professionalità acquisite e servizi dello studio

  • cessione quote societarie srl
  • consulenza fiscale
  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
  • domiciliazioni
I nostri Studi:
Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.


visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/





























giovedì 29 luglio 2010

RITENUTA D'ACCONTO 10% EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti

La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.


Su quale "base" operare la ritenuta
Le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.


Come evitare la "doppia" ritenuta
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.


In sede di prima applicazione niente sanzioni per le violazioni
Inoltre, la circolare citata ha precisato che, in sede di prima applicazione della disposizione del D.L. n. 78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.