professionalità acquisite e servizi dello studio

  • cessione quote societarie srl
  • consulenza fiscale
  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
  • domiciliazioni
I nostri Studi:
Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.


visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/





























lunedì 25 ottobre 2010

PAESI BLACK LIST - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PERIODICA

E' stata pubblicata in data 22 ottobre 2010 la circolare 53/E dell'agenzia delle entrate riferita all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti nei cd. paesi black list.
Nella circolare si precisa che la lista dei paesi aventi  un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e la lista di cui al D.M. 21 novembre 2001 devono essere considerate congiuntamente.
Pertanto l'elenco aggiornato dei paesi considerati nelle Black List risulta essere il seguente:
 
il primo:
Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, le isole Vergini Britanniche, di Man, Cayman, Cook e Marshall, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Malta, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks & Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu.
 
il secondo:
Barbuda, Bahrein, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Malta, Mauritius, Monaco, Panama, San Marino, Svizzera, Taiwan e Uruguay, e aggiungendo Guatemala, Herm, Isole Vergini Statunitensi, Kiribati, Nuova Caledonia, Salomone e Sant'Elena.
 

L'art. 1 del D.M. 5 agosto 2010 ha tuttavia espressamente escluso dall'obbligo di comunicazione in esame le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati:

- Cipro;

- Malta;

- Corea del Sud.

 
 

mercoledì 13 ottobre 2010

INPS: addio avvisi "bonari". Ora sono titoli esecutivi

Da gennaio 2011 gli avvisi di pagamento INPS non saranno più 'avvisi bonari' ma titoli esecutivi. Trattandosi di un titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio, pena la nullità dell'avviso. Cambiano i modi di notifica: la modalità che si annuncia è quella della posta elettronica certificata; l'INPS potrà stipulare convenzioni per la consegna a mezzo messo comunale o agenti di polizia municipale. L'avviso di pagamento diventa esecutivo solo quando la notifica è stata validamente perfezionata. La richiesta di rateazione va indirizzata all'INPS se il credito è in fase amministrativa, a Equitalia se il credito è in fase esecutiva. Il fine è rendere più rapide le entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali.

BANDO INNOVA RETAIL 3 edizione

E' stato pubblicato il nuovo bando "innova retail" giunto alla terza edizione.
Sono previsti contributi a fondo perso, erogati dalla regione Lombardia, alle micro e piccolo imprese operanti nel settore dei servizi e del commercio, nel territorio lombardo.
Il contributo erogato è pari al 50% dell'investimento ammissibile.
Contattando lo Studio è possibile ottenere ulteriori informazioni, e la verifica dei presupposti per l'applicazione del beneficio.
E' possibile inoltre ottenere il testo integrale del bando al seguente indirizzo

 

mercoledì 4 agosto 2010

OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede nei Paradisi Fiscali dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Immagine FiscoeTasse

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, sebbene una proroga al 31 ottobre dovrebbe essere ufficializzata a breve con un DPCM. L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).
Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro;
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Cana);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.

Art. 2
Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.
 
Dall'elenco sopra riportato, dovranno essere espunti: MALTA e CIPRO

giovedì 29 luglio 2010

CHIUSURA ESTIVA

Lo studio chiude il giorno 30 luglio.
Riaprirà il giorno 1 settembre
Augura a tutti buone ferie

RITENUTA D'ACCONTO 10% EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti

La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d'imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell'Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l'aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d'acconto prevista dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.


Su quale "base" operare la ritenuta
Le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l'Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l'ammontare dell'Iva compreso nell'importo del bonifico, né l'aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d'acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell'Iva del 20%.


Come evitare la "doppia" ritenuta
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte - come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all'appalto di opere o servizi - per evitare che l'impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.


In sede di prima applicazione niente sanzioni per le violazioni
Inoltre, la circolare citata ha precisato che, in sede di prima applicazione della disposizione del D.L. n. 78/2010, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l'immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.

PROROGA SCADENZE AGOSTO

I termini fiscali e le scadenze di versamento delle prime tre settimane di agosto sono stati rinviati al 20 agosto 2010. E' stato infatti firmato il 27 luglio 2010 il Decreto di proroga dei termini, quindi, rinviati i pagamenti in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto. Esclusi i versamenti in scadenza al 5 agosto, che riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano le imposte con la maggiorazione dello 0,4% rispetto alla scadenza originale del 6 luglio scorso.
 
Quali sono i versamenti che slittano
Come l'anno precedente, il rinvio dei termini porta con se i pagamenti con i modelli F24, compresi quelli previdenziali, secondo le regole fissate dalla convenzione tra Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Enpals
Scadenze studi settore escluse dalla proroga
E', invece, confermata la scadenza, maggiorata dell'importo nella misura dello 0,4%, per effettuare i versamenti delle imposte per i soggetti in cui trovano applicazione gli studi di settore, quella che è stata prorogata dal 6 luglio 2010, al 5 agosto 2010.
Elenco dei tributi prorogati
I principali pagamenti interessati sono:
- l'Iva del mese di luglio per i contribuenti mensili;
- l'Iva del 2° trimestre per i contribuenti trimestrali;
- la 6° rata del saldo Iva 2009;
- la terza rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno versato entro il 16.06.2010;
- la seconda rata delle imposte per i contribuenti con partita Iva che hanno pagato la prima rata entro il 16.07.2010;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni del mese precedente, in scadenza ordinaria dal 1° al 20.08.2010;
- ritenute d'acconto operate a luglio;
- imposta sugli intrattenimenti e sport per le ritenute operate dalle associazioni sportive dilettantistiche;
- accisa sui prodotti immessi in consumo a luglio.