Dal 2011 è vietato l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In tal modo, ai contribuenti che sono anche debitori morosi verso l'Erario viene inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta che vantano nei confronti dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, se il contribuente ha un ruolo scaduto e detiene un credito d'imposta non può utilizzare liberamente detto credito in compensazione.
Infatti, tale preclusione all'utilizzo dei crediti è interessata dalle seguenti limitazioni:
- Il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni dovrebbero riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi, ad es. i ruoli per contributi previdenziali o per le multe stradali non comportano il blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni dovrebbe operare fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterebbe interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 2.000 e credito di € 6.000, la compensazione verrebbe ammessa per € 4.000).
Si attendono, in proposito, conferme (o smentite) dalle Entrate.
Sanzioni
In caso di violazione di quanto sopra dovrebbe essere applicabile la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
L'art. 31 citato prevede espressamente che la sanzione "non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa".
Ciò potrebbe significare che in pendenza di un procedimento contro l'iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Il divieto alla compensazione si applica, quindi, a decorrere dall'01/01/2011.
In tal modo, ai contribuenti che sono anche debitori morosi verso l'Erario viene inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta che vantano nei confronti dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, se il contribuente ha un ruolo scaduto e detiene un credito d'imposta non può utilizzare liberamente detto credito in compensazione.
Infatti, tale preclusione all'utilizzo dei crediti è interessata dalle seguenti limitazioni:
- Il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni dovrebbero riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi, ad es. i ruoli per contributi previdenziali o per le multe stradali non comportano il blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni dovrebbe operare fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterebbe interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 2.000 e credito di € 6.000, la compensazione verrebbe ammessa per € 4.000).
Si attendono, in proposito, conferme (o smentite) dalle Entrate.
Sanzioni
In caso di violazione di quanto sopra dovrebbe essere applicabile la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
L'art. 31 citato prevede espressamente che la sanzione "non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa".
Ciò potrebbe significare che in pendenza di un procedimento contro l'iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Il divieto alla compensazione si applica, quindi, a decorrere dall'01/01/2011.