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giovedì 24 giugno 2010

NUOVO ACCERTAMENTO DI TIPO SINTETICO

L'accertamento sintetico "nuovo" consente di individuare, oltre alle posizioni fiscalmente "insostenibili" degli imprenditori e dei professionisti, anche coloro che hanno speso somme non proporzionate agli importi dichiarati. Anche se parte di dottrina, non ritiene così scontato che dall'assunto "spesa = reddito tassabile" si possa facilmente arrivare ad accertamenti "automatici" (fatti dal computer ed estesi ad una vasta platea di contribuenti), con il D.L. n. 78/2010 (Manovra 2010), il Legislatore si intende dirigere verso tale direzione.
Determinazione sintetica del reddito
L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, prevede che l'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate in tema di accertamento analitico del reddito delle persone fisiche e accertamento dei redditi professionali e d'impresa, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente. L'aggiunta dell'avverbio "sempre" pare evidenziare l'assoluta autonomia di questa procedura di accertamento sintetico rispetto a ogni altra già presente nell'ordinamento.
Spese del contribuente
La nuova formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, facendo espresso riferimento alle "spese di qualsiasi genere" che il contribuente abbia effettuato nel corso del periodo d'imposta, abbandona la bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali. Pertanto l'Ufficio valuterà in maniera più specifica le spese sostenute a qualsiasi titolo.
La prova contraria
In generale, la legge introduce una presunzione semplice, secondo la quale la spesa netta è finanziata con redditi tassabili conseguiti nello stesso periodo di imposta in cui la spesa è stata effettuata. Il contribuente dovrà alternativamente dimostrare che la determinata tipologia di spesa è stata finanziata da redditi non tassabili,  ovvero con redditi già tassati in precedenti periodi di imposta. Secondo dottrina, con la prova contraria si potrà dimostrare (come peraltro già previsto nella precedente formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973) il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, come tali, legittimamente non ricompresi nel reddito complessivo IRPEF. Adesso in maniera esplicita si potrà dimostrare il possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, quali ed esempio la parte dei dividendi erogati da società di capitali e per legge esclusi dalla formazione dell'imponibile, piuttosto che di redditi derivanti da attività tassate secondo criteri forfettari o convenzionali. Nuova è la previsione secondo cui si può dimostrare che le spese nette sono state finanziate finanziate da redditi conseguiti in altri periodi di imposta. L'attuale assetto probatorio è certamente più logico e razionale, ma introduce evidenti elementi di complessità a carico del contribuente, il quale dovrebbe dimostrare che – negli anni pregressi - ha dichiarato redditi che gli permettono un normale sostentamento e gli consentono altresì di maturare una "eccedenza" idonea a finanziare future spese. Un problema che è stato rilevato in dottrina consiste nel fatto che non è per nulla agevole dimostrare la destinazione del risparmio, ai fini della prova contraria. Il contribuente non ha particolari obblighi contabili o documentali, non necessariamente fa transitare il denaro nei conti correnti bancari e nei depositi a risparmio, da cui dimostrare prelievi di disponibilità pregresse. Non è neppure chiaro fino a quando ci si può spingere all'indietro per fornire una dimostrazione convincente. Insomma, ad una prima lettura, la prova ammessa sembra, all'atto pratico, veramente di difficile applicazione.
Il nuovo redditometro
Il D.L. n. 78/2010 impone la revisione delle modalità tecniche di funzionamento del redditometro, nel quale la determinazione sintetica si fonda sul contenuto induttivo di elementi individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza
La valorizzazione della tipologia di spese
Dottrina consiglia all'applicatore di tale sistema automatico di non cadere nella tentazione di utilizzare questo strumento per finalità, per così dire, di carattere etico: una volta stabilito il livello della spesa da valorizzare, è del tutto indifferente, ai fini della giustificazione del suo finanziamento, la tipologia della spesa stessa. Che si tratti di spese telefoniche per i cellulari, che si tratti dell'iscrizione a un circolo di tennis o a una palestra, piuttosto che di spese dentistiche, il problema che si vuole affrontare con lo strumento del redditometro non è quello di indirizzare il contribuente verso comportamenti socialmente ritenuti più meritevoli di altri, o di colpire tipologie di consumo ritenute voluttuarie, quanto semplicemente di capire la provenienza del denaro che ha finanziato tali spese, se frutto o meno di attività regolarmente assoggettate a tassazione. Il redditometro non può cioè avere - pena una sua evidente illegittimità, valutabile anche sotto il profilo costituzionale della libertà della persona – finalità pseudo-punitive rispetto a scelte di consumo individuali. Può ben essere, specie nell'attuale sistema sociale basato sull'immagine di sé agli occhi della collettività, che alcuni soggetti privilegino spese assolutamente voluttuarie, rispetto ad altre apparente più necessarie, pur di ben figurare in pubblico. Le statistiche dicono del decremento delle spese alimentari, ma - pur in tempi di crisi economica - della tenuta di spese per viaggi o per la cura del corpo.