professionalità acquisite e servizi dello studio

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  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
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giovedì 29 luglio 2010

CHIUSURA ESTIVA

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RITENUTA D'ACCONTO 10% EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti

La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.


Su quale "base" operare la ritenuta
Le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.


Come evitare la "doppia" ritenuta
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.


In sede di prima applicazione niente sanzioni per le violazioni
Inoltre, la circolare citata ha precisato che, in sede di prima applicazione della disposizione del D.L. n. 78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.

PROROGA SCADENZE AGOSTO

I termini fiscali e le scadenze di versamento delle prime tre settimane di agosto sono stati rinviati al 20 agosto 2010. E' stato infatti firmato il 27 luglio 2010 il Decreto di proroga dei termini, quindi, rinviati i pagamenti in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto. Esclusi i versamenti in scadenza al 5 agosto, che riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano le imposte con la maggiorazione dello 0,4% rispetto alla scadenza originale del 6 luglio scorso.
 
Quali sono i versamenti che slittano
Come l'anno precedente, il rinvio dei termini porta con se i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals
Scadenze studi settore escluse dalla proroga
E', invece, confermata la scadenza, maggiorata dell'importo nella misura dello 0,4%, per effettuare i versamenti delle imposte per i soggetti in cui trovano applicazione gli studi di settore, quella che è stata prorogata dal 6 luglio 2010, al 5 agosto 2010.
Elenco dei tributi prorogati
I principali pagamenti interessati sono:
- l'Iva del mese di luglio per i contribuenti mensili;
- l'Iva del 2° trimestre per i contribuenti trimestrali;
- la 6° rata del saldo Iva 2009;
- la terza rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno versato entro il 16.06.2010;
- la seconda rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno pagato la prima rata entro il 16.07.2010;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni del mese precedente, in scadenza ordinaria dal 1° al 20.08.2010;
- ritenute d'acconto operate a luglio;
- imposta sugli intrattenimenti e sport per le ritenute operate dalle associazioni sportive dilettantistiche;
- accisa sui prodotti immessi in consumo a luglio.

lunedì 19 luglio 2010

IRAP: spunta nuova ipotesi di esclusione per i piccoli artigiani

Un'attività  di impresa può produrre reddito senza il requisito dell'autonoma organizzazione, venendo così a mancare il presupposto impositivo IRAP. I fatti non prendono solo in considerazione la libera professione, ma anche le figure artigianali come, per esempio, un artigiano senza dipendenti e collaboratori e con una limitata strumentazione. Questo principio è presente nell'ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010 della Corte di cassazione. Rifacendosi al precedente dell'ILOR, la Corte osserva 'che non è la natura dell'attività  ad essere alla base dell'imposta, ma l'autonoma organizzazione in cui essa è svolta'. L'asserzione è in controtendenza rispetto al dettato della circolare 28/E/2010 dell'Agenzia delle entrate, che circoscriveva il contesto applicativo alle sole attività  ausiliare: agenti e promotori. La Cassazione oltrepassa questi confini ribadendo, invece, che è estensibile anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. Resta da attendersi un nuovo intervento interpretativo dell'Agenzia, considerando l'avvicinarsi dell'ultima scadenza per il pagamento delle imposte.

RITENUTE D'ACCONTO SULLE RISTRUTTURAZIONI

La manovra di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica varata con D.L. 31/05/2010,  n. 78 ( in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114 ) introduce nel sistema fiscale italiano una nuova ritenuta del 10 % a titolo d'acconto dell' IRES o dell'IRPEF dovuta dalle imprese edili che svolgono lavori di ristrutturazione edilizia o interventi su immobili finalizzati al risparmio energetico, per i quali i committenti intendono fruire delle detrazioni fiscali del 36 % o del 55 %. La misura fornisce all'Erario uno strumento che consente di ottenere un anticipazione di cassa sulle imposte dovute dall'appaltatore o dal prestatore d'opera.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI PAESI BLACK LIST

E' atteso un provvedimento utile a fare slittare le comunicazioni black list previste per il prossimo 31 agosto. Il Dipartimento delle Finanze è, infatti, in procinto di elaborare un decreto che dovrà specificare i paesi interessati e i settori che dovrebbero godere di una esenzione.

REDDITOMETRO ON LINE

Redditometro da consultare on line
Il Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, nel corso di un convegno tenutosi il 15 luglio 2010 a Milano sulla manovra correttiva, ha annunciato che il fisco sta preparando un redditometro on-line. Ciò al fine di consentire ai contribuenti la consultazione di un applicativo con il quale si potrà verificare la tenuta del proprio reddito complessivo alla luce degli indici di capacità contributiva che stanno alla base dell'accertamento sintetico.

martedì 6 luglio 2010

SCADENZA PRESENTAZIOME MOD. INTRA - OPERAZIONI INTRA-UE

TERMINE 26/7/2010
Presentazione elenchi Intra mensili giugno 2010 ed elenchi Intra trimestrali (2° trimestre 2010).
 

venerdì 2 luglio 2010

AMMINISTRATORI E SOCI: doppia contribuzione (ancora)

Una lettura estensiva introdotta dall'art. 12 comma 11 del DL 78/2010 stabilisce che un socio di Srl, qualora sia amministratore e operativo in ambito commerciale o artigiano, è soggetto alla doppia imposizione contributiva, quella propria della gestione Ivs e quella della gestione separata. La 'novità ' è nettamente contraria alla recente pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione (n. 3240/2010), che voleva un'unica iscrizione alla gestione dell'attività  prevalente esercitata dal socio. L'applicazione di questo principio avrebbe comportato, anche, la richiesta di cancellazione dalla gestione non prevalente con diritto di richiesta retroattiva dei contributi versati. Cambiando ora il parametro di applicazione, permane l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni previdenziali, con conseguenza di effettuare i versamenti e adempiere agli obblighi dichiarativi.

BONIFICI 36% E 55% CON OBBLIGO DI RITENUTA D'ACCONTO

E' scattato dal 01 luglio 2010 l'obbligo per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10% da parte di banche e poste sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per spese legate ad interventi di recupero edilizio che beneficiano della riduzione del 36% o relative al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55% dall'Irpef. Il 30 giugno 2010, sul filo di lana, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per l'applicazione della ritenuta d'acconto. Come è noto il provvedimento che lo dispone è contenuto nel Decreto Legge n. 78/2010. In particolare, dal 1° luglio 2010 (in base all'art. 25 di tale D.L.), le banche e le Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Con il provvedimento emanato il 30/06/2010, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la nuova ritenuta alla fonte:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per interventi di risparmio energetico. Il provvedimento ha, inoltre, definito gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che devono:
- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa,
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. Il versamento (tramite modello F24) delle ritenute d'acconto deve essere effettuato utilizzando il codice tributo:
- 1039,
denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25, dl n. 78/2010", istituito con la risoluzione n. 65/E diffusa il 30 giugno 2010. (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30/06/2010, n. prot. n. 94288/2010)

AMMINISTRATORI: emolumenti senza vincoli

Superata la questione sulla congruità del compenso dell'amministratore, che autorizzerebbe l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a riprendere a tassazione la parte di esso eccedente il ragionevole importo in relazione alle caratteristiche della società. Dopo alcune sentenze della Corte di Cassazione (17 maggio 2000 n. 12813 e 30 ottobre 2001 n. 13478), che ritennero censurabile da parte dell'Amministrazione finanziaria la congruità del compenso anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa, la situazione è stata ribaltata dalla stessa Cassazione (sentenza n. 6599 del 9 maggio 2002; n. 21155 del 31 ottobre 2005; n. 20748 del 25 settembre 2006; n. 28595 del 2 dicembre 2008) che ha escluso, in base alla attuale normativa, che l'Amministrazione finanziaria abbia la possibilità di valutare la congruità dei compensi agli amministratori e di disconoscere la deducibilità del relativo costo se superiore ad un determinato livello, giacché l'art. 95 del TUIR non prevede più, a differenza del precedente art. 59 del DPR n. 597/1973, che gli emolumenti siano deducibili nei limiti dei "valori correnti''.