Siamo ormai nel periodo dei regali natalizi, particolarmente dei piccoli omaggi. Il legislatore fiscale ha previsto un trattamento di favore per tali spese. In particolare, in merito alle spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, la norma sulle spese di rappresentanza (D.M. 19/11/2008) stabilisce che ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Quindi, dette piccole spese sono deducibili per il loro intero ammontare. Ciò in base al comma 2 dell'art. 108 del Tuir. Peraltro, la particolare disciplina si applica solo ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi" (C.M. n. 34/E del 2009). Le spese relative all'acquisto dei beni in questione (di seguito, per brevità, "piccoli omaggi") non vanno incluse nell'ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità previsto dal citato decreto, ma possono essere interamente dedotte. Nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina del medesimo decreto. Come rilevato da ampia dottrina, per verificare il limite di costo deducibile occorre tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia possibile dedurre in maniera integrale il costo occorre, pertanto, che l'imponibile non superi i seguenti limiti:
| Imponibile massimo | aliquota Iva propria del bene |
| € 48,07 | 4% |
| € 45,45 | 10% |
| € 41,66 | 20% |
Aspetti Iva
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972, opera un rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi, prevedendo che"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (pari ad euro 25,82)". Infine, a parte quanto sopra, da ricordare che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come "di rappresentanza", indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità.
Omaggi per i professionisti
I professionisti, a differenza delle imprese, non possono fruire della particolare deduzione per i piccoli omaggi. Infatti, anche i beni dal valore unitario non superiore ad euro 50,00 seguono la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite del 1% sui compensi conseguiti nel periodo d'imposta (art. 54, comma 5 del Tuir).