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mercoledì 15 dicembre 2010

ICI AL SALDO: scadenza 16 dicembre

Entro giovedì 16 dicembre 2010, chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli deve procedere al versamento del saldo Ici per l'anno in corso. Nel caso di omesso o carente versamento è possibile rimediare mediante il ravvedimento operoso, con il contestuale versamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali. Ricordiamo che dal 2008 le abitazioni principali, le relative pertinenze e le abitazioni "assimilate" sono state escluse dall'obbligo di versamento dell'imposta comunale.

NOVITA’: dal 2011 un nuovo strumento di comunicazione – lo spesometro (NUOVA COMUNICAZIONE TELEMATICA)

Dall'autunno 2011 un nuovo strumento di comunicazione entrerà a far parte della già nutrita schiera di adempimenti dei cittadini contribuenti: lo spesometro. Per gli operatori economici rappresenterà, infatti, una versione semplificata dell'elenco clienti-fornitori soppresso nel 2008. Interesserà tutti i contribuenti che effettueranno acquisti superiori a 3.500 euro. Secondo quanto ipotizzato dai tecnici dell'Agenzia delle entrate, il debutto del nuovo strumento avverrà entro la fine di ottobre 2011; il primo monitoraggio sugli acquisti effettuati dai consumatori finali dovrebbe invece scattare a maggio 2012, e riguardare le operazioni effettuate nel 2011, escludendo quindi gli acquisti di queste ultime settimane dell'anno. Si tratterà di una comunicazione unica telematica su tutte le operazioni rilevanti avvenute nel corso dell'anno precedente Le date così distanti non devono ingannare, la raccolta di informazioni comincerà prima: per le attività tra imprese l'avvio sarà praticamente immediato (il provvedimento del direttore dell'agenzia dovrebbe arrivare in settimana), per quelle che riguardano i consumatori l'avvio sarà a metà 2011 (anche se è possibile un periodo-finestra di qualche mese).

martedì 7 dicembre 2010

REVERSE CHARGE: NOLEGGIO DI PONTEGGI

 

Noli a caldo: si condizionato al reverse charge

Meccanismo non applicabile in mancanza di "autonomia organizzativa" del prestatore

Il meccanismo del reverse charge non è applicabile alle prestazioni relative ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio, cosiddetti "noli a caldo", se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, manca uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e cioè l'autonomia organizzativa. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 205/E, con la quale l'agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un'istanza d'interpello di un consorzio, operante nel settore edile.

Nella risposta contenuta nel documento di prassi in oggetto, l'Amministrazione ha preliminarmente precisato che le prestazioni relative ai contratti di noleggio senza aggiunta di manodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), cosiddetti "noli a freddo", sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni non concretizzano subappalti. Inoltre, tali attività non rientrano tra quelle riconducibili alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004).

L'Agenzia, con la risoluzione in esame, ha precisato che, se il prestatore è chiamato a eseguire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici del contratto d'appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse charge. Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi, da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinazione, dall'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si è ritenuto che torni applicabile il meccanismo del reverse charge.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del Dpr n. 633 del 1972, non è applicabile ai contratti di noleggio con operatore in tutte quelle ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli elementi tipici del contratto d'appalto e, cioè, l'autonomia organizzativa.
Infatti, nel caso di specie il prestatore risultava essere "mero esecutore" materiale delle direttive del committente, e, inoltre, il corrispettivo era commisurato alle ore di utilizzo del mezzo con il relativo operatore, non tenendo, pertanto, conto del risultato.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia è, altresì, suffragata dal diritto civile, in quanto la fattispecie in esame si configura come un contratto a causa mista, avente, in parte, i caratteri della locazione e, in parte, quelli della prestazione lavorativa, poiché l'oggetto del contratto è esclusivamente il noleggio del macchinario con il relativo manovratore, senza alcuna obbligazione di risultato.

 

OMAGGI E LIBERALITA' AI DIPENDENTI

I beni acquistati per essere ceduti come omaggi ai propri dipendenti non sono inerenti all'attività d'impresa e, di conseguenza, non possono essere qualificati come spese di rappresentanza. Il costo di tali beni è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 95 del TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, assoggettate a tassazione. Diversamente, qualora tali erogazioni siano in natura non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta.

SALDO ICI: SCADENZA 16 DICEMBRE

Il saldo dell'Ici 2010 è in scadenza. I contribuenti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli sono tenuti al versamento del saldo dell'imposta entro il 16 di questo mese di dicembre, a meno che si era già versata un'unica rata a giugno conoscendo la delibera comunale relativa alle aliquote 2010. L'imposta è dovuta per anno solare e in proporzione della quota posseduta. Obbligati al pagamento sono oltre il proprietario dell'immobile, anche i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, il superficiario, l'enfiteuta, il locatario finanziario, il concessionario di aree demaniali. Tra i diritti reali si annovera il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite. Non è soggetto all'imposizione il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario, il comodatario, in quanto non sono titolari di diritto reale ma utilizzano l'immobile in base ad un contratto specifico.

OMAGGI NATALIZI

Siamo ormai nel periodo dei regali natalizi, particolarmente dei piccoli omaggi. Il legislatore fiscale ha previsto un trattamento di favore per tali spese. In particolare, in merito alle spese relative a beni distribuibili gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, la norma sulle spese di rappresentanza (D.M. 19/11/2008) stabilisce che ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Quindi, dette piccole spese sono deducibili per il loro intero ammontare. Ciò in base al comma 2 dell'art. 108 del Tuir. Peraltro, la particolare disciplina si applica solo ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi" (C.M. n. 34/E del 2009). Le spese relative all'acquisto dei beni in questione (di seguito, per brevità, "piccoli omaggi") non vanno incluse nell'ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità previsto dal citato decreto, ma possono essere interamente dedotte. Nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto - ai fini della deducibilità - alla disciplina del medesimo decreto. Come rilevato da ampia dottrina, per verificare il limite di costo deducibile occorre tenere in considerazione l'effetto dell'Iva indetraibile. Affinché sia possibile dedurre in maniera integrale il costo occorre, pertanto, che l'imponibile non superi i seguenti limiti:
 

Imponibile massimo

aliquota Iva propria del bene

€ 48,07

 

4%

 

€ 45,45

 

10%

 

€ 41,66

 

20%

 

Aspetti Iva
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972, opera un rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi, prevedendo che"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (pari ad euro 25,82)".  Infine, a parte quanto sopra, da ricordare che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come "di rappresentanza", indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità.
Omaggi per i professionisti
I professionisti, a differenza delle imprese, non possono fruire della particolare deduzione per i piccoli omaggi. Infatti, anche i beni dal valore unitario non superiore ad euro 50,00 seguono la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite del 1% sui compensi conseguiti nel periodo d'imposta (art. 54, comma 5 del Tuir).

venerdì 3 dicembre 2010

INVERSIONE (reverse charge) ESTESA: a cellulari e dispositivi a circuito integrato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2010 è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del

22 novembre 2010,

che autorizza alcuni Paesi membri ad adottare misure in deroga rispetto al soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Come noto, infatti, l'art. 193 della Direttiva 112 prevede che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi particolari specificamente previsti nei successivi articoli.
Tale regola generale può essere derogata su motivata richiesta degli Stati membri; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si autorizza l'estensione del meccanismo del reverse charge alla cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.

La Decisione rappresenta il seguito di una particolare richiesta avanzata dal nostro Paese già dal 2007, con l'evidente intento di contrastare il diffuso fenomeno delle frodi da riscossione, in forza delle quali taluni soggetti cedono beni, ma non provvedono poi al versamento dell'IVA dovuta, nonostante il soggetto acquirente sia legittimato alla detrazione del tributo addebitato. Quando tali cessioni siano ripetute più volte in relazione ai medesimi beni, si manifesta il fenomeno delle c.d. "frodi carosello".
In forza dell'articolo 2 della Decisione, l'Italia è dunque autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Inoltre, il successivo art. 4 prevede che la deroga al disposto dell'art. 193 della Direttiva 112, decorrente dal giorno della notificazione, è subordinata alla introduzione da parte dell'Italia di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile. L'autorizzazione, comunque, scade al più tardi entro il 31 dicembre 2013, oppure al precedente momento in cui dovessero entrare in vigore le norme UE che autorizzino tutti gli Stati membri ad adottare misure in deroga all'art. 193 della Direttiva 112.

Il DPR 633/72 prevede, all'art. 17 comma 6, l'elencazione di cinque tipologie di operazioni alle quali viene esteso il meccanismo del reverse charge: i subappalti del settore edile (lettera a), particolari cessioni di immobili strumentali (lettera a-bis), telefoni cellulari (lettera b), personal computer ed accessori (lettera c), materiali lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d).
Le prime due ipotesi sono già operative, mentre l'art. 1, comma 45 della L. 296/2006 ha sancito che le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura a livello comunitario.
Va detto che, oltre al caso dei telefoni cellulari che sembra aderire in toto alla autorizzazione ricevuta, la casistica dei personal computer non è stata recepita appieno dagli organi comunitari; l'autorizzazione, infatti, non riguarda i personal computer complessivamente considerati, ma esclusivamente i dispositivi a circuito integrato che ne rappresentano solo una parte.

Si tratta comunque di comprendere da quale momento si rendono applicabili le modifiche riguardanti il debitore dell'imposta; al momento, la soluzione più ragionevole pare quella di attribuire rilevanza alle indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, comma 1) che, al riguardo, prevede, per i tributi periodici, l'efficacia delle modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il successivo comma 2, prevede inoltre la impossibilità di stabilire nuovi adempimenti a carico dei contribuenti prima del decorso dei 60 giorni "di adattamento" dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti o dalla adozione dei documenti attuativi necessari per la loro applicazione.

Al riguardo, si potrebbe argomentare in merito al fatto che il mutamento del soggetto tenuto all'applicazione del tributo consista in un nuovo adempimento oppure rappresenti una modifica tecnica alle regole del tributo.
Sembrerebbe, in ogni caso, che tutto sia rinviato come minimo al 2011, pur con la considerazione che la Decisione subordina l'applicazione della deroga alla adozione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica; ciò potrebbe significare che la decorrenza sia comunque sospesa sino all'adozione di specifici interventi in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stante la diffusione delle transazioni interessate e le possibili ripercussioni pratiche che potrebbero interessare vasti settori economici, appare urgente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sta di fatto che alcuni noti rivenditori di computer hanno già messo in pratica la nuova procedura di fatturazione della vendita senza applicazione di Iva, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

Lo studio è come sempre disponibile per eventuali chiarimenti.