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mercoledì 24 novembre 2010

PROFESSIONISTI: compensi a cavallo d'anno

A fine anno si ripropone il tema esaminato e risolto dall'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul tema l'Agenzia, partendo dal fatto che il reddito di lavoro autonomo si determina con il principio di cassa, specifica, per la prima volta, che in caso di bonifico il pagamento si ha solo al momento dell'effettiva disponibilità delle somme e cioè solo quando il professionista riceve l'accredito sul proprio conto corrente.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a giugno di quest'anno  con la circolare n. 38 del 2010 fornendo un importante chiarimento che mette finalmente la parola fine a molti accertamenti in corso.
L'effetto è che i professionisti, in sede di redazione della dichiarazione, dovranno verificare con attenzione le certificazioni dei committenti per non includere in dichiarazione tutte quelle ritenute che sono relative a pagamenti accreditati nel successivo periodo d'imposta.
L'applicazione del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo comporta che, in caso di ritenuta effettuata in un anno con compenso pagato nell'anno successivo, il professionista dovrà seguire sia per il reddito, sia per la ritenuta il periodo d'imposta in cui il compenso è stato pagato.
In caso di pagamento con bonifico bisognerà sempre far riferimento alla data di accredito in banca.
Si tratta della cosiddetta "data disponibile" che indica il giorno a partire dalla quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non assume, pertanto, rilievo né la data valuta, o quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.
Sempre sullo stesso tema l'Agenzia precisa che, in caso di bonifico, il momento dell'effettivo incasso potrebbe non coincidere con quello di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto perché questi non può che effettuare la trattenuta al momento della disposizione di bonifico, per poi includerla nel modello 770.
Da ciò discende che si creerà sempre e comunque un disallineamento tra il 770 del committente e la dichiarazione del professionista.
Infatti, quest'ultimo dovrà sempre inserire reddito e ritenuta nel periodo d'imposta in cui si ritiene effettuato il pagamento.
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente.
Non rileva, invece la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.