Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2010 è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del
22 novembre 2010,
che autorizza alcuni Paesi membri ad adottare misure in deroga rispetto al soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Come noto, infatti, l'art. 193 della Direttiva 112 prevede che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi particolari specificamente previsti nei successivi articoli.
Tale regola generale può essere derogata su motivata richiesta degli Stati membri; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si autorizza l'estensione del meccanismo del reverse charge alla cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.
La Decisione rappresenta il seguito di una particolare richiesta avanzata dal nostro Paese già dal 2007, con l'evidente intento di contrastare il diffuso fenomeno delle frodi da riscossione, in forza delle quali taluni soggetti cedono beni, ma non provvedono poi al versamento dell'IVA dovuta, nonostante il soggetto acquirente sia legittimato alla detrazione del tributo addebitato. Quando tali cessioni siano ripetute più volte in relazione ai medesimi beni, si manifesta il fenomeno delle c.d. "frodi carosello".
In forza dell'articolo 2 della Decisione, l'Italia è dunque autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Inoltre, il successivo art. 4 prevede che la deroga al disposto dell'art. 193 della Direttiva 112, decorrente dal giorno della notificazione, è subordinata alla introduzione da parte dell'Italia di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile. L'autorizzazione, comunque, scade al più tardi entro il 31 dicembre 2013, oppure al precedente momento in cui dovessero entrare in vigore le norme UE che autorizzino tutti gli Stati membri ad adottare misure in deroga all'art. 193 della Direttiva 112.
Il DPR 633/72 prevede, all'art. 17 comma 6, l'elencazione di cinque tipologie di operazioni alle quali viene esteso il meccanismo del reverse charge: i subappalti del settore edile (lettera a), particolari cessioni di immobili strumentali (lettera a-bis), telefoni cellulari (lettera b), personal computer ed accessori (lettera c), materiali lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d).
Le prime due ipotesi sono già operative, mentre l'art. 1, comma 45 della L. 296/2006 ha sancito che le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura a livello comunitario.
Va detto che, oltre al caso dei telefoni cellulari che sembra aderire in toto alla autorizzazione ricevuta, la casistica dei personal computer non è stata recepita appieno dagli organi comunitari; l'autorizzazione, infatti, non riguarda i personal computer complessivamente considerati, ma esclusivamente i dispositivi a circuito integrato che ne rappresentano solo una parte.
Si tratta comunque di comprendere da quale momento si rendono applicabili le modifiche riguardanti il debitore dell'imposta; al momento, la soluzione più ragionevole pare quella di attribuire rilevanza alle indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, comma 1) che, al riguardo, prevede, per i tributi periodici, l'efficacia delle modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il successivo comma 2, prevede inoltre la impossibilità di stabilire nuovi adempimenti a carico dei contribuenti prima del decorso dei 60 giorni "di adattamento" dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti o dalla adozione dei documenti attuativi necessari per la loro applicazione.
Al riguardo, si potrebbe argomentare in merito al fatto che il mutamento del soggetto tenuto all'applicazione del tributo consista in un nuovo adempimento oppure rappresenti una modifica tecnica alle regole del tributo.
Sembrerebbe, in ogni caso, che tutto sia rinviato come minimo al 2011, pur con la considerazione che la Decisione subordina l'applicazione della deroga alla adozione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica; ciò potrebbe significare che la decorrenza sia comunque sospesa sino all'adozione di specifici interventi in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stante la diffusione delle transazioni interessate e le possibili ripercussioni pratiche che potrebbero interessare vasti settori economici, appare urgente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sta di fatto che alcuni noti rivenditori di computer hanno già messo in pratica la nuova procedura di fatturazione della vendita senza applicazione di Iva, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.
Lo studio è come sempre disponibile per eventuali chiarimenti.