E' scattato dal 01 luglio 2010 l'obbligo per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10% da parte di banche e poste sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per spese legate ad interventi di recupero edilizio che beneficiano della riduzione del 36% o relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55% dall'Irpef. Il 30 giugno 2010, sul filo di lana, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per l'applicazione della ritenuta d'acconto. Come è noto il provvedimento che lo dispone è contenuto nel Decreto Legge n. 78/2010. In particolare, dal 1° luglio 2010 (in base all'art. 25 di tale D.L.), le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Con il provvedimento emanato il 30/06/2010, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la nuova ritenuta alla fonte:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico. Il provvedimento ha, inoltre, definito gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che devono:
- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa,
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. Il versamento (tramite modello F24) delle ritenute d'acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:
- 1039, denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25, dl n. 78/2010", istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa il 30 giugno 2010. (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30/06/2010, n. prot. n. 94288/2010)
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico. Il provvedimento ha, inoltre, definito gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che devono:
- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa,
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. Il versamento (tramite modello F24) delle ritenute d'acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:
- 1039, denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25, dl n. 78/2010", istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa il 30 giugno 2010. (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30/06/2010, n. prot. n. 94288/2010)