Con un decreto del 7/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 15/12/2010, il tasso degli interessi legali é passato dall'attuale
1% all'1,5%.
Detto tasso aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011.
Rimane, quindi, fermo il coefficiente all'1% fino a tutto il 2010.
Ovviamente, la novità della modifica degli interessi legali ha avuto
ripercussioni anche di carattere fiscale, tra cui la modifica degli
importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di
ravvedimento operoso.
Alla luce di ciò, i contribuenti che pagano in ritardo i tributi si
possono avvalere:
- Del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla
scadenza;
con sanzione:
- Del 2,5% fino al 31/01/2011;
- del 3% dal 01.02.2011.
- Del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la
violazione con sanzione:
- Del 3% fino al 31.01.2011;
- del 3,75% dal 01.02.2011.
Calcolo degli interessi
In caso di ravvedimento operoso, oltre al tributo dovuto, il
contribuente dovrà pagare anche l'interesse legale, che, alla luce della
suddetta novità, sarà pari a:
- 1% annuo fino al 31 dicembre 2010;
- 1,5% dal 1° gennaio 2011.
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