Il Decreto del 22 Febbraio 2010 del Ministro dell'Economia, riguardante le modalità e i termini per la presentazione degli elenchi Intrastat, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 53 del 5 Marzo 2010. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 20 Marzo. Sebbene il decreto preveda in modo espresso che le disposizioni devono essere applicate alle operazioni effettuate dal 1° Gennaio 2010, risulta evidente come nessuna sanzione potrà essere irrogata a chi ha presentato in Dogana lo scorso 20 Febbraio, o non ha trasmesso in via telematica entro il 25 Febbraio, gli elenchi Intrastat riguardanti le operazioni relative al mese di Gennaio; questo in quanto mancava a quella data il provvedimento "primario", il quale legittimava la modulistica.
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mercoledì 10 marzo 2010
INTRASTAT 2010- regole UE
F24 COMPENSAZIONE CREDITO IVA: stretta su home banking
giovedì 4 marzo 2010
INTRA 2010: senza le sanzioni quelli regolarizzati entro il 20 luglio
STUDI DI SETTORE: in arrivo i correttivi anti-crisi 2009
UNICO 2010: debutta la detrazione per gli arredi
REDDITOMETRO: per il 2010 nuovi indicatori
- Navi e imbarcazioni da diporto;
- aerei da turismo;
- mini car;
- autocaravan e roulottes;
- motocicli di cilindrata superiore ai 350 cc;
- utilizzatori di beni di lusso in leasing;
- collaboratori familiari (esclusi quelli addetti esclusivamente all'assistenza di infermo o invalidi);
- acquisizione di immobili alle aste giudiziarie;
- maneggio e custodia di cavalli da corsa o equitazione;
- assicurazioni (escluse quelle auto, vita, contro infortuni e malattie);
- servizi alla persona;
- spese per istituti di istruzione di prestigio;
- spese per viaggi;
- iscrizione a circoli esclusivi;
- installazione di piscine;
- residenze secondarie.
FALLIMENTI E IVA: fatturazione dei professionisti insinuati al passivo
Nell'ipotesi di prestazioni professionali rese ad un soggetto poi dichiarato fallito, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127/E del 2008, ha precisato che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito relativo alle prestazioni rese ante fallimento, "i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'I.V.A. relativa". Non è stata condivisa (da parte delle Entrate), invece, la soluzione prospettata dall'istante di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto). Come è stato rilevato dal fisco, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed Iva, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emettono fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale deve essere scorporata l'Iva relativa. In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. L'Agenzia delle Entrate non ha, quindi, condiviso la soluzione prospettata dall'interessato di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto).
Quando può essere emessa la nota di variazione
Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. In definitiva, l'Agenzia ha ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta. Le stesse suddette considerazioni valgono per le problematiche connesse alla procedura di concordato preventivo. (Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 03.03.2010)