Una volta andato a regime il decreto non si potrà più effettuare qualunque compensazione se prima non si è onorato il ruolo. In altre parole il dare/avere comprenderà obbligatoriamente e prioritariamente il debito iscritto a ruolo e scaduto, l'eccedenza di credito potrà essere utilizzata liberamente, anche con lo stesso modello F24, fatti salvi gli altri limiti alle compensazioni.
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sabato 29 gennaio 2011
F24 COMPENSAZIONI e debiti a ruolo: cambiano ancora le regole
Una volta andato a regime il decreto non si potrà più effettuare qualunque compensazione se prima non si è onorato il ruolo. In altre parole il dare/avere comprenderà obbligatoriamente e prioritariamente il debito iscritto a ruolo e scaduto, l'eccedenza di credito potrà essere utilizzata liberamente, anche con lo stesso modello F24, fatti salvi gli altri limiti alle compensazioni.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE BENI AMMORTIZZABILI: fino al periodo di accertamento dell'ultima dichiarazione
In base all'autonomia del periodo di imposta (art. 76 del Tuir) e al principio di certezza e determinabilità (art. 109 del Tuir), il contribuente è tenuto a giustificare l'esistenza di tutti i costi dedotti dal reddito di esercizio, anche quelli acquisiti in tempi remoti che, però, partecipano nell'anno oggetto di controllo come quota di ammortamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trento, con la sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011, ha rilevato come sia ormai pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che "a fronte della deduzione di costi ( ) ricada sul contribuente l'onere di documentarne la loro effettiva sussistenza e l'ammontare (anche ai fini dell'eventuale valutazione dei requisiti di inerenza e competenza)".
Tale principio non può subire una limitazione nel caso degli ammortamenti di quei beni, acquistati da oltre dieci anni, per i quali permane l'obbligo di documentazione.
Tale Commissione ha, infatti, evidenziato l'inequivoca previsione del comma 3 dello stesso art. 22 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce che "Fino allo stesso termine di cui al precedente comma (cioè fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta) devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".
In particolare, "se un costo viene portato in deduzione (anche se in quote di ammortamento), fino a quando su quella deduzione può sorgere contestazione da parte dell'amministrazione ( ) il contribuente è tenuto, nel suo interesse, a conservare la relativa documentazione, senza la quale non potrà provarne l'esistenza e quindi la ragione della deduzione".
Quindi, le fatture ed i registri dei beni ammortizzabili devono essere conservati fino a quando l'ultimo anno di fine ammortamento non sia andato in prescrizione.
Se ad es. il bene ammortizzabile X sia stato ammortizzato dal 1998 al 2004 (ultimo anno di ammortamento), poiché l'anno 2004 si prescrive dopo il 31/12/2009, la relativa fattura ed il libro dei cespiti ammortizzabili deve essere conservato nel periodo che va dal 1998 al 2009 (quindi, ben oltre il termine di prescrizione fiscale previsto: 5 anni).
(Commissione Tributaria Provinciale, sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011)
OPERAZIONI IVA INTRA-UE: elenchi VIES soggetti autorizzati
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ora precisato che la domanda di inserimento nell'archivio Vies, necessaria per effettuare operazioni Iva intracomunitarie, può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Le eventuali domande di cancellazione, in caso di istanze immotivate, devono, invece, essere presentate, sia a mano sia con raccomandata, esclusivamente all'ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al Vies.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 27 gennaio 2011)
INPS: contributi 2011 artigiani e commercianti
Gli interessati stanno ricevendo i plichi contenenti la documentazione a tal fine necessaria.
L'Inps ha ultimato la spedizione dei modelli F24 con scadenza 16 febbraio 2011, relativi alla quarta emissione 2010, predisposti per il versamento dei contributi dovuti per il 2010 ed anni precedenti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno.
Inoltre, i suddetti soggetti riceveranno quanto segue:
- titolari di partita IVA: Prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi;
- soggetti non titolari di partita IVA: Anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell'anno e degli acconti 2010.
(Inps, messaggio n. 1561 del 24 gennaio 2010)
sabato 22 gennaio 2011
CHIUSURA STUDIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "TELEFISCO 2011"
AI PROFESSIONISTI NO STUDI SETTORE
mercoledì 12 gennaio 2011
RACCOLTA E COMUNICAZIONE DATI AI FINI IVA - nuovo adempimento
BLOCCO ALLE COMPENSAZIONI: per crediti dell'erario iscritti a ruolo e già scaduti
In tal modo, ai contribuenti che sono anche debitori morosi verso l'Erario viene inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta che vantano nei confronti dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, se il contribuente ha un ruolo scaduto e detiene un credito d'imposta non può utilizzare liberamente detto credito in compensazione.
Infatti, tale preclusione all'utilizzo dei crediti è interessata dalle seguenti limitazioni:
- Il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni dovrebbero riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi, ad es. i ruoli per contributi previdenziali o per le multe stradali non comportano il blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni dovrebbe operare fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterebbe interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 2.000 e credito di € 6.000, la compensazione verrebbe ammessa per € 4.000).
Si attendono, in proposito, conferme (o smentite) dalle Entrate.
Sanzioni
In caso di violazione di quanto sopra dovrebbe essere applicabile la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
L'art. 31 citato prevede espressamente che la sanzione "non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa".
Ciò potrebbe significare che in pendenza di un procedimento contro l'iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Il divieto alla compensazione si applica, quindi, a decorrere dall'01/01/2011.
martedì 11 gennaio 2011
DOMANI TERMINE PAGAMENTO STIPENDI E COMPENSI ANNO 2010
Infatti, l'art. 51 del Tuir comprende tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti al personale dipendente entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.
Pertanto entro il 12 gennaio 2011 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2010, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti dal lavoratore nell'anno di competenza 2010, secondo il c.d. principio di cassa allargato.
Sulla base del criterio sopra enunciato il dipendente o collaboratore sottopone a tassazione i compensi incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, nel periodo d'imposta precedente, se essi sono riferiti a prestazioni effettuate nello stesso periodo precedente.
Compenso ai collaboratori o amministratori
Quanto sopra si applica anche per i compensi pagati ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto/programma e ai collaboratori non a progetto di cui all'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 (ad esempio amministratori di società) in conseguenza del fatto che sono stati assimilati ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per i compensi degli amministratori, la circolare 57/E del 18/06/2001, ha chiarito che per la società che eroga tali compensi, gli stessi sono deducibili nell'anno anche se pagati entro il 12/01 dell'anno successivo.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2011, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza fiscale del 2010.
venerdì 7 gennaio 2011
REVERSE CHARGE: computer e telefoni cellulari
Modificate le regole IVA per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori: parte dal 1° aprile 2011 l'applicazione del meccanismo del reverse charge, che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo al cessionario (e non al cedente). Quindi, dal 1/4/2011 si applicheranno le nuove regole per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l'applicazione del meccanismo del reverse charge, che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo al cessionario e non al cedente come avviene normalmente. In particolare l'applicazione del meccanismo del riverse charge per i cessionari residenti in Italia si applica per quanto riguarda i personal computer soltanto ai componenti che costituiscono dispositivi a circuito integrato come i microprocessori e le unità centrali di elaborazione prima della loro istallazione in prodotti destinati al consumatore finale. Esclusa la fase del commercio al dettaglio ed i minimi L'Agenzia ha poi precisato che il reverse charge si applica per le sole cessioni di beni effettuate nella fase distributiva e quindi non si applica alla fase del commercio al dettaglio. Sono, inoltre, escluse le cessioni dei beni effettuate da contribuenti minimi. Meccanismo del reverse charge L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile comporta che l'acquirente, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'Iva al posto del cedente. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 59/E del 23/12/2010)
mercoledì 5 gennaio 2011
INGEGNERI E ARCHITETTI: nuovo contributo integrativo dal 2011
Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.