Un'attività di impresa può produrre reddito senza il requisito dell'autonoma organizzazione, venendo così a mancare il presupposto impositivo IRAP. I fatti non prendono solo in considerazione la libera professione, ma anche le figure artigianali come, per esempio, un artigiano senza dipendenti e collaboratori e con una limitata strumentazione. Questo principio è presente nell'ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010 della Corte di cassazione. Rifacendosi al precedente dell'ILOR, la Corte osserva 'che non è la natura dell'attività ad essere alla base dell'imposta, ma l'autonoma organizzazione in cui essa è svolta'. L'asserzione è in controtendenza rispetto al dettato della circolare 28/E/2010 dell'Agenzia delle entrate, che circoscriveva il contesto applicativo alle sole attività ausiliare: agenti e promotori. La Cassazione oltrepassa questi confini ribadendo, invece, che è estensibile anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. Resta da attendersi un nuovo intervento interpretativo dell'Agenzia, considerando l'avvicinarsi dell'ultima scadenza per il pagamento delle imposte.
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