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  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
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  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
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mercoledì 4 agosto 2010

OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede nei Paradisi Fiscali dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Immagine FiscoeTasse

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, sebbene una proroga al 31 ottobre dovrebbe essere ufficializzata a breve con un DPCM. L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).
Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro;
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Cana);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.

Art. 2
Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.
 
Dall'elenco sopra riportato, dovranno essere espunti: MALTA e CIPRO

giovedì 29 luglio 2010

CHIUSURA ESTIVA

Lo studio chiude il giorno 30 luglio.
Riaprirà il giorno 1 settembre
Augura a tutti buone ferie

RITENUTA D'ACCONTO 10% EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti

La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.


Su quale "base" operare la ritenuta
Le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.


Come evitare la "doppia" ritenuta
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.


In sede di prima applicazione niente sanzioni per le violazioni
Inoltre, la circolare citata ha precisato che, in sede di prima applicazione della disposizione del D.L. n. 78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.

PROROGA SCADENZE AGOSTO

I termini fiscali e le scadenze di versamento delle prime tre settimane di agosto sono stati rinviati al 20 agosto 2010. E' stato infatti firmato il 27 luglio 2010 il Decreto di proroga dei termini, quindi, rinviati i pagamenti in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto. Esclusi i versamenti in scadenza al 5 agosto, che riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano le imposte con la maggiorazione dello 0,4% rispetto alla scadenza originale del 6 luglio scorso.
 
Quali sono i versamenti che slittano
Come l'anno precedente, il rinvio dei termini porta con se i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals
Scadenze studi settore escluse dalla proroga
E', invece, confermata la scadenza, maggiorata dell'importo nella misura dello 0,4%, per effettuare i versamenti delle imposte per i soggetti in cui trovano applicazione gli studi di settore, quella che è stata prorogata dal 6 luglio 2010, al 5 agosto 2010.
Elenco dei tributi prorogati
I principali pagamenti interessati sono:
- l'Iva del mese di luglio per i contribuenti mensili;
- l'Iva del 2° trimestre per i contribuenti trimestrali;
- la 6° rata del saldo Iva 2009;
- la terza rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno versato entro il 16.06.2010;
- la seconda rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno pagato la prima rata entro il 16.07.2010;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni del mese precedente, in scadenza ordinaria dal 1° al 20.08.2010;
- ritenute d'acconto operate a luglio;
- imposta sugli intrattenimenti e sport per le ritenute operate dalle associazioni sportive dilettantistiche;
- accisa sui prodotti immessi in consumo a luglio.

lunedì 19 luglio 2010

IRAP: spunta nuova ipotesi di esclusione per i piccoli artigiani

Un'attività  di impresa può produrre reddito senza il requisito dell'autonoma organizzazione, venendo così a mancare il presupposto impositivo IRAP. I fatti non prendono solo in considerazione la libera professione, ma anche le figure artigianali come, per esempio, un artigiano senza dipendenti e collaboratori e con una limitata strumentazione. Questo principio è presente nell'ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010 della Corte di cassazione. Rifacendosi al precedente dell'ILOR, la Corte osserva 'che non è la natura dell'attività  ad essere alla base dell'imposta, ma l'autonoma organizzazione in cui essa è svolta'. L'asserzione è in controtendenza rispetto al dettato della circolare 28/E/2010 dell'Agenzia delle entrate, che circoscriveva il contesto applicativo alle sole attività  ausiliare: agenti e promotori. La Cassazione oltrepassa questi confini ribadendo, invece, che è estensibile anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. Resta da attendersi un nuovo intervento interpretativo dell'Agenzia, considerando l'avvicinarsi dell'ultima scadenza per il pagamento delle imposte.

RITENUTE D'ACCONTO SULLE RISTRUTTURAZIONI

La manovra di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica varata con D.L. 31/05/2010,  n. 78 ( in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114 ) introduce nel sistema fiscale italiano una nuova ritenuta del 10 % a titolo d'acconto dell' IRES o dell'IRPEF dovuta dalle imprese edili che svolgono lavori di ristrutturazione edilizia o interventi su immobili finalizzati al risparmio energetico, per i quali i committenti intendono fruire delle detrazioni fiscali del 36 % o del 55 %. La misura fornisce all'Erario uno strumento che consente di ottenere un anticipazione di cassa sulle imposte dovute dall'appaltatore o dal prestatore d'opera.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI PAESI BLACK LIST

E' atteso un provvedimento utile a fare slittare le comunicazioni black list previste per il prossimo 31 agosto. Il Dipartimento delle Finanze è, infatti, in procinto di elaborare un decreto che dovrà specificare i paesi interessati e i settori che dovrebbero godere di una esenzione.