Nell'ipotesi di prestazioni professionali rese ad un soggetto poi dichiarato fallito, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127/E del 2008, ha precisato che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito relativo alle prestazioni rese ante fallimento, "i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'I.V.A. relativa". Non è stata condivisa (da parte delle Entrate), invece, la soluzione prospettata dall'istante di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto). Come è stato rilevato dal fisco, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed Iva, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emettono fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale deve essere scorporata l'Iva relativa. In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. L'Agenzia delle Entrate non ha, quindi, condiviso la soluzione prospettata dall'interessato di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto).
Quando può essere emessa la nota di variazione
Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. In definitiva, l'Agenzia ha ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta. Le stesse suddette considerazioni valgono per le problematiche connesse alla procedura di concordato preventivo. (Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 03.03.2010)