L'accertamento sintetico "nuovo" consente di individuare, oltre alle posizioni fiscalmente "insostenibili" degli imprenditori e dei professionisti, anche coloro che hanno speso somme non proporzionate agli importi dichiarati. Anche se parte di dottrina, non ritiene così scontato che dall'assunto "spesa = reddito tassabile" si possa facilmente arrivare ad accertamenti "automatici" (fatti dal computer ed estesi ad una vasta platea di contribuenti), con il D.L. n. 78/2010 (Manovra 2010), il Legislatore si intende dirigere verso tale direzione.
Determinazione sintetica del reddito
L'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, prevede che l'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate in tema di accertamento analitico del reddito delle persone fisiche e accertamento dei redditi professionali e d'impresa, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente. L'aggiunta dell'avverbio "sempre" pare evidenziare l'assoluta autonomia di questa procedura di accertamento sintetico rispetto a ogni altra già presente nell'ordinamento.
Spese del contribuente
La nuova formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 78/2010, facendo espresso riferimento alle "spese di qualsiasi genere" che il contribuente abbia effettuato nel corso del periodo d'imposta, abbandona la bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali. Pertanto l'Ufficio valuterà in maniera più specifica le spese sostenute a qualsiasi titolo.
La prova contraria
In generale, la legge introduce una presunzione semplice, secondo la quale la spesa netta è finanziata con redditi tassabili conseguiti nello stesso periodo di imposta in cui la spesa è stata effettuata. Il contribuente dovrà alternativamente dimostrare che la determinata tipologia di spesa è stata finanziata da redditi non tassabili, ovvero con redditi già tassati in precedenti periodi di imposta. Secondo dottrina, con la prova contraria si potrà dimostrare (come peraltro già previsto nella precedente formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973) il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, come tali, legittimamente non ricompresi nel reddito complessivo IRPEF. Adesso in maniera esplicita si potrà dimostrare il possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, quali ed esempio la parte dei dividendi erogati da società di capitali e per legge esclusi dalla formazione dell'imponibile, piuttosto che di redditi derivanti da attività tassate secondo criteri forfettari o convenzionali. Nuova è la previsione secondo cui si può dimostrare che le spese nette sono state finanziate finanziate da redditi conseguiti in altri periodi di imposta. L'attuale assetto probatorio è certamente più logico e razionale, ma introduce evidenti elementi di complessità a carico del contribuente, il quale dovrebbe dimostrare che – negli anni pregressi - ha dichiarato redditi che gli permettono un normale sostentamento e gli consentono altresì di maturare una "eccedenza" idonea a finanziare future spese. Un problema che è stato rilevato in dottrina consiste nel fatto che non è per nulla agevole dimostrare la destinazione del risparmio, ai fini della prova contraria. Il contribuente non ha particolari obblighi contabili o documentali, non necessariamente fa transitare il denaro nei conti correnti bancari e nei depositi a risparmio, da cui dimostrare prelievi di disponibilità pregresse. Non è neppure chiaro fino a quando ci si può spingere all'indietro per fornire una dimostrazione convincente. Insomma, ad una prima lettura, la prova ammessa sembra, all'atto pratico, veramente di difficile applicazione.
Il nuovo redditometro
Il D.L. n. 78/2010 impone la revisione delle modalità tecniche di funzionamento del redditometro, nel quale la determinazione sintetica si fonda sul contenuto induttivo di elementi individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza
La valorizzazione della tipologia di spese
Dottrina consiglia all'applicatore di tale sistema automatico di non cadere nella tentazione di utilizzare questo strumento per finalità, per così dire, di carattere etico: una volta stabilito il livello della spesa da valorizzare, è del tutto indifferente, ai fini della giustificazione del suo finanziamento, la tipologia della spesa stessa. Che si tratti di spese telefoniche per i cellulari, che si tratti dell'iscrizione a un circolo di tennis o a una palestra, piuttosto che di spese dentistiche, il problema che si vuole affrontare con lo strumento del redditometro non è quello di indirizzare il contribuente verso comportamenti socialmente ritenuti più meritevoli di altri, o di colpire tipologie di consumo ritenute voluttuarie, quanto semplicemente di capire la provenienza del denaro che ha finanziato tali spese, se frutto o meno di attività regolarmente assoggettate a tassazione. Il redditometro non può cioè avere - pena una sua evidente illegittimità, valutabile anche sotto il profilo costituzionale della libertà della persona – finalità pseudo-punitive rispetto a scelte di consumo individuali. Può ben essere, specie nell'attuale sistema sociale basato sull'immagine di sé agli occhi della collettività, che alcuni soggetti privilegino spese assolutamente voluttuarie, rispetto ad altre apparente più necessarie, pur di ben figurare in pubblico. Le statistiche dicono del decremento delle spese alimentari, ma - pur in tempi di crisi economica - della tenuta di spese per viaggi o per la cura del corpo.
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giovedì 24 giugno 2010
NUOVO ACCERTAMENTO DI TIPO SINTETICO
CHIUSURA SANTA PATRONO
martedì 22 giugno 2010
DICHIARAZIONE AGLI ENTI PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI
venerdì 18 giugno 2010
RICORSI CARTELLE ESATTORIALI - ISCRIZIONE DI IPOTECA
lunedì 14 giugno 2010
UNICO 2010: proroga dei termini
Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato ieri, è stato infatti previsto lo slittamento dei termini dal 16 giugno al 6 luglio 2010, senza alcun pagamento aggiuntivo, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.
La proroga è stata stabilita anche tenendo conto della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli studi di settore conseguente alle richieste delle categorie interessate.
Il Dpcm prevede, inoltre, a favore degli stessi soggetti, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2010, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Lo stesso decreto stabilisce anche a favore dei Caf e dei professionisti abilitati un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2010 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati. Il differimento è stato concesso tenendo conto del ritardo, segnalato dagli intermediari fiscali, nella consegna dei Cud/2010 da parte dei sostituti d'imposta.
Roma, 11 giugno 2010
Ore 18:18
venerdì 4 giugno 2010
NOVITA' DEL 4 GIUGNO 2010
San Marino fa un altro passo avanti per uscire dall'elenco dei Paesi black list. Il 02 giugno scorso la Repubblica del Titano ha, infatti, abolito tutte le disposizioni di legge riguardanti le società anonime: Entro il 30 settembre 2010 dovranno rendere nominative le azioni. Entro il 30 novembre 2010 diventeranno a tutti gli effetti società per azioni. Il provvedimento punta a garantire una maggiore trasparenza degli assetti societari e quindi un migliore controllo del sistema delle imprese.
Controllo dei pagamenti: Limite all'utilizzo dei contanti comunicazioni telematiche
La manovra correttiva (D.L. n. 78/2010) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 31.05.2010), é subito entrata, almeno per quanto riguarda alcuni provvedimenti, mentre taluni altri sono stati posticipati dal 1° luglio 2010. Sul fronte fiscale si è avuta la nota stretta sui pagamenti in contanti che superano i 5.000 euro, la fattura telematica per importi da 3.000 in su, il nuovo redditometro che andrà a misurare la capacità contributiva mediante nuovi indici correlati al nucleo familiare, la ritenuta di acconto del 10% operata dalle banche sui bonifici per spese soggette al 36% o 55% e molto altro ancora. Vengono innanzitutto aggiornate le disposizioni sull'accertamento sintentico o redditometro, che analizza le spese sostenute per auto di lusso, barche, iscrizioni a club esclusivi, leasing di beni di lusso, ecc, oppure avvalendosi di una metodologia di stima del reddito individuale basata su elementi significativi per il gruppo familiare di appartenenza. Per quanto riguarda poi le case "fantasma", il decreto prevede che i titolari di fabbricati non censiti, individuati attraverso la mappatura fotografica del territorio, debbano denunciare l'immobile e farlo accatastare entro il 31 dicembre 2010. In materia di antiriciclaggio, la soglia di tracciabilità del contante, sopra la quale è obbligatorio effettuare pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, scende da 12.500 a 5.000 euro, adeguandosi alle disposizioni comunitarie. Confermato anche, come già trapelato dalle prime indiscrezioni, il potenziamento dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale: gli enti locali con più di 5mila abitanti devono costituire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Consiglio tributario, che ha il compito di segnalare ad Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS gli elementi utili per integrare quanto dichiarato dal contribuente al fine di far emergere maggiori imponibili fiscali e contributivi. L'ammontare della quota spettante ai Comuni dalla lotta all'evasione, inoltre, viene innalzata dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse, con l'aggiunta delle sanzioni civili, applicate sui maggiori contributi, che vengono riscosse. Tra gli altri punti figurano: il potenziamento dei processi di riscossione dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS; una ritenuta a titolo di acconto sui bonifici disposti da chi sostiene spese per le quali spettano le detrazioni in dichiarazione dei redditi (ad es., le ristrutturazioni edilizie che danno diritto alla detrazione del 36% delle spese sostenute), con l'obiettivo di utilizzare in ottica antielusiva il contrasto di interessi tra chi fornisce e chi usufruisce di servizi o cessioni di beni; allineamento alle direttive OCSE in materia di transfer pricing attraverso più trasparenza da parte del contribuente e maggiore speditezza nei controlli, nel rispetto dello Statuto del contribuente; misure sulle compensazioni, per cui dal 1° gennaio 2011 i crediti relativi alle imposte erariali non potranno più essere compensati in presenza di ruoli erariali per cui è scaduto il termine di pagamento; razionalizzazione delle disposizioni relative all'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.
Limiti al contante
Le misure cardine sono tre: una maggiore tracciabilità del denaro con riduzione dell'uso del contante (il limite si riduce da 12.500 a 5mila euro) e di tutti i mezzi di pagamento (assegni bancari e circolari) che, in qualche modo, complicano l'identificazione delle parti coinvolte in un'operazione commerciale e un incremento degli obblighi di comunicazione da parte di operatori economici, intermediari finanziari e semplici cittadini nei confronti del fisco e di tutta la pubblica amministrazione.
Niente più pagamenti in contanti per importi superiori a 5mila euro.
Tutte le transazioni operate da aziende, professionisti o cittadini dovranno rispettare questa nuova soglia dalla data di entrata in vigore del decreto legge. La norma interessa anche gli assegni bancari e postali, se emessi con un importo a partire da 5mila euro, dovranno riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Anche il saldo dei libretti bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 5mila euro: se di importo superiore i libretti devono essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo deve essere ridotto al di sotto della soglia entro il 30 giugno 2011.
Operazioni sospette
Vengono considerati come elementi di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione della soglia massima di 5.000 euro, mediante operazioni di minore importo ma ripetute (c.d. operazioni frazionate). Pertanto a fronte di una fattura di 12mila euro non sarà possibile aggirare il divieto andando a frazionare il pagamento in tre tranche di 4mila euro ciascuna. Sotto questo profilo l'operazione di importo pari o superiore a 5mila euro se regolata con assegno sarà sempre tracciabile e dal momento in cui il titolo verrà presentato in banca per essere liquidato. La banca, inoltre, rileverà con modalità informatiche l'operazione, per andarla poi a comunicare all'anagrafe tributaria. Quindi il dato sarà disponibile al fisco che lo potrà utilizzare in successivi accertamenti. Se l'operazione effettuata riguarda un acquisto di beni tra operatori economici con emissione di fattura, sarà segnalata al fisco in modo telematico con la nuova comunicazione Iva prevista dalla manovra. Così potrà essere incrociata con la segnalazione della banca. Da questo incrocio (supportato eventualmente da ulteriori rilievi contabili) potrebbe scaturire un meccanismo che fa scattare sulle parti sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali.
Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata
Altra novità, introdotta dal D.L. 40/2010, già convertita definitivamente nella Legge 73 del 22/05/2010 è la comunicazione telematica alla Agenzia entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black-list). Si tratta di un intervento volto a limitare le possibilità di evasione attraverso l'utilizzo di strutture localizzate in paesi a bassa fiscalità, o che comunque non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con le amministrazioni finanziarie di altri stati. I Paesi black-list sono quelli individuati dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Il modello con le relative istruzioni per la comunicazione sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 maggio 2010. I dati del soggetto estero che dovranno essere comunicati sono, in ogni caso, già delineati dal decreto: Si tratta del codice fiscale (o identificativo), della denominazione, del domicilio fiscale, dell'importo delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e dell'imposta sul valore aggiunto riferita alle operazioni imponibili. I periodi di riferimento sono individuati nel mese o nel trimestre, secondo gli stessi criteri già previsti per la periodicità delle comunicazioni dei modelli Intrastat. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, quindi il primo invio scadrà il prossimo 31 agosto 2010 per i contribuenti mensili e il prossimo 31 ottobre 2010 per i contribuenti trimestrali.
Fatture telematiche
Sempre sotto il profilo della tracciabilità, il decreto rinvia ad un provvedimento della Agenzia delle Entrate che individuerà le modalità e i termini per le comunicazioni telematiche della operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. Si tratterebbe, forse, di un nuovo elenco clienti/fornitori telematico, riguardante le operazioni rilevanti ai fini Iva; in caso di omissione di tale nuova comunicazione, ovvero con dati incompleti o inesatti, si applicherà una sanzione da 258 a 2.065 euro.
Tracciabilità delle operazioni intracomunitarie
La manovra introduce nuovi tasselli negli interventi di contrasto alle frodi Iva internazionali. I soggetti che intendono effettuare operazioni con altri paesi della Ue dovranno prima comunicare la loro volontà nella dichiarazione di inizio attività e il Fisco potrà negare loro l'operatività entro 30 giorni dal rilascio della partita Iva. Le novità non hanno una decorrenza specifica e saranno quindi immediatamente applicabili dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
giovedì 3 giugno 2010
STUDI DI SETTORE al completo
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito la versione ufficiale di Gerico 2010, che consente l'elaborazione dei 206 studi in vigore. Con provvedimento del 25 maggio 2010 sono stati approvati, anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore in Unico 2010. Con l'approvazione dei modelli, la pubblicazione della versione ufficiale di Gerico 2010 e l'emanazione della nota tecnica e metodologica dei correttivi congiunturali, si chiude il cerchio sugli studi di settore.
NOVITA' DEL 3 GIUGNO 2010
1) Studi di settore, approvata la revisione congiunturale: In G.U. il decreto
2) Commette reato chi emettere fattura di acconto per operazioni inesistenti
3) Ricorso presso il giudice tributario il preavviso del fermo amministrativo dell'autoveicolo
4) Manovra: Decreto in G.U. in vigore dal 31/05/2010
5) San Marino e Svizzera in Black list
6) Bilanci di liquidazione: Criteri del Codice civile
7) Processo tributario telematico esteso al Consiglio Nazionale Forense
8) Il 5 per mille "apre" alle fondazioni
9) Consulenza con società spagnola: Iva nel Paese del committente Ue
1) Studi di settore, approvata la revisione congiunturale: In G.U. il decreto
E' stato pubblicato il Decreto 20 maggio 2010 recante "Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2009 e dei relativi allegati". Il provvedimento segue quanto disposto dall'art. 8 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che ha stabilito l'integrazione degli studi di settore con correttivi adeguati, per tenere conto degli effetti della crisi economica. La revisione è frutto dell'analisi svolta sulla base di informazioni acquisite da Banca d'Italia, Istat e altri istituti specializzati nell'analisi economica, dalle organizzazioni di categoria, che hanno fornito elementi validi di carattere strutturale e contabile relativi a un campione significativo di soggetti utile per riscontrare l'efficacia degli interventi introdotti. Di rilievo anche l'apporto fornito dagli Osservatori regionali sugli studi di settore che hanno segnalato, attraverso riunioni e gruppi di lavoro, la necessità di eventuali adeguamenti a specifiche aree geografiche o a particolari settori di attività. Raccolti i dati, i tecnici dell'Amministrazione finanziaria hanno apportato variazioni all'analisi di normalità economica e introdotto correttivi specifici che tengono conto di alcune variabili economiche modificate in seguito alla crisi del 2009: Le contrazioni più significative dei margini e della redditività, il minor impiego di impianti e macchinari, andamenti congiunturali negativi che si sono verificati nei diversi settori e legati spesso al territorio, ritardata riscossione dei compensi da parte dei professionisti per le prestazioni erogate. Sulla base delle modifiche (esposte in dettaglio nella nota metodologica che accompagna il decreto) sono stati determinati i ricavi e i compensi che risultano dall'applicazione degli studi di settore così revisionati.
I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2009, dichiarano, anche in seguito all'adeguamento, ricavi o compensi uguali o superiori a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore integrati con i nuovi correttivi, non sono soggetti ad accertamento per quella annualità. (Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 20/05/2010, in G.U. n. 123 del 28/05/2010)
2) Commette reato chi emettere fattura di acconto per operazioni inesistenti
E' sufficiente il proposito di consentire a terzi l'evasione delle imposte, a prescindere dall'effettivo risultato. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, è essenziale che l'emittente si proponga di consentire a terzi l'evasione, mentre é irrilevante sia la circostanza relativa all'indeducibilità fiscale, ai fini delle imposte dirette, della fattura emessa a titolo di acconto, sia la sussistenza di ulteriori finalità (quale, ad esempio, quella di ottenere finanziamenti da terzi). E' quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza, sezione penale, n. 19907 del 26/05/2010
Il fatto
Al titolare di un'impresa di costruzioni è stato contestato il reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, lo stesso, emesso diverse fatture di acconto relative a operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti di un'altra ditta, esercente attività di bar e caffè. Il ricorrente aveva fatto presente che le fatture non erano state emesse al fine di consentire l'evasione fiscale, ma al solo scopo di ottenere la prima tranche dei finanziamenti per la realizzazione dei lavori. Sottolineava, altresì, come la fatturazione in acconto non fosse oggettivamente idonea a realizzare l'evasione del destinatario, posto che, per le imposte dirette, ai fini della deduzione fiscale, è rilevante soltanto l'ultimazione dei lavori documentata, contabilmente, per mezzo della successiva fattura di saldo.
La sentenza della Cassazione
Il Collegio supremo, ritenendo immune da vizi la decisione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla refusione delle spese del procedimento. Per i giudici, l'emissione di fatture per prestazioni future con la dicitura "vs dare per acconto" che, sino alla emissione della fattura di saldo non comporta la deducibilità fiscale da parte del ricevente, non rappresenta una circostanza sufficiente per poter neutralizzare la fattispecie delittuosa. La fattispecie penale non richiede che si realizzi l'evasione fiscale ma solo che la condotta sia idonea a consentirla. Ciò significa che, per la consumazione del reato, è sufficiente aver posto in essere l'attività vietata dalla norma, cioè l'aver emesso le false fatture e non anche che queste siano effettivamente utilizzate con conseguente verificarsi del danno temuto. L'evasione d'imposta non costituisce dunque elemento essenziale della fattispecie prevista e punita dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, ma configura soltanto un elemento del dolo specifico richiesto dalla norma come elemento soggettivo del reato. E' necessario che l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti, oltre ad avere la coscienza e volontà della condotta tipica, cioè dell'emissione o del rilascio di documentazione falsa con la consapevolezza che l'operazione in essa rappresentata è inesistente, abbia altresì il fine specifico di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendo irrilevante il fatto che il ricevente raggiunga o meno detto risultato. In conclusione, secondo la Corte Suprema, per la configurabilità del reato, il fine specifico di far evadere le imposte non deve necessariamente essere esclusivo, ma può accompagnarsi ad altri scopi, sia dell'emittente che del destinatario. Nel caso di specie, l'emissione delle false fatture era finalizzata anche a ottenere indebiti contributi.
3) Ricorso presso il giudice tributario il preavviso del fermo amministrativo dell'autoveicolo
"Le SS.UU. civili della Suprema Corte hanno respinto con la sentenza del 7 maggio 2010, n. 11087 il ricorso presentato dalla Equitalia Gerit spa, nella parte in cui denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, artt. 57 e 86. La Cassazione ha osservato che, il preavviso di fermo amministrativo che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva. Il fermo amministrativo, secondo quanto costantemente affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non è un "provvedimento amministrativo" ma al contrario, è un atto posto in essere dal creditore (Amministrazione) in quanto tale ed ha natura sostanzialmente cautelare, essendo diretto alla conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore. Il D.P.R. n. 602 del 1973, con le modifiche succedutesi fino al 1999, e sino alle innovazioni che la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto alla disciplina dell'istituto, non ha innovato la natura giuridica del fermo, essendo intervenuta, esclusivamente a svincolare il concessionario dalla intermediazione della Direzione Regionale delle Entrate e dal previo esperimento negativo del pignoramento del bene mobile registrato, conferendogli direttamente la possibilità di disporre il fermo dei beni mobili registrati, sul solo presupposto della scadenza del termine stabilito dal primo comma dell'art. 50 dello stesso decreto, senza attribuire al concessionario poteri di natura amministrativo-tributaria, propri dell'Amministrazione, bensì muovendosi nella logica – propria del diritto comune – della attribuzione (al creditore) di strumenti idonei a ricercare e conservare i cespiti del patrimonio del debitore idonei a garantire, in sede esecutiva, la soddisfazione del credito, sia pure con la peculiarità connesse al titolo per il quale si procede alla riscossione coattiva. Sono in altri termini attribuite al Giudice tributario, non solo le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ma anche tutte le questioni relative agli atti che precedono l'esecuzione forzata tributaria e quelle relative agli atti che sono compiuti dopo la notifica della cartella di pagamento ma che non hanno natura esecutiva (restandone escluse soltanto le questioni relative, stricto sensu, all'esecuzione). Come risulta pacificamente da un esame del "provvedimento di fermo di beni mobili registrati", notificato al ricorrente, in esso vi è solo un generico riferimento alle cartelle di pagamento scadute, senza che sia possibile verificare quale sia il contenuto delle stesse. L'Amministrazione, dunque, omettendo l'indicazione della natura del credito vantato e preteso, non solo impedisce al debitore qualunque eventuale contestazione, ma – e tanto rileva ancor più – lo pone nella condizione di non poter individuare il Giudice dinanzi al quale far valere le proprie pretese (qualsiasi esse siano). Tale circostanza, determinando una inaccettabile compressione del diritto di difesa del cittadino-debitore (in quanto si vedrà costretto a promuovere un'azione potenzialmente priva di uno dei suoi requisiti, essendo la giurisdizione una delle condizioni dell'azione), delinea una situazione di abuso da parte dell'Amministrazione creditrice e comporta, conseguentemente, la necessaria declaratoria di illiceità del fermo amministrativo disposto e, come tale, di competenza di questo giudice". (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 07.05.2010 n. 11087 in Altalex del 31 maggio 2010, nota di Cesira Cruciani)
4) Manovra: Decreto in G.U. in vigore dal 31/05/2010
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, la manovra correttiva sui conti pubblici (D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), in vigore dal 31/05/2010.
Redditometro
Il provvedimento introduce il nuovo redditometro, ma in chiave federalista.
Per l'accertamento sintetico delle persone fisiche, infatti, si prevede una partecipazione del comune durante la fase preparatoria dell'accertamento. La partecipazione dell'ente locale ha lo scopo di fornire "ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo" del soggetto. I futuri accertamenti sintetici, sulla base del nuovo redditometro, saranno articolati in tre fasi:
- Segnalazione al comune;
- intervento dell'amministrazione locale;
- emissione dell'atto.
Acquisti sopra i 3.000 euro sotto la lente del fisco
Tutti gli acquisti sopra la soglia di 3.000 euro dovranno lasciare una traccia nei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Ciò, è quanto prevede l'art. 21 del D.L. n. 78/2010. La misura mira a sostenere la lotta all'evasione fiscale che può essere considerata la punta di forza della manovra.
Acconti Irpef ridotti per due anni
Tra le novità contenute nella manovra correttiva è stata prevista la possibilità per il Ministero dell'Economia di differire gli acconti d'imposta Irpef per il 2011 e 2012. Un decreto fisserà, a tal proposito, percentuali e termini dei due differimenti. In pratica, viene stabilito che per l'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2011 sarà decisa una riduzione dell'acconto per un importo pari a 2,3 miliardi nel 2011 e 600milioni nel 2012. Le somme saranno poi versate a conguaglio. Il testo prevede poi il rinvio all'anno prossimo e non più dal 2010 del congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici. La gestione dei fondi Fas passa dal Ministero dello Sviluppo economico al Presidente del Consiglio.
Nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali
Assonime, rileva con la nota del 01 giugno 2010, che il decreto, tra le altre misure, prevede alcune disposizioni in materia di procedure concorsuali. In particolare l'art. 48 dispone alcune modifiche alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) in tema di:
- prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per concludere gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il decreto introduce l'art. 182 quater l. fall., il quale stabilisce che in caso di insuccesso del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel successivo fallimento sono prededucibili:
- crediti derivanti da finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell'accordo (cd. finanziamento ponte);
- i finanziamenti effettuati dai soci fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare, in deroga alla disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies del codice civile;
- i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione che accompagna il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione. In ogni caso la prededuzione di tali crediti opera soltanto nel caso in cui il concordato e l'accordo siano omologati. Lo stesso art. 48 del decreto aggiunge tre nuovi commi all'art. 182 bis l. fall. in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo la possibilità per l'imprenditore di chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari anche prima dell'omologa dell'accordo, già nel corso delle trattative per ottenere il consenso dei creditori. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 31 maggio 2010 e dovranno essere convertite in legge dalle Camere entro sessanta giorni.
Accertamento e riscossione: Iter veloce (artt. 29 e 30; art. 38, co. 9)
Dal 1° luglio 2011 l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva diventa titolo esecutivo al momento della notifica al contribuente. L'avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere al versamento entro il termine di presentazione del ricorso e la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme viene affidata a Equitalia. Inoltre, per garantire un'accelerazione della riscossione delle somme, i giudici tributari potranno concedere la sospensione dei debiti erariali per un massimo di 150 giorni. Regole similari anche per la riscossione dei crediti Inps. Infatti, dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito dell'Istituto notificato al debitore acquisirà valenza di titolo esecutivo.
Ritenuta sui bonifici per il 36% (art. 25)
Dal 1° luglio 2010, le banche e Poste italiane dovranno operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito sui bonifici effettuati da chi sostiene una spesa per la quale è possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall'imposta (ad esempio, le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le opere di riqualificazione energetica degli edifici).
Controlli su chi cessa attività entro anno e chi dichiara perdite "sistematiche" (artt. 23 e 24)
Le aziende che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio sono sorvegliate speciali da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza e Inps, per evitare potenziali coperture di fenomeni di evasione e frode fiscale e contributiva. Stretta anche sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale (non causate dall'erogazione di compensi a soci e amministratori), per più di un periodo d'imposta. Nel mirino anche i contribuenti non sottoposti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi imprese, verso cui Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza pianificheranno una serie di controlli annuali basate sull'analisi di rischio a livello locale.
Catasto rendite presunte (art. 19)
Entro settembre, l'Agenzia del Territorio concluderà le attività di individuazione dei fabbricati non censiti, relativamente ai quali i titolari di diritti reali avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per procedere all'accatastamento. Scaduto questo termine, il Territorio provvederà, ad attribuire una rendita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento. Dal 1° gennaio 2011 sarà operativa l'Anagrafe Immobiliare Integrata, gestita dall'Agenzia del Territorio, che, integrando le banche dati esistenti, classificherà ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. Rafforzata, inoltre, la collaborazione Comuni-Territorio per contrastare fenomeni evasivi nel settore immobiliare.
Antiriciclaggio e contrasto alle frodi Iva (artt. 20, 21 e 27)
Scende da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore. Tale norma, con cui l'Italia si adegua alla normativa europea, è finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose. Contro le frodi in materia di Iva, viene introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi di almeno 3mila euro. Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie dovrà richiedere apposita autorizzazione all'Agenzia delle Entrate: Entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, l'ufficio competente rilascerà al contribuente certificato di autorizzazione o di diniego. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti modalità di concessione, diniego o revoca dell'autorizzazione e criteri secondo i quali le partite Iva potranno essere inserite nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Si rafforza la collaborazione Entrate/Inps (art. 28)
Ai fine del contrasto all'evasione, le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps verranno incrociate anche per individuare i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano versati contributi versati, ma che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
Niente compensazioni per chi ha debiti esattoriali (art. 31)
Dal 1° gennaio 2011 non sarà possibile la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali per chi ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il cui relativo termine per versare le somme sia scaduto. La preclusione si riferisce solo alle somme iscritte a ruolo e non ancora pagate se di importo superiore a 1.500 euro. La sanzione, in caso di violazione della disposizione, è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.
Consolidato nazionale (art. 35)
Vengono razionalizzate le misure di accertamento nei confronti delle imprese aderenti al consolidato nazionale. L'accertamento nei confronti di consolidata e consolidante, sarà ricondotto ad un unico atto, emesso dall'ufficio competente nei confronti della consolidata ma notificato anche alla consolidante. In questo modo entrambe potranno partecipare alle diverse fasi del procedimento sin dall'inizio. L'atto unico sarà impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, mentre il pagamento. da chiunque effettuato, estinguerà l'obbligazione tributaria.
Transfer pricing (art. 26)
L'Italia si adegua alle direttiva Ocse in materia di documentazione di prezzi di trasferimento: Viene introdotto l'obbligo di tenere una documentazione standardizzata, che permetta all'Amministrazione finanziaria di svolgere gli opportuni controlli sulla conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Prestazioni sociali agevolate (art. 38, commi 1-3)
Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate dovranno inviare all'Inps i dati relativi a coloro che ne hanno beneficiato. Con apposita convezione stipulata, l'Istituto di previdenza e l'Agenzia delle Entrate, sulla base di uno scambio informativo, potranno individuare i soggetti che, in base al maggior reddito accertato, hanno fruito indebitamente di prestazioni agevolate e che, per questo, oltre a restituire il vantaggio conseguito, dovranno pagare una sanzione da 500 a 5.000 euro.
Fondi immobiliari chiusi (art. 32)
L'attuale regime fiscale agevolato sarà riservato solo ai fondi che gestiscono risparmio diffuso e a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico. I fondi esistenti possono adeguarsi alle nuove norme pagando un'imposta sostitutiva. La disposizione mira a contrastare l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa, finalizzato al godimento dei benefici fiscali.
Abruzzo, prorogata la sospensione (art. 39)
E' stata prorogata al 15 dicembre 2010 la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo abruzzesi con volume d'affari inferiore a 200mila euro danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Le somme già versate non saranno rimborsate.
5) San Marino e Svizzera in Black list
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 maggio 2010, ha disposto che la Svizzera e San Marino sono incluse tra i Paesi che hanno l'obbligo di comunicare alle Entrate le operazioni poste in essere con soggetti Iva situati in paesi a fiscalità privilegiata.
IVA: approvato il modello per la comunicazione telematica delle operazioni con paesi black list
In tale materia è intervenuta anche Assonime con la nota del 01 giugno 2010:
Il modello di comunicazione
Con il provvedimento del 28 maggio 2010, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione da parte dei soggetti passivi ai fini dell'IVA dei dati relativi alle operazioni rese nei confronti di operatori economici stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list), o da essi ricevute, prevista dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 in attuazione delle disposizioni del c.d. decreto incentivi. Il modello, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate lo stesso 28 maggio, deve essere utilizzato per la comunicazione di operazioni effettuate a decorrere dal prossimo 1° luglio.
Modalità e termini di presentazione
La comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o da intermediari abilitati, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Le specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione saranno approvate dall'Agenzia delle entrate con separato provvedimento.
Caratteristiche del modello
Il modello da utilizzarsi per la comunicazione è composto dal frontespizio e dal quadro A. Nel frontespizio devono essere indicate le informazioni sul tipo di comunicazione (comunicazione ordinaria, di correzione nei termini ed integrativa) ed il relativo periodo - mensile o trimestrale - di riferimento, nonché i dati identificativi del contribuente o del dichiarante, se diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc). E' previsto poi un apposito spazio per la firma della comunicazione ed un altro, riservato all'intermediario, relativo all'impegno alla presentazione telematica. Nel quadro A è richiesta l'indicazione dei dati identificativi degli operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata con i quali il soggetto passivo obbligato alla comunicazione ha realizzato, nel periodo di riferimento, operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi. Nel quadro A, inoltre, devono essere specificate le operazioni, attive o passive, intercorse con ciascun operatore estero, registrate o soggette a registrazione nel mese o trimestre di riferimento della comunicazione. Per quanto riguarda le operazioni attive, deve essere indicato l'importo complessivo di esse, distinto tra operazioni imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non imponibili, esenti, e non soggette, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo. Analogamente, per quanto concerne le operazioni passive, deve essere riportato l'importo complessivo degli acquisti, distinti tra imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non imponibili esenti o non soggetti, effettuati presso ciascun operatore estero, al netto delle note di variazione emesse nel periodo. In righi separati è prevista l'indicazione delle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno o relative ad annualità precedenti.
6) Bilanci di liquidazione: Criteri del Codice civile
Criteri di valutazione ad hoc per i bilanci di liquidazione delle imprese che applicano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs). E' quanto precisato nella Guida operativa 5 dell'Oic, l'Organismo italiano di contabilità, in relazione alla liquidazione delle società che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs. La necessità della Guida è scaturita dal fatto che negli Ias/Ifrs non ci sono documenti relativi ai criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione.
7) Processo tributario telematico esteso al Consiglio Nazionale Forense
È stato esteso al Consiglio Nazionale Forense il protocollo di intesa siglato il 23 dicembre 2009 tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la sperimentazione del Processo Tributario telematico presso la Commissione tributaria provinciale e quella regionale del Lazio. La partecipazione degli avvocati tributaristi nella sperimentazione del Processo Telematico Tributario produrrà effetti positivi sia nella fase applicativa, incrementando il flusso dei documenti informatici inviati nell'applicativo telematico, sia nella fase di studio delle necessarie modifiche alla normativa vigente. (Ministero dell'Economia e Finanze, comunicato del 01 giugno 2010)
8) Il 5 per mille "apre" alle fondazioni
Corsa per l'ammissione al beneficio: Entro il 30 giugno 2010 vanno prodotte le dichiarazioni sostitutive. Nuovi ammessi al riparto del 5 per mille per gli anni 2007 e 2008: La legge n. 73 del 2010 di conversione del Decreto incentivi ha ampliato le tipologie di enti del volontariato che possono accedere al beneficio. Per l'esercizio finanziario 2007 possono accedere le fondazioni riconosciute che operano nei settori tra cui l'assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione e la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell'arte (individuati nell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997). Per l'esercizio finanziario 2008, invece, l'estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori (art. 10 D.Lgs. n. 460/1997), che operano senza fini di lucro e in via esclusiva o prevalente.
Modalità e tempi per l'ammissione
Le fondazioni che rientrano in questa tipologia e che hanno presentato tempestivamente domande di iscrizione telematica per l'esercizio finanziario 2007 e 2008, qualora non avessero già provveduto, devono trasmettere entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio, va inviata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale hanno la propria sede legale. Inoltre, alla stessa occorre allegare, sempre a pena di decadenza, il documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente che sottoscrive la dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta su modello conforme a quello disponibile sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.
9) Consulenza con società spagnola: Iva nel Paese del committente Ue
Sono considerate "prestazioni generiche" le attività svolte per la ditta estera che affitta case italiane via web. Sono escluse da Iva, per mancanza del requisito della territorialità, le attività di consulenza e pianificazione aziendale svolte da una società italiana nei confronti di una ditta spagnola che affitta, via web, immobili in Italia. Ciò poiché ai servizi considerati "prestazioni generiche", si applica la regola generale che prevede la tassazione nel paese di stabilimento del committente, nel caso di specie in Spagna. Non rientrano, quindi, ai fini Iva, tra le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (art. 7-quater, D.p.r. n. 633/1972). E', questo il chiarimento saliente dell'Agenzia delle Entrate effettuato con la risoluzione n. 48/E del 01/06/2010. In particolare, una Srl con sede a Roma, ha stipulato un contratto di consulenza con una società spagnola che affitta, in via telematica, immobili siti in Italia. Le attività svolte dalla ditta italiana consistono nel predisporre studi di mercato, effettuare ricerche di marketing, revisionare gli standard di qualità, analizzare i prodotti della concorrenza, assistere i clienti della società spagnola, gestire gli eventuali disservizi riscontrati negli appartamenti. Alla regola generale, in base alla quale i servizi generici sono rilevanti ai fini Iva nel nostro Paese se resi nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia o da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente non soggetto passivo, il D.Lgs. n. 18/2010 ha introdotto alcune deroghe, per specifiche categorie di prestazioni di servizi. In particolare, sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato (art. 7-quater Dpr 633/1972). Assodato ciò, nel caso di specie, le prestazioni effettuate dalla società italiana nei confronti di quella spagnola non hanno una relazione concreta ed effettiva con gli immobili, pertanto non sono riconducibili tra quelle territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva. Le attività svolte dalla ditta italiana, di conseguenza, sono rilevanti nel Paese del committente, cioè in Spagna. Il requisito di genericità che le contraddistingue non le fa rientrare nelle citate prestazioni per le quali è previsto un criterio derogatorio (artt. da 7-quater a 7-septies del D.p.r. n. 633/1972). Ai soli fini di controllo, la società italiana dovrà emettere una fattura con l'indicazione che si tratta di operazione non soggetta a Iva (richiamando la relativa norma). Il documento va poi inserito negli elenchi riepilogativi Intrastat e non rientra nella determinazione del volume di affari.