Ai fini della deduzione ai fini delle imposte sui redditi occorre procedere a pagare le retribuzioni entro il 12 gennaio 2011 (domani).
Infatti, l'art. 51 del Tuir comprende tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti al personale dipendente entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.
Pertanto entro il 12 gennaio 2011 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2010, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell'anno di competenza 2010, secondo il c.d. principio di cassa allargato.
Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, nel periodo d'imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente.
Compenso ai collaboratori o amministratori
Quanto sopra si applica anche per i compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell'anno anche se pagati entro il 12/01 dell'anno successivo.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2011, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza fiscale del 2010.
Infatti, l'art. 51 del Tuir comprende tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti al personale dipendente entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.
Pertanto entro il 12 gennaio 2011 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2010, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell'anno di competenza 2010, secondo il c.d. principio di cassa allargato.
Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, nel periodo d'imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente.
Compenso ai collaboratori o amministratori
Quanto sopra si applica anche per i compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell'anno anche se pagati entro il 12/01 dell'anno successivo.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2011, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza fiscale del 2010.