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martedì 7 dicembre 2010

REVERSE CHARGE: NOLEGGIO DI PONTEGGI

 

Noli a caldo: si condizionato al reverse charge

Meccanismo non applicabile in mancanza di "autonomia organizzativa" del prestatore

Il meccanismo del reverse charge non è applicabile alle prestazioni relative ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio, cosiddetti "noli a caldo", se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, manca uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e cioè l'autonomia organizzativa. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 205/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un'istanza d'interpello di un consorzio, operante nel settore edile.

Nella risposta contenuta nel documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione ha preliminarmente precisato che le prestazioni relative ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), cosiddetti "noli a freddo", sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni non concretizzano subappalti. Inoltre, tali attività non rientrano tra quelle riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004).

L'Agenzia, con la risoluzione in esame, ha precisato che, se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si è ritenuto che torni applicabile il meccanismo del reverse charge.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, non è applicabile ai contratti di noleggio con operatore in tutte quelle ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e, cioè, l'autonomia organizzativa.
Infatti, nel caso di specie il prestatore risultava essere "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, e, inoltre, il corrispettivo era commisurato alle ore di utilizzo del mezzo con il relativo operatore, non tenendo, pertanto, conto del risultato.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia è, altresì, suffragata dal diritto civile, in quanto la fattispecie in esame si configura come un contratto a causa mista, avente, in parte, i caratteri della locazione e, in parte, quelli della prestazione lavorativa, poiché l'oggetto del contratto è esclusivamente il noleggio del macchinario con il relativo manovratore, senza alcuna obbligazione di risultato.