Superata la questione sulla congruità del compenso dell'amministratore, che autorizzerebbe l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a riprendere a tassazione la parte di esso eccedente il ragionevole importo in relazione alle caratteristiche della società. Dopo alcune sentenze della Corte di Cassazione (17 maggio 2000 n. 12813 e 30 ottobre 2001 n. 13478), che ritennero censurabile da parte dell'Amministrazione finanziaria la congruità del compenso anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, la situazione è stata ribaltata dalla stessa Cassazione (sentenza n. 6599 del 9 maggio 2002; n. 21155 del 31 ottobre 2005; n. 20748 del 25 settembre 2006; n. 28595 del 2 dicembre 2008) che ha escluso, in base alla attuale normativa, che l'Amministrazione finanziaria abbia la possibilità di valutare la congruità dei compensi agli amministratori e di disconoscere la deducibilità del relativo costo se superiore ad un determinato livello, giacché l'art. 95 del TUIR non prevede più, a differenza del precedente art. 59 del DPR n. 597/1973, che gli emolumenti siano deducibili nei limiti dei "valori correnti''.
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