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martedì 7 dicembre 2010
OMAGGI E LIBERALITA' AI DIPENDENTI
SALDO ICI: SCADENZA 16 DICEMBRE
OMAGGI NATALIZI
| Imponibile massimo | aliquota Iva propria del bene |
| € 48,07
| 4%
|
| € 45,45
| 10%
|
| € 41,66
| 20%
|
Aspetti Iva
Per quanto concerne le spese di rappresentanza, l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972, opera un rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi, prevedendo che"non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (pari ad euro 25,82)". Infine, a parte quanto sopra, da ricordare che la detraibilità dell'IVA è preclusa quando una determinata spesa è qualificata come "di rappresentanza", indipendentemente dal fatto che, ai fini della determinazione del reddito, la deducibilità della medesima sia in tutto o in parte consentita in funzione del plafond di deducibilità.
Omaggi per i professionisti
I professionisti, a differenza delle imprese, non possono fruire della particolare deduzione per i piccoli omaggi. Infatti, anche i beni dal valore unitario non superiore ad euro 50,00 seguono la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite del 1% sui compensi conseguiti nel periodo d'imposta (art. 54, comma 5 del Tuir).
venerdì 3 dicembre 2010
INVERSIONE (reverse charge) ESTESA: a cellulari e dispositivi a circuito integrato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 novembre 2010 è stata pubblicata la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del
22 novembre 2010,
che autorizza alcuni Paesi membri ad adottare misure in deroga rispetto al soggetto tenuto al pagamento dell'IVA. Come noto, infatti, l'art. 193 della Direttiva 112 prevede che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi particolari specificamente previsti nei successivi articoli.
Tale regola generale può essere derogata su motivata richiesta degli Stati membri; in particolare, per quanto riguarda l'Italia, si autorizza l'estensione del meccanismo del reverse charge alla cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.
La Decisione rappresenta il seguito di una particolare richiesta avanzata dal nostro Paese già dal 2007, con l'evidente intento di contrastare il diffuso fenomeno delle frodi da riscossione, in forza delle quali taluni soggetti cedono beni, ma non provvedono poi al versamento dell'IVA dovuta, nonostante il soggetto acquirente sia legittimato alla detrazione del tributo addebitato. Quando tali cessioni siano ripetute più volte in relazione ai medesimi beni, si manifesta il fenomeno delle c.d. "frodi carosello".
In forza dell'articolo 2 della Decisione, l'Italia è dunque autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Inoltre, il successivo art. 4 prevede che la deroga al disposto dell'art. 193 della Direttiva 112, decorrente dal giorno della notificazione, è subordinata alla introduzione da parte dell'Italia di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l'inversione contabile. L'autorizzazione, comunque, scade al più tardi entro il 31 dicembre 2013, oppure al precedente momento in cui dovessero entrare in vigore le norme UE che autorizzino tutti gli Stati membri ad adottare misure in deroga all'art. 193 della Direttiva 112.
Il DPR 633/72 prevede, all'art. 17 comma 6, l'elencazione di cinque tipologie di operazioni alle quali viene esteso il meccanismo del reverse charge: i subappalti del settore edile (lettera a), particolari cessioni di immobili strumentali (lettera a-bis), telefoni cellulari (lettera b), personal computer ed accessori (lettera c), materiali lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (lettera d).
Le prime due ipotesi sono già operative, mentre l'art. 1, comma 45 della L. 296/2006 ha sancito che le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura a livello comunitario.
Va detto che, oltre al caso dei telefoni cellulari che sembra aderire in toto alla autorizzazione ricevuta, la casistica dei personal computer non è stata recepita appieno dagli organi comunitari; l'autorizzazione, infatti, non riguarda i personal computer complessivamente considerati, ma esclusivamente i dispositivi a circuito integrato che ne rappresentano solo una parte.
Si tratta comunque di comprendere da quale momento si rendono applicabili le modifiche riguardanti il debitore dell'imposta; al momento, la soluzione più ragionevole pare quella di attribuire rilevanza alle indicazioni dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 3, comma 1) che, al riguardo, prevede, per i tributi periodici, l'efficacia delle modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Il successivo comma 2, prevede inoltre la impossibilità di stabilire nuovi adempimenti a carico dei contribuenti prima del decorso dei 60 giorni "di adattamento" dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti o dalla adozione dei documenti attuativi necessari per la loro applicazione.
Al riguardo, si potrebbe argomentare in merito al fatto che il mutamento del soggetto tenuto all'applicazione del tributo consista in un nuovo adempimento oppure rappresenti una modifica tecnica alle regole del tributo.
Sembrerebbe, in ogni caso, che tutto sia rinviato come minimo al 2011, pur con la considerazione che la Decisione subordina l'applicazione della deroga alla adozione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica; ciò potrebbe significare che la decorrenza sia comunque sospesa sino all'adozione di specifici interventi in tal senso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Stante la diffusione delle transazioni interessate e le possibili ripercussioni pratiche che potrebbero interessare vasti settori economici, appare urgente un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Sta di fatto che alcuni noti rivenditori di computer hanno già messo in pratica la nuova procedura di fatturazione della vendita senza applicazione di Iva, ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.
Lo studio è come sempre disponibile per eventuali chiarimenti.
mercoledì 24 novembre 2010
SICUREZZA DEL LAVORO: dal 1° gennaio 2011 sarà operativo l’obbligo valutazione rischi da stress
PROFESSIONISTI: compensi a cavallo d'anno
Sul tema l'Agenzia, partendo dal fatto che il reddito di lavoro autonomo si determina con il principio di cassa, specifica, per la prima volta, che in caso di bonifico il pagamento si ha solo al momento dell'effettiva disponibilità delle somme e cioè solo quando il professionista riceve l'accredito sul proprio conto corrente.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a giugno di quest'anno con la circolare n. 38 del 2010 fornendo un importante chiarimento che mette finalmente la parola fine a molti accertamenti in corso.
L'effetto è che i professionisti, in sede di redazione della dichiarazione, dovranno verificare con attenzione le certificazioni dei committenti per non includere in dichiarazione tutte quelle ritenute che sono relative a pagamenti accreditati nel successivo periodo d'imposta.
L'applicazione del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo comporta che, in caso di ritenuta effettuata in un anno con compenso pagato nell'anno successivo, il professionista dovrà seguire sia per il reddito, sia per la ritenuta il periodo d'imposta in cui il compenso è stato pagato.
In caso di pagamento con bonifico bisognerà sempre far riferimento alla data di accredito in banca.
Si tratta della cosiddetta "data disponibile" che indica il giorno a partire dalla quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non assume, pertanto, rilievo né la data valuta, o quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.
Sempre sullo stesso tema l'Agenzia precisa che, in caso di bonifico, il momento dell'effettivo incasso potrebbe non coincidere con quello di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto perché questi non può che effettuare la trattenuta al momento della disposizione di bonifico, per poi includerla nel modello 770.
Da ciò discende che si creerà sempre e comunque un disallineamento tra il 770 del committente e la dichiarazione del professionista.
Infatti, quest'ultimo dovrà sempre inserire reddito e ritenuta nel periodo d'imposta in cui si ritiene effettuato il pagamento.
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente.
Non rileva, invece la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.
ACCONTI DI IMPOSTA - SCADENZA 30 novembre 2010
In generale, la misura dell'acconto va determinata in base a quanto dichiarato in Unico PF 2010.
In sostanza, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione dei redditi e andare direttamente a leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza), ove è riportata l'imposta dovuta per il 2009, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.
Su questo importo deve applicare una determinata percentuale prestabilita che, per il 2010, è fissata al 99%.
Quando e come versare l'acconto.
L'anticipo d'imposta non è dovuto se il risultato indicato al rigo "differenza" è inferiore o uguale a 52 euro (questo non è il solo motivo di esclusione, infatti, non sono obbligati ad alcun versamento anche i contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2010, quelli che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2009, chi vanta per il 2009 crediti superiori alla misura degli acconti, i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2010).
Quando lo stesso importo supera i 52, ma è inferiore a 258 euro, l'adempimento va assolto in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Qualora l'importo di RN34 sia maggiore di 258 euro, l'acconto deve essere versato in due rate:
- la prima, stabilita nella misura del 40% dell'ammontare complessivo, andava pagata al 16 giugno scorso, insieme al saldo 2009, ovvero nel termine del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
- la seconda, il restante 60%, entro martedì 30 novembre.
Tutto questo riguarda i contribuenti che hanno una situazione reddituale classica; al contrario, chi ha o si attende un risultato economico variabile nel corso del 2010, può, per espressa previsione normativa, esulare dal metodo storico e prediligere il calcolo presuntivo, quindi commisurare l'imposta netta presumibilmente dovuta.
Potrebbe essere il caso di chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi.
Naturalmente, la scelta del metodo previsionale comporta la riduzione o l'omissione del secondo acconto.
L'acconto Irpef 2010 va poi assolto con modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
Mentre va indicato il codice 3813 per il versamento unitario o della seconda rata dell'acconto Irap 2010.
Tale acconto, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100%, cioè la stessa percentuale prevista per l'imposta sul reddito delle società.
Acconto Ires
Chi ha presentato Unico SC 2010 deve versare l'acconto in misura piena, vale a dire che deve considerare come debito d'imposta l'intero importo indicato al rigo RN17 del modello (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano Unico SNC: il rigo di riferimento è RN28).
Il 30 novembre, all'appello dell'acconto 2010 sono chiamate, infatti, anche le società con esercizio coincidente con l'anno solare e gli Enc. I soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare versano, invece, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio.
L'importo è pari al 60% dell'imposta risultante nella dichiarazione per il 2009, senza dilazioni e sempre che a giugno (o luglio) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto.
Anche l'acconto Ires, infatti, va versato in due rate solo se l'importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l'unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre, non è previsto alcun adempimento nell'ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro.
Società ed enti non commerciali, in sede di compilazione del modello F24, dovranno indicare il codice tributo 2002 Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
Acconto per i contribuenti minimi
I contribuenti che, nel 2010, hanno aderito al regime fiscale dei minimi devono determinare l'acconto Irpef in maniera ordinaria, senza considerare l'adesione alla particolare disciplina agevolativa.
L'unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.
I già "minimi" nel 2009, invece, versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 20% da individuare al rigo CM18 "imposta a debito" di Unico PF 2010.
I criteri da seguire e i limiti da tenere d'occhio sono gli stessi previsti per l'acconto Irpef.
Il codice tributo per l'F24, in questo caso, è il 1799 imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - acconto seconda rata o in unica soluzione.
Ravvedimento operoso
In caso di omissioni o errori è possibile utlizzare il ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni applicate in caso di omesso o insufficiente versamento di imposte o di acconti.
In particolare, se si provvede a sanare l'errore:
- entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 2,5%;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, in misura pari al 3%.
Tutto ciò, con l'aggiunta degli interessi legali, calcolati giornalmente nella misura del 1%.