Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.
visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/
giovedì 29 luglio 2010
CHIUSURA ESTIVA
RITENUTA D'ACCONTO 10% EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti
Su quale "base" operare la ritenuta
Le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.
Come evitare la "doppia" ritenuta
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.
In sede di prima applicazione niente sanzioni per le violazioni
Inoltre, la circolare citata ha precisato che, in sede di prima applicazione della disposizione del D.L. n. 78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.
PROROGA SCADENZE AGOSTO
Come l'anno precedente, il rinvio dei termini porta con se i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals
E', invece, confermata la scadenza, maggiorata dell'importo nella misura dello 0,4%, per effettuare i versamenti delle imposte per i soggetti in cui trovano applicazione gli studi di settore, quella che è stata prorogata dal 6 luglio 2010, al 5 agosto 2010.
I principali pagamenti interessati sono:
- l'Iva del mese di luglio per i contribuenti mensili;
- l'Iva del 2° trimestre per i contribuenti trimestrali;
- la 6° rata del saldo Iva 2009;
- la terza rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno versato entro il 16.06.2010;
- la seconda rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno pagato la prima rata entro il 16.07.2010;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni del mese precedente, in scadenza ordinaria dal 1° al 20.08.2010;
- ritenute d'acconto operate a luglio;
- imposta sugli intrattenimenti e sport per le ritenute operate dalle associazioni sportive dilettantistiche;
- accisa sui prodotti immessi in consumo a luglio.
lunedì 19 luglio 2010
IRAP: spunta nuova ipotesi di esclusione per i piccoli artigiani
RITENUTE D'ACCONTO SULLE RISTRUTTURAZIONI
COMUNICAZIONE OPERAZIONI PAESI BLACK LIST
REDDITOMETRO ON LINE
Il Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, nel corso di un convegno tenutosi il 15 luglio 2010 a Milano sulla manovra correttiva, ha annunciato che il fisco sta preparando un redditometro on-line. Ciò al fine di consentire ai contribuenti la consultazione di un applicativo con il quale si potrà verificare la tenuta del proprio reddito complessivo alla luce degli indici di capacità contributiva che stanno alla base dell'accertamento sintetico.
martedì 6 luglio 2010
SCADENZA PRESENTAZIOME MOD. INTRA - OPERAZIONI INTRA-UE
venerdì 2 luglio 2010
AMMINISTRATORI E SOCI: doppia contribuzione (ancora)
BONIFICI 36% E 55% CON OBBLIGO DI RITENUTA D'ACCONTO
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico. Il provvedimento ha, inoltre, definito gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che devono:
- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa,
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. Il versamento (tramite modello F24) delle ritenute d'acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:
- 1039, denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25, dl n. 78/2010", istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa il 30 giugno 2010. (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30/06/2010, n. prot. n. 94288/2010)