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lunedì 27 dicembre 2010

NUOVI ADEMPIMENTI: pronto il calendario

E' pronto il calendario delle comunicazioni relative allo spesometro. Con provvedimento del direttore delle Entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, si individuano soggetti, termini e modalità di trasmissione delle operazioni. Le comunicazioni Iva su clienti e fornitori avranno una partenza scaglionata, riguarderanno anche i non residenti e dovranno essere fatte anche in caso di operazioni collegate. Tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il limite viene fissato a 3.600 euro al lordo dell'Iva. Per il 2010 il limite è fissato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura. Le operazioni non soggette a fattura dovranno essere comunicate solo con riferimento a quelle effettuate dal 1° maggio 2011. Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno.

STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: spesometro e redditometro

Lo scopo principale del nuovo strumento (spesometro) è contrastare l'evasione Iva, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico. Dal 1° maggio 2011 gli acquirenti che effettueranno acquisti pari o superiore a 3.600 euro dovranno fornire il proprio codice fiscale al venditore; pertanto, questi ultimi, dovranno integrare la documentazione emessa (scontrino o ricevuta fiscale). Rilevare la capacità contributiva tramite le spese sostenute è il presupposto dell'accertamento sintetico. L'ammontare delle spese sostenute dal contribuente potrebbe anche essere sommato con quelle derivanti dal nuovo redditometro. Per quest'ultimo, si è in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo. I risultati delle indagini dei due strumenti si basano su metodi diversi: entrambi misurano la spesa, ma il redditometro esprime, attraverso coefficienti, la sostenibilità di detta spesa nel tempo, cioè la capacità di mantenimento nell'anno di un certo bene.

mercoledì 22 dicembre 2010

PROROGATA AL 2011 L'AGEVOLAZIONE DEL 55% - RISPARMIO ENERGETICO

La Legge di stabilità per l'anno 2011, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 l'agevolazione IRES/IRPEF del 55% per gli interventi rivolti al risparmio energetico degli edifici.
Novità contenuta nella norma è, inoltre, la previsione di detrazione della spesa in dieci rate annuali.
La Legge di stabilità per l'anno 2011, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 7 dicembre, ha, infatti, prorogato fino al 31 dicembre 2011 l'agevolazione del 55% per gli interventi finalizzati ad ottenere
il risparmio energetico degli edifici.
Restano in vigore senza modifiche tutte le disposizioni normative fino ad oggi vigenti relative a tempi, parametri, modalità e importi di detrazione, ma viene introdotta una significativa modifica in termini di
tempistica della detrazione:
La legge di stabilità prevede, infatti, che le spese per la riqualificazione energetica sostenute a partire dal primo gennaio 2011 dovranno essere obbligatoriamente detratte in dieci rate anziché nelle
cinque rate oggi previste.
Peraltro, nel caso di interventi "a cavallo d'anno", la norma prevede l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d'imposta 2010 siano state sostenute spese in
relazione a un intervento che prosegue nel periodo d'imposta 2011.
A tal fine, la trasmissione del modello deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo 2011, ovvero, per i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare", entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute

OPERAZIONI BUSINESS TO BUSINESS alzano la soglia

Il nuovo spesometro (elenco clienti e fornitori rivisitato) alza la
soglia di ingresso per gli operatori economici titolari di partita Iva:
25 mila euro. Per evitare intoppi burocratici, vista l'introduzione di
quest'onere nel corso dell'anno, e grazie alle indicazioni delle
associazioni di categoria, le Entrate hanno alzato la soglia minima per
il 2010 originariamente fissata a 3.500 euro. Le comunicazioni delle
operazioni B2B 2010 dovrebbero essere fatte cumulativamente entro
ottobre 2011; quelle del 2011, invece, dovrebbero vedere fissata la
scadenza tra maggio e giugno 2012

IL RECUPERO DELL'IVA SUI CREDITI INESIGIBILI

Le modalità pratiche per recuperare l'I.V.A., tramite nota di variazione in diminuzione, sui crediti che si sono rivelati inesigibili. L'attuale formulazione dell'art.26, c. 2, del DPR 633/72 consente al cedente o al prestatore di recuperare - attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione - l'IVA anticipata all'erario sulle fatture rimaste insolute nei confronti di debitori inadempienti contrattualmente.

In concreto, in base all'art. 26, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972, "se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, … viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili … il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25 ".
Il creditore recupererebbe quindi l'IVA sulle fatture emesse portando l'IVA a credito e il debitore viceversa sarebbe obbligato ad iscrivere l'IVA a debito verso l'erario (a riduzione di crediti IVA eventualmente portati a nuovo da precedenti esercizi).

Dunque, stante il disposto del citato art.26, c. 2, è consentito al cedente o al prestatore di recuperare l'IVA sulle fatture emesse (e rimaste insolute) ove al cliente debitore sia contestata formalmente l'inadempienza contrattuale e venga chiesta la risoluzione contrattuale per negligenza del cliente. L'attivazione della citata procedura non comporta in alcun modo la rinuncia al credito da parte del creditore.
Viceversa, il recupero IVA comporterebbe, per il creditore stesso, l'immediato recupero del credito con flusso di cassa positivo e la riduzione del carico economico della eventuale accertamento del rischio di perdita su credito, posto che questo verrebbe misurato esclusivamente sull'imponibile del credito commerciale e non sul credito stesso "ivato". Va difatti evidenziato – sul piano operativo – che, a fronte della registrazione della nota di variazione e dello storno in avere del credito commerciale in contropartita del Ricavo vendite e prestazioni in
dare, il creditore, al fine di conservare integra la titolarità del credito commerciale nei confronti del cliente inadempiente, rileverebbe in dare crediti per fatture da emettere e – in avere - annoterebbe Ricavi vendite e prestazioni.

Resta inteso che la fase della risoluzione contrattuale deve essere opportunamente seguita sul piano legale, così da mettere bene in chiaro che la procedura di cui appresso è attivata al solo scopo di recuperare l'IVA rivalsata.

In sostanza, in primo luogo andrebbe eccepita al cliente inadempiente la risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente / debitore e ciò può avvenire:
1. a seguito dell'invio di una lettera monitoria recante la diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.);
2. in esecuzione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (art. 1456 cod. civ.);
3. per apposizione di un termine "essenziale" nel contratto col Cliente per l'esecuzione delle prestazioni (art. 1457 cod. civ.).

A questo riguardo, è prassi negoziale stabilire apposite clausole contrattuali con le quali è stabilito che "Il presente contratto potrà essere risolto solamente per inadempimento, totale o parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte. Si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli obblighi qui assunti qualora entro ... (...) giorni dal preavviso
notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, permanesse la situazione d'inadempimento".

Ovvero, ove il contratto rechi una clausola risolutiva espressa correlata all'inadempienza circa il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto, può essere stabilito che "Si conviene
espressamente la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. in caso di:
1 mancanza o ritardo da parte della Società, protratti per oltre ... giorni, nel pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi di questo contratto per compensi o rimborsi spese;
2 mancanza o ritardo da parte della Società protrattosi per oltre ... giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Società A (prestatore o cedente, ndr) nel pagamento di somme per spese ed importo compensativo, che non siano validamente contestate dalla Società.

Verificandosi anche una sola delle ipotesi contemplate ai punti precedenti del presente articolo, la Società A (prestatore o cedente) potrà risolvere il contratto o considerare la Società decaduta dal beneficio del termine dandone semplice comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società".

Nel caso si opti per la variazione in diminuzione, questa deve essere operata sia con riferimento all'imponibile che con riferimento alla relativa imposta, in base al disposto dell'art.26, c. 2, del DPR 633/72.
A tale conclusione conducono sia la lettera dell'art.26, c. 2, del DPR. 633/72, sia la considerazione che il presupposto della variazione è legato a cessioni o prestazioni già eseguite e il suo verificarsi
comporta una rettifica, in tutto o in parte, ai soli fini dell'IVA, dell'originaria operazione imponibile; ovviamente la attuazione della procedura non implica alcuna rinuncia al credito non soddisfatto.

La procedura non soggiace a limitazioni temporali rispetto alla data dell'emissione del documento originario, in quanto si tratta di variazione in diminuzione originata da un evento non dipendente da sopravvenuto accordo tra le parti ovvero da inesattezze della precedente fatturazione.

In estrema sintesi, ove si voglia accedere alla procedura di cui sopra, sarebbe senza dubbio necessario concordare con il proprio legale la formulazione più appropriata per l'inoltro della nota di variazione, così da escludere l'insorgenza della remissione di debito da parte del creditore. Una ipotesi di lettera di accompagnamento della Nota di credito emessa ai fini del recupero dell'IVA potrebbe essere la seguente:
"In allegato alla presente si trasmette la nota di variazione n. ___ del
____ emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 2, del PDR
633/72. L'emissione del documento in oggetto è avvenuta a seguito della
diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. notificatavi in
data ____ (ovvero in dipendenza della clausola risolutiva espressa
prevista dal contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.).
Al riguardo tuttavia si specifica la nota di variazione in diminuzione
dell'imponibile e dell'imposta consentita dalla disposizione IVA di cui
all'art.26, comma 2, del DPR 633/72 deve intendersi effettuata ai soli
fini fiscali non implicando in alcun modo la rinuncia al credito non
soddisfatto cui si riferisce".

RAVVEDIMENTO OPEROSO: cosa cambia dal 2011

Con un decreto del 7/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 15/12/2010, il tasso degli interessi legali é passato dall'attuale
1% all'1,5%.
Detto tasso aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011.
Rimane, quindi, fermo il coefficiente all'1% fino a tutto il 2010.
Ovviamente, la novità della modifica degli interessi legali ha avuto
ripercussioni anche di carattere fiscale, tra cui la modifica degli
importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di
ravvedimento operoso.
Alla luce di ciò, i contribuenti che pagano in ritardo i tributi si
possono avvalere:
- Del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla
scadenza;
con sanzione:
- Del 2,5% fino al 31/01/2011;
- del 3% dal 01.02.2011.
- Del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la
violazione con sanzione:
- Del 3% fino al 31.01.2011;
- del 3,75% dal 01.02.2011.
Calcolo degli interessi
In caso di ravvedimento operoso, oltre al tributo dovuto, il
contribuente dovrà pagare anche l'interesse legale, che, alla luce della
suddetta novità, sarà pari a:
- 1% annuo fino al 31 dicembre 2010;
- 1,5% dal 1° gennaio 2011.

mercoledì 15 dicembre 2010

ICI AL SALDO: scadenza 16 dicembre

Entro giovedì 16 dicembre 2010, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli deve procedere al versamento del saldo Ici per l'anno in corso. Nel caso di omesso o carente versamento è possibile rimediare mediante il ravvedimento operoso, con il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali. Ricordiamo che dal 2008 le abitazioni principali, le relative pertinenze e le abitazioni "assimilate" sono state escluse dall'obbligo di versamento dell'imposta comunale.

NOVITA’: dal 2011 un nuovo strumento di comunicazione – lo spesometro (NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA)

Dall'autunno 2011 un nuovo strumento di comunicazione entrerà a far parte della già nutrita schiera di adempimenti dei cittadini contribuenti: lo spesometro. Per gli operatori economici rappresenterà, infatti, una versione semplificata dell'elenco clienti-fornitori soppresso nel 2008. Interesserà tutti i contribuenti che effettueranno acquisti superiori a 3.500 euro. Secondo quanto ipotizzato dai tecnici dell'Agenzia delle entrate, il debutto del nuovo strumento avverrà entro la fine di ottobre 2011; il primo monitoraggio sugli acquisti effettuati dai consumatori finali dovrebbe invece scattare a maggio 2012, e riguardare le operazioni effettuate nel 2011, escludendo quindi gli acquisti di queste ultime settimane dell'anno. Si tratterà di una comunicazione unica telematica su tutte le operazioni rilevanti avvenute nel corso dell'anno precedente Le date così distanti non devono ingannare, la raccolta di informazioni comincerà prima: per le attività tra imprese l'avvio sarà praticamente immediato (il provvedimento del direttore dell'agenzia dovrebbe arrivare in settimana), per quelle che riguardano i consumatori l'avvio sarà a metà 2011 (anche se è possibile un periodo-finestra di qualche mese).

martedì 7 dicembre 2010

REVERSE CHARGE: NOLEGGIO DI PONTEGGI

 

Noli a caldo: si condizionato al reverse charge

Meccanismo non applicabile in mancanza di "autonomia organizzativa" del prestatore

Il meccanismo del reverse charge non è applicabile alle prestazioni relative ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio, cosiddetti "noli a caldo", se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, manca uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e cioè l'autonomia organizzativa. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 205/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un'istanza d'interpello di un consorzio, operante nel settore edile.

Nella risposta contenuta nel documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione ha preliminarmente precisato che le prestazioni relative ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), cosiddetti "noli a freddo", sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni non concretizzano subappalti. Inoltre, tali attività non rientrano tra quelle riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004).

L'Agenzia, con la risoluzione in esame, ha precisato che, se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si è ritenuto che torni applicabile il meccanismo del reverse charge.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, non è applicabile ai contratti di noleggio con operatore in tutte quelle ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e, cioè, l'autonomia organizzativa.
Infatti, nel caso di specie il prestatore risultava essere "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, e, inoltre, il corrispettivo era commisurato alle ore di utilizzo del mezzo con il relativo operatore, non tenendo, pertanto, conto del risultato.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia è, altresì, suffragata dal diritto civile, in quanto la fattispecie in esame si configura come un contratto a causa mista, avente, in parte, i caratteri della locazione e, in parte, quelli della prestazione lavorativa, poiché l'oggetto del contratto è esclusivamente il noleggio del macchinario con il relativo manovratore, senza alcuna obbligazione di risultato.

 

OMAGGI E LIBERALITA' AI DIPENDENTI

I beni acquistati per essere ceduti come omaggi ai propri dipendenti non sono inerenti all'attività d'impresa e, di conseguenza, non possono essere qualificati come spese di rappresentanza. Il costo di tali beni è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, assoggettate a tassazione. Diversamente, qualora tali erogazioni siano in natura non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta.

SALDO ICI: SCADENZA 16 DICEMBRE

Il saldo dell'Ici 2010 è in scadenza. I contribuenti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli sono tenuti al versamento del saldo dell'imposta entro il 16 di questo mese di dicembre, a meno che si era già versata un'unica rata a giugno conoscendo la delibera comunale relativa alle aliquote 2010. L'imposta è dovuta per anno solare e in proporzione della quota posseduta. Obbligati al pagamento sono oltre il proprietario dell'immobile, anche i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, il concessionario di aree demaniali. Tra i diritti reali si annovera il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite. Non è soggetto all'imposizione il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario, il comodatario, in quanto non sono titolari di diritto reale ma utilizzano l'immobile in base ad un contratto specifico.

OMAGGI NATALIZI

Siamo ormai nel periodo dei regali natalizi, particolarmente dei piccoli omaggi. Il legislatore fiscale ha previsto un trattamento di favore per tali spese. In particolare, in merito alle spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, la norma sulle spese di rappresentanza (D.M. 19/11/2008) stabilisce che ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Quindi, dette piccole spese sono deducibili per il loro intero ammontare. Ciò in base al comma 2 dell'art. 108 del Tuir. Peraltro, la particolare disciplina si applica solo ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi" (C.M. n. 34/E del 2009). Le spese relative all'acquisto dei beni in questione (di seguito, per brevità, "piccoli omaggi") non vanno incluse nell'ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità previsto dal citato decreto, ma possono essere interamente dedotte. Nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina del medesimo decreto. Come rilevato da ampia dottrina, per verificare il limite di costo deducibile occorre tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia possibile dedurre in maniera integrale il costo occorre, pertanto, che l'imponibile non superi i seguenti limiti:
 

Imponibile massimo

aliquota Iva propria del bene

€ 48,07

 

4%

 

€ 45,45

 

10%

 

€ 41,66

 

20%

 

Aspetti Iva
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972, opera un rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi, prevedendo che"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (pari ad euro 25,82)".  Infine, a parte quanto sopra, da ricordare che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come "di rappresentanza", indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità.
Omaggi per i professionisti
I professionisti, a differenza delle imprese, non possono fruire della particolare deduzione per i piccoli omaggi. Infatti, anche i beni dal valore unitario non superiore ad euro 50,00 seguono la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite del 1% sui compensi conseguiti nel periodo d'imposta (art. 54, comma 5 del Tuir).

venerdì 3 dicembre 2010

INVERSIONE (reverse charge) ESTESA: a cellulari e dispositivi a circuito integrato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2010 è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del

22 novembre 2010,

che autorizza alcuni Paesi membri ad adottare misure in deroga rispetto al soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Come noto, infatti, l'art. 193 della Direttiva 112 prevede che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi particolari specificamente previsti nei successivi articoli.
Tale regola generale può essere derogata su motivata richiesta degli Stati membri; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si autorizza l'estensione del meccanismo del reverse charge alla cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.

La Decisione rappresenta il seguito di una particolare richiesta avanzata dal nostro Paese già dal 2007, con l'evidente intento di contrastare il diffuso fenomeno delle frodi da riscossione, in forza delle quali taluni soggetti cedono beni, ma non provvedono poi al versamento dell'IVA dovuta, nonostante il soggetto acquirente sia legittimato alla detrazione del tributo addebitato. Quando tali cessioni siano ripetute più volte in relazione ai medesimi beni, si manifesta il fenomeno delle c.d. "frodi carosello".
In forza dell'articolo 2 della Decisione, l'Italia è dunque autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Inoltre, il successivo art. 4 prevede che la deroga al disposto dell'art. 193 della Direttiva 112, decorrente dal giorno della notificazione, è subordinata alla introduzione da parte dell'Italia di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile. L'autorizzazione, comunque, scade al più tardi entro il 31 dicembre 2013, oppure al precedente momento in cui dovessero entrare in vigore le norme UE che autorizzino tutti gli Stati membri ad adottare misure in deroga all'art. 193 della Direttiva 112.

Il DPR 633/72 prevede, all'art. 17 comma 6, l'elencazione di cinque tipologie di operazioni alle quali viene esteso il meccanismo del reverse charge: i subappalti del settore edile (lettera a), particolari cessioni di immobili strumentali (lettera a-bis), telefoni cellulari (lettera b), personal computer ed accessori (lettera c), materiali lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d).
Le prime due ipotesi sono già operative, mentre l'art. 1, comma 45 della L. 296/2006 ha sancito che le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura a livello comunitario.
Va detto che, oltre al caso dei telefoni cellulari che sembra aderire in toto alla autorizzazione ricevuta, la casistica dei personal computer non è stata recepita appieno dagli organi comunitari; l'autorizzazione, infatti, non riguarda i personal computer complessivamente considerati, ma esclusivamente i dispositivi a circuito integrato che ne rappresentano solo una parte.

Si tratta comunque di comprendere da quale momento si rendono applicabili le modifiche riguardanti il debitore dell'imposta; al momento, la soluzione più ragionevole pare quella di attribuire rilevanza alle indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, comma 1) che, al riguardo, prevede, per i tributi periodici, l'efficacia delle modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il successivo comma 2, prevede inoltre la impossibilità di stabilire nuovi adempimenti a carico dei contribuenti prima del decorso dei 60 giorni "di adattamento" dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti o dalla adozione dei documenti attuativi necessari per la loro applicazione.

Al riguardo, si potrebbe argomentare in merito al fatto che il mutamento del soggetto tenuto all'applicazione del tributo consista in un nuovo adempimento oppure rappresenti una modifica tecnica alle regole del tributo.
Sembrerebbe, in ogni caso, che tutto sia rinviato come minimo al 2011, pur con la considerazione che la Decisione subordina l'applicazione della deroga alla adozione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica; ciò potrebbe significare che la decorrenza sia comunque sospesa sino all'adozione di specifici interventi in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stante la diffusione delle transazioni interessate e le possibili ripercussioni pratiche che potrebbero interessare vasti settori economici, appare urgente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sta di fatto che alcuni noti rivenditori di computer hanno già messo in pratica la nuova procedura di fatturazione della vendita senza applicazione di Iva, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

Lo studio è come sempre disponibile per eventuali chiarimenti.