professionalità acquisite e servizi dello studio

  • cessione quote societarie srl
  • consulenza fiscale
  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
  • domiciliazioni
I nostri Studi:
Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.


visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/





























mercoledì 10 marzo 2010

INTRASTAT 2010- regole UE

Il Decreto del 22 Febbraio 2010 del Ministro dell'Economia, riguardante le modalità e i termini per la presentazione degli elenchi Intrastat, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 53 del 5 Marzo 2010. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 20 Marzo. Sebbene il decreto preveda in modo espresso che le disposizioni devono essere applicate alle operazioni effettuate dal 1° Gennaio 2010, risulta evidente come nessuna sanzione potrà essere irrogata a chi ha presentato in Dogana lo scorso 20 Febbraio, o non ha trasmesso in via telematica entro il 25 Febbraio, gli elenchi Intrastat riguardanti le operazioni relative al mese di Gennaio; questo in quanto mancava a quella data il provvedimento "primario", il quale legittimava la modulistica.

Fonte: Il Sole 24 Ore
 

F24 COMPENSAZIONE CREDITO IVA: stretta su home banking

L'Agenzia delle entrate pone un freno agli F24 presentati tramite il canale online di Poste o Banche se presentano crediti IVA 2009 superiori a 10 mila euro. Il credito IVA annuale di importo superiore a 10 mila euro può essere compensato solo dal 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA 2010 tramite trasmissione del modello F24 da Fisconline o Entratel. Gli importi superiori a 15 mila euro devono portare, sul modello, annotato il visto di conformità o la sottoscrizione di un revisore contabile. Senza la presentazione della dichiarazione IVA si può utilizzare il credito annuale 2009 solo fino al limite di 10 mila euro. Ogni F24 presentato in mancanza delle predette condizioni verrà scartato dalla procedura automatizzata delle Entrate.

 

giovedì 4 marzo 2010

INTRA 2010: senza le sanzioni quelli regolarizzati entro il 20 luglio

L'Amministrazione finanziaria non irrogherà sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione degli elenchi intra, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. L'unica condizione è che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi.

STUDI DI SETTORE: in arrivo i correttivi anti-crisi 2009

Si lavora sui correttivi anti-crisi 2009 per gli studi di settore 2010. Rispetto allo scorso anno la platea interessata sarà più ampia. La valutazione parte dagli indici relativi a credito e investimento, ma aspetta anche i dati delle comunicazioni Iva appena trasmesse. Il confronto tra le categorie sarà ultimato a fine marzo. Circa l'allargamento della platea si è "in trattativa" per quella dei professionisti, manca però ancora un orientamento consolidato. Fra gli indici che non saranno più presi in considerazione ci sono quelli legati ai carburanti, è invece prevista l'entrata del correttivo di settore legato al minore utilizzo degli impianti e alla riduzione del margine dei ricavi. Quest'ultimo correttivo, utilizzato lo scorso anno per promotori finanziari e farmacie, vede un importante allargamento e potrà interessare numerosi studi in vigore.

UNICO 2010: debutta la detrazione per gli arredi

Tra le novità di Unico 2010 da segnalare la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato. La platea di contribuenti che sarà interessata è abbastanza cospicua; il limite massimo detraibile è 10mila euro ripartibile in quote costanti per cinque anni. Fra gli elettrodomestici non si considerano frigoriferi, congelatori e loro combinati in quanto queste spese possono fruire della detrazione già prevista da indicare nello stesso rigo nella colonna 1.

REDDITOMETRO: per il 2010 nuovi indicatori

Dal piano dei controlli relativo al 2010, diramato  dall'Agenzia delle Entrate (sulla base  delle previsioni contenute nel D.L. 112/2008) emergel'avvenuto  potenziamento dell'accertamento fiscale sintetico cd. redditometro.  Si tratta di uno strumento per l'accertamento del reddito presunto rispetto a quello effettivamente dichiarato dal contribuente attraverso l'utilizzo di particolari indici ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.  Viene utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche per determinare il reddito complessivo del contribuente Adesso agli accertatori fiscale viene consentito di avvalersi di altri ed ulteriori elementi rispetto agli indici predeterminati, stabiliti già nelle tabelle di riferimento.  Detti nuovi elementi vengono reperiti sia dal Modello Unico sia da altre fonti, accanto ai contributi per le colf, o agli interessi sui mutui per la prima casa spuntano anche gli interventi per il recupero edilizio, i permessi di costruire (le dia) e non solo, installazioni di piscine, acquisto di immobili alle aste giudiziarie, le scuole di particolare prestigio e così via. Il metodo accertativo sintetico vuole che ad ogni spesa corrisponda (salvo contraria che deve fornire il contribuente) un reddito e, quindi, attraverso la valutazione e stima di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi, si può risalire indirettamente al reddito.  Può essere attivato se, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, si ha uno scostamento tra il reddito dichiarato e il reddito presunto superiore del 25% e se lo scostamento di verifica per due periodi d'imposta.  Tra i contribuenti sottoposti all'accertamento sintetico viene data priorità a coloro che rientrano in entrambe le liste A (autovetture) e T (incrementi del patrimonio). La lista A e la lista T hanno come riferimento le annualità 2005, 2006, 2007. La lista A è di tipo sperimentale nella quale vengono segnalate le persone che acquistano autovetture di potenza fiscale superiore o uguale ai 21CV. Nella lista T vengono segnalate le persone fisiche che hanno dichiarato imponibili incongrui rispetto agli esborsi per eventuali acquisizioni patrimoniali (compravendite, acquisizione di denaro).  Infine, esiste anche la lista integrativa (lista che contiene indici indicativi per determinare la reale capacità contributiva). Fanno parte degli indici della lista integrativa:
- Navi e imbarcazioni da diporto;
- aerei da turismo;
- mini car;
- autocaravan e roulottes;
- motocicli di cilindrata superiore ai 350 cc;
- utilizzatori di beni di lusso in leasing;
- collaboratori familiari (esclusi quelli addetti esclusivamente all'assistenza di infermo o invalidi);
- acquisizione di immobili alle aste giudiziarie;
- maneggio e custodia di cavalli da corsa o equitazione;
- assicurazioni (escluse quelle auto, vita, contro infortuni e malattie);
-  servizi alla persona;
- spese per istituti di istruzione di prestigio;
- spese per viaggi;
- iscrizione a circoli esclusivi;
- installazione di piscine;
- residenze secondarie.

FALLIMENTI E IVA: fatturazione dei professionisti insinuati al passivo

Nell'ipotesi di prestazioni professionali rese ad un soggetto poi dichiarato fallito, l'Agenzia delle Entrate, con  la risoluzione n. 127/E del 2008, ha precisato che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito relativo alle prestazioni rese ante fallimento, "i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'I.V.A. relativa". Non è stata condivisa (da parte delle Entrate), invece, la soluzione prospettata dall'istante di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto). Come è stato rilevato dal fisco, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed Iva, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emettono fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale deve essere scorporata l'Iva relativa. In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. L'Agenzia delle Entrate non ha, quindi, condiviso la soluzione prospettata dall'interessato di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto).


Quando può essere emessa la nota di variazione
Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta.  Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile.  In definitiva, l'Agenzia ha ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.  Le stesse suddette considerazioni valgono per le problematiche connesse alla procedura di concordato preventivo. (Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 03.03.2010)