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venerdì 18 giugno 2010

RICORSI CARTELLE ESATTORIALI - ISCRIZIONE DI IPOTECA

Il ricorso pendente contro la relativa cartella presupposta non consente all'esattoria di iscrivere ipoteca sui beni del presunto debitore; atteso il suo carattere costitutivo, infatti, il credito oggetto dell'ipoteca deve necessariamente possedere, ai fini della propria legittimazione, i requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità, che nel caso di pendenza di ricorso non possono invece sussistere. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza n. 6/10/2010. La decisione dei giudici regionali pugliesi contiene un principio interessante che fonda le sue motivazioni su precise disposizioni normative ricavate dal codice civile. La vicenda è scaturita dal mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento scadute e non pagate, a cui la concessionaria della riscossione aveva subordinato l'iscrizione ipotecaria impugnata dalla società. La ricorrente, opponendo la iscrizione ipotecaria per un debito erariale di oltre quattrocentomila euro, precisava che, al momento dell'iscrizione, essendo ancora pendente il ricorso contro la cartella di pagamento presupposta, si era in presenza di un credito privo dei necessari requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, normativamente previsti dall'art. 2808 e seguenti c.c.. Costituendosi nel giudizio la concessionaria precisava che sia i ruoli che le sentenze delle Commissioni tributarie, al pari di quelle dei giudici civili e amministrativi, sono provvisoriamente esecutive, quindi eseguibili anche in pendenza di gravame. Questo legittimava l'operato del concessionario della riscossione che aveva azionato solo uno strumento di natura cautelare. La Commissione provinciale di Bari rigettava il ricorso. I giudici regionali hanno completamente riformato la decisione dei colleghi di prima istanza e disposto l'annullamento della illegittima iscrizione ipotecaria. Le Entrate, costituendosi nel giudizio precisavano che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 77 del DPR n. 602/73, il quale dispone che, qualora il pagamento della cartella non sia avvenuto nei 60 giorni successivi alla notifica, ciò consente di iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio delle somme iscritte e risultante nei ruoli. "È noto, che l'ipoteca", ha osservato il collegio regionale, "alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 2808 e seguenti c.c., è un "diritto reale di garanzia" su beni immobili del debitore, costituito mediante iscrizione in apposito registro presso l'Ufficio dei registri immobiliari, il quale attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni medesimi e di essere soddisfatto con preferenza, rispetto a eventuali altri creditori, sul prezzo ricavato". Essa, tuttavia, atteso il suo carattere costitutivo e dovendo essere fatta per una precisa e concreta somma di denaro indicante, peraltro, il limite della garanzia medesima, "deve necessariamente possedere, ai fini della propria legittimazione, i requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità, così come previsto nell'art. 2808 e seguenti del codice civile". Per cui secondo i giudici pugliesi, la semplice impugnazione di una cartella di pagamento, anche indipendentemente dalla fondatezza del ricorso, costituisce un vincolo per l'agente della riscossione per cautelarsi contro una possibile insolvenza, mediante lo strumento dell'iscrizione ipotecaria.