per importi superiori a 5mila euro.
Tutte le transazioni operate da aziende, professionisti o cittadini dovranno rispettare questa nuova soglia dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La norma interessa anche gli assegni bancari e postali, se emessi con un importo a partire da 5mila euro, dovranno riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Anche il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5mila euro: se di importo superiore i libretti devono essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo deve essere ridotto al di sotto della soglia entro il 30 giugno 2011.


Operazioni sospette
Vengono considerati come elementi di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione della soglia massima di 5.000 euro, mediante operazioni di minore importo ma ripetute (c.d. operazioni frazionate). Pertanto a fronte di una fattura di 12mila euro non sarà possibile aggirare il divieto andando a frazionare il pagamento in tre tranche di 4mila euro ciascuna. Sotto questo profilo l'operazione di importo pari o superiore a 5mila euro se regolata con assegno sarà sempre tracciabile e dal momento in cui il titolo verrà presentato in banca per essere liquidato.  La banca, inoltre, rileverà con modalità informatiche l'operazione, per andarla poi a comunicare all'anagrafe tributaria. Quindi il dato sarà disponibile al fisco che lo potrà utilizzare in successivi accertamenti. Se l'operazione effettuata riguarda un acquisto di beni tra operatori economici con emissione di fattura, sarà segnalata al fisco in modo telematico con la nuova comunicazione Iva prevista dalla manovra.  Così potrà essere incrociata con la segnalazione della banca. Da questo incrocio (supportato eventualmente da ulteriori rilievi contabili) potrebbe scaturire un meccanismo che fa scattare sulle parti sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.


Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata
Altra novità, introdotta dal D.L. 40/2010, già convertita definitivamente nella Legge 73 del 22/05/2010 è la comunicazione telematica alla Agenzia entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black-list). Si tratta di un intervento volto a limitare le possibilità di evasione attraverso l'utilizzo di strutture localizzate in paesi a bassa fiscalità, o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie di altri stati.  I Paesi black-list sono quelli individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.  Il modello con le relative istruzioni per la comunicazione sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio 2010.  I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono, in ogni caso, già delineati dal decreto: Si tratta del codice fiscale (o identificativo), della denominazione, del domicilio fiscale, dell'importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e dell'imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili.  I periodi di riferimento sono individuati nel mese o nel trimestre, secondo gli stessi criteri già previsti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scadrà il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali.


Fatture telematiche
Sempre sotto il profilo della tracciabilità, il decreto rinvia ad un provvedimento della Agenzia delle Entrate che individuerà le modalità e i termini per le comunicazioni telematiche della operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro.  Si tratterebbe, forse, di un nuovo elenco clienti/fornitori telematico, riguardante le operazioni rilevanti ai fini Iva; in caso di omissione di tale nuova comunicazione, ovvero con dati incompleti o inesatti, si applicherà una sanzione da 258 a 2.065 euro.


Tracciabilità delle operazioni intracomunitarie
La manovra introduce nuovi tasselli negli interventi di contrasto alle frodi Iva internazionali. I soggetti che intendono effettuare operazioni con altri paesi della Ue dovranno prima comunicare la loro volontà nella dichiarazione di inizio attività e il Fisco potrà negare loro l'operatività entro 30 giorni dal rilascio della partita Iva. Le novità non hanno una decorrenza specifica e saranno quindi immediatamente applicabili dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

giovedì 3 giugno 2010

STUDI DI SETTORE al completo

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito la versione ufficiale di Gerico 2010, che consente l'elaborazione dei 206 studi in vigore. Con provvedimento del 25 maggio 2010 sono stati approvati, anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore in Unico 2010. Con l'approvazione dei modelli, la pubblicazione della versione ufficiale di Gerico 2010 e l'emanazione della nota tecnica e metodologica dei correttivi congiunturali, si chiude il cerchio sugli studi di settore.

Fonte: Il Sole 24 Ore
 

NOVITA' DEL 3 GIUGNO 2010

1) Studi di settore, approvata la revisione congiunturale: In G.U. il decreto

2) Commette reato chi emettere fattura di acconto per operazioni inesistenti

3) Ricorso presso il giudice tributario il preavviso del fermo amministrativo dell'autoveicolo

4) Manovra: Decreto in G.U. in vigore dal 31/05/2010

5) San Marino e Svizzera in Black list

6) Bilanci di liquidazione: Criteri del Codice civile

7) Processo tributario telematico esteso al Consiglio Nazionale Forense

8)  Il 5 per mille "apre" alle fondazioni

9) Consulenza con società spagnola: Iva nel Paese del committente Ue


1) Studi di settore, approvata la revisione congiunturale: In G.U. il decreto


E' stato pubblicato il Decreto 20 maggio 2010 recante "Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009 e dei relativi allegati". Il provvedimento segue quanto disposto dall'art. 8 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che ha stabilito l'integrazione degli studi di settore con correttivi adeguati, per tenere conto degli effetti della crisi economica. La revisione è frutto dell'analisi svolta sulla base di informazioni acquisite da Banca d'Italia, Istat e altri istituti specializzati nell'analisi economica, dalle organizzazioni di categoria, che hanno fornito elementi validi di carattere strutturale e contabile relativi a un campione significativo di soggetti utile per riscontrare l'efficacia degli interventi introdotti. Di rilievo anche l'apporto fornito dagli Osservatori regionali sugli studi di settore che hanno segnalato, attraverso riunioni e gruppi di lavoro, la necessità di eventuali adeguamenti a specifiche aree geografiche o a particolari settori di attività. Raccolti i dati, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno apportato variazioni all'analisi di normalità economica e introdotto correttivi specifici che tengono conto di alcune variabili economiche modificate in seguito alla crisi del 2009: Le contrazioni più significative dei margini e della redditività, il minor impiego di impianti e macchinari, andamenti congiunturali negativi che si sono verificati nei diversi settori e legati spesso al territorio, ritardata riscossione dei compensi da parte dei professionisti per le prestazioni erogate. Sulla base delle modifiche (esposte in dettaglio nella nota metodologica che accompagna il decreto) sono stati determinati i ricavi e i compensi che risultano dall'applicazione degli studi di settore così revisionati.
I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2009, dichiarano, anche in seguito all'adeguamento, ricavi o compensi uguali o superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore integrati con i nuovi correttivi, non sono soggetti ad accertamento per quella annualità.  (Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 20/05/2010, in  G.U. n. 123 del 28/05/2010)


2) Commette reato chi emettere fattura di acconto per operazioni inesistenti


E' sufficiente il proposito di consentire a terzi l'evasione delle imposte, a prescindere dall'effettivo risultato. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, è essenziale che l'emittente si proponga di consentire a terzi l'evasione, mentre é irrilevante sia la circostanza relativa all'indeducibilità fiscale, ai fini delle imposte dirette, della fattura emessa a titolo di acconto, sia la sussistenza di ulteriori finalità (quale, ad esempio, quella di ottenere finanziamenti da terzi).  E' quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza, sezione penale, n. 19907  del 26/05/2010


Il fatto
Al titolare di un'impresa di costruzioni è stato contestato il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, lo stesso, emesso diverse fatture di acconto relative a operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di un'altra ditta, esercente attività di bar e caffè. Il ricorrente aveva fatto presente che le fatture non erano state emesse al fine di consentire l'evasione fiscale, ma al solo scopo di ottenere la prima tranche dei finanziamenti per la realizzazione dei lavori.  Sottolineava, altresì, come la fatturazione in acconto non fosse oggettivamente idonea a realizzare l'evasione del destinatario, posto che, per le imposte dirette, ai fini della deduzione fiscale, è rilevante soltanto l'ultimazione dei lavori documentata, contabilmente, per mezzo della successiva fattura di saldo.


La sentenza della Cassazione
Il Collegio supremo, ritenendo immune da vizi la decisione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla refusione delle spese del procedimento. Per i giudici, l'emissione di fatture per prestazioni future con la dicitura "vs dare per acconto" che, sino alla emissione della fattura di saldo non comporta la deducibilità fiscale da parte del ricevente, non rappresenta una circostanza sufficiente per poter neutralizzare la fattispecie delittuosa. La fattispecie penale non richiede che si realizzi l'evasione fiscale ma solo che la condotta sia idonea a consentirla.  Ciò significa che, per la consumazione del reato, è sufficiente aver posto in essere l'attività vietata dalla norma, cioè l'aver emesso le false fatture e non anche che queste siano effettivamente utilizzate con conseguente verificarsi del danno temuto. L'evasione d'imposta non costituisce dunque elemento essenziale della fattispecie prevista e punita dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, ma configura soltanto un elemento del dolo specifico richiesto dalla norma come elemento soggettivo del reato. E' necessario che l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti, oltre ad avere la coscienza e volontà della condotta tipica, cioè dell'emissione o del rilascio di documentazione falsa con la consapevolezza che l'operazione in essa rappresentata è inesistente, abbia altresì il fine specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendo irrilevante il fatto che il ricevente raggiunga o meno detto risultato. In conclusione, secondo la Corte Suprema, per la configurabilità del reato, il fine specifico di far evadere le imposte non deve necessariamente essere esclusivo, ma può accompagnarsi ad altri scopi, sia dell'emittente che del destinatario.  Nel caso di specie, l'emissione delle false fatture era finalizzata anche a ottenere indebiti contributi.


3) Ricorso presso il giudice tributario il preavviso del fermo amministrativo dell'autoveicolo


"Le SS.UU. civili della Suprema Corte hanno respinto con la sentenza del 7 maggio 2010, n. 11087 il ricorso presentato dalla Equitalia Gerit spa, nella parte in cui denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, artt. 57 e 86. La Cassazione ha osservato che, il preavviso di fermo amministrativo che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.  Il fermo amministrativo, secondo quanto costantemente affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non è un "provvedimento amministrativo" ma al contrario, è un atto posto in essere dal creditore (Amministrazione) in quanto tale ed ha natura sostanzialmente cautelare, essendo diretto alla conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore.  Il D.P.R. n. 602 del 1973, con le modifiche succedutesi fino al 1999, e sino alle innovazioni che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto alla disciplina dell'istituto, non ha innovato la natura giuridica del fermo, essendo intervenuta, esclusivamente a svincolare il concessionario dalla intermediazione della Direzione Regionale delle Entrate e dal previo esperimento negativo del pignoramento del bene mobile registrato, conferendogli direttamente la possibilità di disporre il fermo dei beni mobili registrati, sul solo presupposto della scadenza del termine stabilito dal primo comma dell'art. 50 dello stesso decreto, senza attribuire al concessionario poteri di natura amministrativo-tributaria, propri dell'Amministrazione, bensì muovendosi nella logica – propria del diritto comune – della attribuzione (al creditore) di strumenti idonei a ricercare e conservare i cespiti del patrimonio del debitore idonei a garantire, in sede esecutiva, la soddisfazione del credito, sia pure con la peculiarità connesse al titolo per il quale si procede alla riscossione coattiva.  Sono in altri termini attribuite al Giudice tributario, non solo le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ma anche tutte le questioni relative agli atti che precedono l'esecuzione forzata tributaria e quelle relative agli atti che sono compiuti dopo la notifica della cartella di pagamento ma che non hanno natura esecutiva (restandone escluse soltanto le questioni relative, stricto sensu, all'esecuzione).  Come risulta pacificamente da un esame del "provvedimento di fermo di beni mobili registrati", notificato al ricorrente, in esso vi è solo un generico riferimento alle cartelle di pagamento scadute, senza che sia possibile verificare quale sia il contenuto delle stesse. L'Amministrazione, dunque, omettendo l'indicazione della natura del credito vantato e preteso, non solo impedisce al debitore qualunque eventuale contestazione, ma – e tanto rileva ancor più – lo pone nella condizione di non poter individuare il Giudice dinanzi al quale far valere le proprie pretese (qualsiasi esse siano).  Tale circostanza, determinando una inaccettabile compressione del diritto di difesa del cittadino-debitore (in quanto si vedrà costretto a promuovere un'azione potenzialmente priva di uno dei suoi requisiti, essendo la giurisdizione una delle condizioni dell'azione), delinea una situazione di abuso da parte dell'Amministrazione creditrice e comporta, conseguentemente, la necessaria declaratoria di illiceità del fermo amministrativo disposto e, come tale, di competenza di questo giudice". (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 07.05.2010 n. 11087 in Altalex del 31 maggio 2010, nota di Cesira Cruciani)


4) Manovra: Decreto in G.U. in vigore dal 31/05/2010


E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010,  la manovra correttiva sui conti pubblici (D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), in vigore dal 31/05/2010.


Redditometro
Il provvedimento introduce il nuovo redditometro, ma in chiave federalista.
Per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, infatti, si prevede una partecipazione del comune durante la fase preparatoria dell'accertamento.  La partecipazione dell'ente locale ha lo scopo di fornire "ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo" del soggetto.  I futuri accertamenti sintetici, sulla base del nuovo redditometro, saranno articolati in tre fasi:
- Segnalazione al comune;
- intervento dell'amministrazione locale;
- emissione dell'atto.


Acquisti sopra i 3.000 euro sotto la lente del fisco
Tutti gli acquisti sopra la soglia di 3.000 euro dovranno lasciare una traccia nei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate.  Ciò, è quanto prevede l'art. 21 del D.L. n. 78/2010. La misura mira a sostenere la lotta all'evasione fiscale che può essere considerata la punta di forza della manovra.


Acconti Irpef ridotti per due anni
Tra le novità contenute nella manovra correttiva è stata prevista la possibilità per il Ministero dell'Economia di differire gli acconti d'imposta Irpef per il 2011 e 2012.  Un decreto fisserà, a tal proposito, percentuali e termini dei due differimenti. In pratica, viene stabilito che per l'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2011 sarà decisa una riduzione dell'acconto per un importo pari a 2,3 miliardi nel 2011 e 600milioni nel 2012.  Le somme saranno poi versate a conguaglio. Il testo prevede poi il rinvio all'anno prossimo e non più dal 2010 del congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La gestione dei fondi Fas passa dal Ministero dello Sviluppo economico al Presidente del Consiglio.


Nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali
Assonime, rileva con la nota del 01 giugno 2010, che il decreto, tra le altre misure, prevede alcune disposizioni in materia di procedure concorsuali.  In particolare l'art. 48 dispone alcune modifiche alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di:
- prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per concludere gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il decreto introduce l'art. 182 quater l. fall., il quale stabilisce che in caso di insuccesso del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel successivo fallimento sono prededucibili:
- crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
 - i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell'accordo (cd. finanziamento ponte);
- i finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare, in deroga alla disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile;
- i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione che accompagna il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione. In ogni caso la prededuzione di tali crediti opera soltanto nel caso in cui il concordato e l'accordo siano omologati. Lo stesso art. 48 del decreto aggiunge tre nuovi commi all'art. 182 bis l. fall. in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo la possibilità per l'imprenditore di chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari anche prima dell'omologa dell'accordo, già nel corso delle trattative per ottenere il consenso dei creditori. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 31 maggio 2010 e dovranno essere convertite in legge dalle Camere entro sessanta giorni.


Accertamento e riscossione: Iter veloce (artt. 29 e 30; art. 38, co. 9)
Dal 1° luglio 2011 l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva diventa titolo esecutivo al momento della notifica al contribuente. L'avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere al versamento entro il termine di presentazione del ricorso e la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata a Equitalia. Inoltre, per garantire un'accelerazione della riscossione delle somme, i giudici tributari potranno concedere la sospensione dei debiti erariali per un massimo di 150 giorni. Regole similari anche per la riscossione dei crediti Inps. Infatti, dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore acquisirà valenza di titolo esecutivo.


Ritenuta sui bonifici per il 36% (art. 25)
Dal 1° luglio 2010, le banche e Poste italiane dovranno operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito sui bonifici effettuati da chi sostiene una spesa per la quale è possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall'imposta (ad esempio, le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le opere di riqualificazione energetica degli edifici).


Controlli su chi cessa attività entro anno e chi dichiara perdite "sistematiche" (artt. 23 e 24)
Le aziende che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio sono sorvegliate speciali da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza e Inps, per evitare potenziali coperture di fenomeni di evasione e frode fiscale e contributiva. Stretta anche sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale (non causate dall'erogazione di compensi a soci e amministratori), per più di un periodo d'imposta. Nel mirino anche i contribuenti non sottoposti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi imprese, verso cui Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza pianificheranno una serie di controlli annuali basate sull'analisi di rischio a livello locale.


Catasto rendite presunte (art. 19)
Entro settembre, l'Agenzia del Territorio concluderà le attività di individuazione dei fabbricati non censiti, relativamente ai quali i titolari di diritti reali avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per procedere all'accatastamento. Scaduto questo termine, il Territorio provvederà, ad attribuire una rendita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento.  Dal 1° gennaio 2011 sarà operativa l'Anagrafe Immobiliare Integrata, gestita dall'Agenzia del Territorio, che, integrando le banche dati esistenti, classificherà ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. Rafforzata, inoltre, la collaborazione Comuni-Territorio per contrastare fenomeni evasivi nel settore immobiliare.


Antiriciclaggio e contrasto alle frodi Iva (artt. 20, 21 e 27)
Scende da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore. Tale norma, con cui l'Italia si adegua alla normativa europea, è finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose. Contro le frodi in materia di Iva, viene introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi di almeno 3mila euro. Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie dovrà richiedere apposita autorizzazione all'Agenzia delle Entrate: Entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, l'ufficio competente rilascerà al contribuente certificato di autorizzazione o di diniego.  Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti modalità di concessione, diniego o revoca dell'autorizzazione e criteri secondo i quali le partite Iva potranno essere inserite nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.


Si rafforza la collaborazione Entrate/Inps (art. 28)
Ai fine del contrasto all'evasione, le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps verranno incrociate anche per individuare i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano versati contributi versati, ma che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.


Niente compensazioni per chi ha debiti esattoriali (art. 31)
Dal 1° gennaio 2011 non sarà possibile la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali per chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il cui relativo termine per versare le somme sia scaduto.  La preclusione si riferisce solo alle somme iscritte a ruolo e non ancora pagate se di importo superiore a 1.500 euro.  La sanzione, in caso di violazione della disposizione, è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.


Consolidato nazionale (art. 35)
Vengono razionalizzate le misure di accertamento nei confronti delle imprese aderenti al consolidato nazionale.  L'accertamento nei confronti di consolidata e consolidante, sarà ricondotto ad un unico atto, emesso dall'ufficio competente nei confronti della consolidata ma notificato anche alla consolidante.  In questo modo entrambe potranno partecipare alle diverse fasi del procedimento sin dall'inizio.  L'atto unico sarà impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, mentre il pagamento. da chiunque effettuato, estinguerà l'obbligazione tributaria.


Transfer pricing (art. 26)
L'Italia si adegua alle direttiva Ocse in materia di documentazione di prezzi di trasferimento: Viene introdotto l'obbligo di tenere una documentazione standardizzata, che permetta all'Amministrazione finanziaria di svolgere gli opportuni controlli sulla conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.


Prestazioni sociali agevolate (art. 38, commi 1-3)
Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate dovranno inviare all'Inps i dati relativi a coloro che ne hanno beneficiato. Con apposita convezione stipulata, l'Istituto di previdenza e l'Agenzia delle Entrate, sulla base di uno scambio informativo, potranno individuare i soggetti che, in base al maggior reddito accertato, hanno fruito indebitamente di prestazioni agevolate e che, per questo, oltre a restituire il vantaggio conseguito, dovranno pagare una sanzione da 500 a 5.000 euro.


Fondi immobiliari chiusi (art. 32)
L'attuale regime fiscale agevolato sarà riservato solo ai  fondi che gestiscono risparmio diffuso e a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico. I fondi esistenti possono adeguarsi alle nuove norme pagando un'imposta sostitutiva.  La disposizione mira a contrastare l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa, finalizzato al godimento dei benefici fiscali.


Abruzzo, prorogata la sospensione (art. 39)
E' stata prorogata al 15 dicembre 2010 la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo abruzzesi con volume d'affari inferiore a 200mila euro danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.  Le somme già versate non saranno rimborsate.

 


5) San Marino e Svizzera in Black list


L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 maggio 2010, ha disposto che la Svizzera e San Marino sono incluse tra i Paesi che hanno l'obbligo di comunicare alle Entrate le operazioni poste in essere con soggetti Iva situati in paesi a fiscalità privilegiata.


IVA: approvato il modello per la comunicazione telematica delle operazioni con paesi black list
In tale materia è intervenuta anche Assonime con la nota del 01 giugno 2010:


Il modello di comunicazione
Con il provvedimento del 28 maggio 2010, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione da parte dei soggetti passivi ai fini dell'IVA dei dati relativi alle operazioni rese nei confronti di operatori economici stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list), o da essi ricevute, prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 in attuazione delle disposizioni del c.d. decreto incentivi.  Il modello, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate lo stesso 28 maggio, deve essere utilizzato per la comunicazione di operazioni effettuate a decorrere dal prossimo 1° luglio.


Modalità e termini di presentazione
La comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o da intermediari abilitati, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione saranno approvate dall'Agenzia delle entrate con separato provvedimento.


Caratteristiche del modello
Il modello da utilizzarsi per la comunicazione è composto dal frontespizio e dal quadro A. Nel frontespizio devono essere indicate le informazioni sul tipo di comunicazione (comunicazione ordinaria, di correzione nei termini ed integrativa) ed il relativo periodo - mensile o trimestrale - di riferimento, nonché i dati identificativi del contribuente o del dichiarante, se diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc).  E' previsto poi un apposito spazio per la firma della comunicazione ed un altro, riservato all'intermediario, relativo all'impegno alla presentazione telematica.  Nel quadro A è richiesta l'indicazione dei dati identificativi degli operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata con i quali il soggetto passivo obbligato alla comunicazione ha realizzato, nel periodo di riferimento, operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi.  Nel quadro A, inoltre, devono essere specificate le operazioni, attive o passive, intercorse con ciascun operatore estero, registrate o soggette a registrazione nel mese o trimestre di riferimento della comunicazione.  Per quanto riguarda le operazioni attive, deve essere indicato l'importo complessivo di esse, distinto tra operazioni imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non imponibili, esenti, e non soggette, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.  Analogamente, per quanto concerne le operazioni passive, deve essere riportato l'importo complessivo degli acquisti, distinti tra imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non imponibili esenti o non soggetti, effettuati presso ciascun operatore estero, al netto delle note di variazione emesse nel periodo.  In righi separati è prevista l'indicazione delle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno o relative ad annualità precedenti.

 


6) Bilanci di liquidazione: Criteri del Codice civile


Criteri di valutazione ad hoc per i bilanci di liquidazione delle imprese che applicano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).  E' quanto precisato nella Guida operativa 5 dell'Oic, l'Organismo italiano di contabilità, in relazione alla liquidazione delle società che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs. La necessità della Guida è scaturita dal fatto che negli Ias/Ifrs non ci sono documenti relativi ai criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione.

 


7) Processo tributario telematico esteso al Consiglio Nazionale Forense


È stato esteso al Consiglio Nazionale Forense il protocollo di intesa siglato il 23 dicembre 2009 tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la sperimentazione del Processo Tributario telematico presso la Commissione tributaria provinciale e quella regionale del Lazio. La partecipazione degli avvocati tributaristi nella sperimentazione del Processo Telematico Tributario produrrà effetti positivi sia nella fase applicativa, incrementando il flusso dei documenti informatici inviati nell'applicativo telematico, sia nella fase di studio delle necessarie modifiche alla normativa vigente. (Ministero dell'Economia e Finanze, comunicato del 01 giugno 2010)

 


8)  Il 5 per mille "apre" alle fondazioni


Corsa per l'ammissione al beneficio: Entro il 30 giugno 2010  vanno prodotte le dichiarazioni sostitutive.  Nuovi ammessi al riparto del 5 per mille per gli anni 2007 e 2008: La legge n. 73 del 2010 di conversione del Decreto incentivi ha ampliato le tipologie di enti del volontariato che possono accedere al beneficio.  Per l'esercizio finanziario 2007 possono accedere le fondazioni riconosciute che operano nei settori tra cui l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione e la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell'arte (individuati nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997).  Per l'esercizio finanziario 2008, invece, l'estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori (art. 10 D.Lgs. n. 460/1997), che operano senza fini di lucro e in via esclusiva o prevalente.


Modalità e tempi per l'ammissione
Le fondazioni che rientrano in questa tipologia e che hanno presentato tempestivamente domande di iscrizione telematica per l'esercizio finanziario 2007 e 2008, qualora non avessero già provveduto, devono trasmettere entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.  La dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio, va inviata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale hanno la propria sede legale. Inoltre, alla stessa occorre allegare, sempre a pena di decadenza, il documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive la dichiarazione.  La dichiarazione deve essere redatta su modello conforme a quello disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.

 


9) Consulenza con società spagnola: Iva nel Paese del committente Ue


Sono considerate "prestazioni generiche" le attività svolte per la ditta estera che affitta case italiane via web. Sono escluse da Iva, per mancanza del requisito della territorialità, le attività di consulenza e pianificazione aziendale svolte da una società italiana nei confronti di una ditta spagnola che affitta, via web, immobili in Italia.  Ciò poiché ai servizi considerati "prestazioni generiche", si applica la regola generale che prevede la tassazione nel paese di stabilimento del committente, nel caso di specie in Spagna.  Non rientrano, quindi, ai fini Iva, tra le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (art. 7-quater, D.p.r. n. 633/1972). E', questo il chiarimento saliente dell'Agenzia delle Entrate effettuato con la risoluzione n. 48/E del 01/06/2010. In particolare, una Srl con sede a Roma, ha stipulato un contratto di consulenza con una società spagnola che affitta, in via telematica, immobili siti in Italia.  Le attività svolte dalla ditta italiana consistono nel predisporre studi di mercato, effettuare ricerche di marketing, revisionare gli standard di qualità, analizzare i prodotti della concorrenza, assistere i clienti della società spagnola, gestire gli eventuali disservizi riscontrati negli appartamenti. Alla regola generale, in base alla quale i servizi generici sono rilevanti ai fini Iva nel nostro Paese se resi nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia o da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente non soggetto passivo, il D.Lgs. n. 18/2010 ha introdotto alcune deroghe, per specifiche categorie di prestazioni di servizi.  In particolare, sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato (art. 7-quater Dpr 633/1972). Assodato ciò, nel caso di specie, le prestazioni effettuate dalla società italiana nei confronti di quella spagnola non hanno una relazione concreta ed effettiva con gli immobili, pertanto non sono riconducibili tra quelle territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva. Le attività svolte dalla ditta italiana, di conseguenza, sono rilevanti nel Paese del committente, cioè in Spagna. Il requisito di genericità che le contraddistingue non le fa rientrare nelle citate prestazioni per le quali è previsto un criterio derogatorio (artt. da 7-quater a 7-septies del D.p.r. n. 633/1972). Ai soli fini di controllo, la società italiana dovrà emettere una fattura con l'indicazione che si tratta di operazione non soggetta a Iva (richiamando la relativa norma). Il documento va poi inserito negli elenchi riepilogativi Intrastat e non rientra nella determinazione del volume di affari.