L'obbligo di conservazione della fatture relative a beni ammortizzabili, ancora in fase di ammortamento, permane fino a quando la deduzione non possa essere contestata dal Fisco.
In base all'autonomia del periodo di imposta (art. 76 del Tuir) e al principio di certezza e determinabilità (art. 109 del Tuir), il contribuente è tenuto a giustificare l'esistenza di tutti i costi dedotti dal reddito di esercizio, anche quelli acquisiti in tempi remoti che, però, partecipano nell'anno oggetto di controllo come quota di ammortamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trento, con la sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011, ha rilevato come sia ormai pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che "a fronte della deduzione di costi ( ) ricada sul contribuente l'onere di documentarne la loro effettiva sussistenza e l'ammontare (anche ai fini dell'eventuale valutazione dei requisiti di inerenza e competenza)".
Tale principio non può subire una limitazione nel caso degli ammortamenti di quei beni, acquistati da oltre dieci anni, per i quali permane l'obbligo di documentazione.
Tale Commissione ha, infatti, evidenziato l'inequivoca previsione del comma 3 dello stesso art. 22 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce che "Fino allo stesso termine di cui al precedente comma (cioè fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta) devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".
In particolare, "se un costo viene portato in deduzione (anche se in quote di ammortamento), fino a quando su quella deduzione può sorgere contestazione da parte dell'amministrazione ( ) il contribuente è tenuto, nel suo interesse, a conservare la relativa documentazione, senza la quale non potrà provarne l'esistenza e quindi la ragione della deduzione".
Quindi, le fatture ed i registri dei beni ammortizzabili devono essere conservati fino a quando l'ultimo anno di fine ammortamento non sia andato in prescrizione.
Se ad es. il bene ammortizzabile X sia stato ammortizzato dal 1998 al 2004 (ultimo anno di ammortamento), poiché l'anno 2004 si prescrive dopo il 31/12/2009, la relativa fattura ed il libro dei cespiti ammortizzabili deve essere conservato nel periodo che va dal 1998 al 2009 (quindi, ben oltre il termine di prescrizione fiscale previsto: 5 anni).
(Commissione Tributaria Provinciale, sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011)
In base all'autonomia del periodo di imposta (art. 76 del Tuir) e al principio di certezza e determinabilità (art. 109 del Tuir), il contribuente è tenuto a giustificare l'esistenza di tutti i costi dedotti dal reddito di esercizio, anche quelli acquisiti in tempi remoti che, però, partecipano nell'anno oggetto di controllo come quota di ammortamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trento, con la sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011, ha rilevato come sia ormai pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che "a fronte della deduzione di costi ( ) ricada sul contribuente l'onere di documentarne la loro effettiva sussistenza e l'ammontare (anche ai fini dell'eventuale valutazione dei requisiti di inerenza e competenza)".
Tale principio non può subire una limitazione nel caso degli ammortamenti di quei beni, acquistati da oltre dieci anni, per i quali permane l'obbligo di documentazione.
Tale Commissione ha, infatti, evidenziato l'inequivoca previsione del comma 3 dello stesso art. 22 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce che "Fino allo stesso termine di cui al precedente comma (cioè fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta) devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".
In particolare, "se un costo viene portato in deduzione (anche se in quote di ammortamento), fino a quando su quella deduzione può sorgere contestazione da parte dell'amministrazione ( ) il contribuente è tenuto, nel suo interesse, a conservare la relativa documentazione, senza la quale non potrà provarne l'esistenza e quindi la ragione della deduzione".
Quindi, le fatture ed i registri dei beni ammortizzabili devono essere conservati fino a quando l'ultimo anno di fine ammortamento non sia andato in prescrizione.
Se ad es. il bene ammortizzabile X sia stato ammortizzato dal 1998 al 2004 (ultimo anno di ammortamento), poiché l'anno 2004 si prescrive dopo il 31/12/2009, la relativa fattura ed il libro dei cespiti ammortizzabili deve essere conservato nel periodo che va dal 1998 al 2009 (quindi, ben oltre il termine di prescrizione fiscale previsto: 5 anni).
(Commissione Tributaria Provinciale, sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011)