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  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
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  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
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mercoledì 5 gennaio 2011

INGEGNERI E ARCHITETTI: nuovo contributo integrativo dal 2011

A partire dal 1° gennaio 2011, per gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria, l'aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%.

Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.

lunedì 27 dicembre 2010

NUOVI ADEMPIMENTI: pronto il calendario

E' pronto il calendario delle comunicazioni relative allo spesometro. Con provvedimento del direttore delle Entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, si individuano soggetti, termini e modalità di trasmissione delle operazioni. Le comunicazioni Iva su clienti e fornitori avranno una partenza scaglionata, riguarderanno anche i non residenti e dovranno essere fatte anche in caso di operazioni collegate. Tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il limite viene fissato a 3.600 euro al lordo dell'Iva. Per il 2010 il limite è fissato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura. Le operazioni non soggette a fattura dovranno essere comunicate solo con riferimento a quelle effettuate dal 1° maggio 2011. Le comunicazioni andranno inviate entro il 31 ottobre 2011, relativamente alle operazioni del 2010 e poi entro il 30 aprile di ogni anno.

STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: spesometro e redditometro

Lo scopo principale del nuovo strumento (spesometro) è contrastare l'evasione Iva, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell'accertamento sintetico. Dal 1° maggio 2011 gli acquirenti che effettueranno acquisti pari o superiore a 3.600 euro dovranno fornire il proprio codice fiscale al venditore; pertanto, questi ultimi, dovranno integrare la documentazione emessa (scontrino o ricevuta fiscale). Rilevare la capacità contributiva tramite le spese sostenute è il presupposto dell'accertamento sintetico. L'ammontare delle spese sostenute dal contribuente potrebbe anche essere sommato con quelle derivanti dal nuovo redditometro. Per quest'ultimo, si è in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo. I risultati delle indagini dei due strumenti si basano su metodi diversi: entrambi misurano la spesa, ma il redditometro esprime, attraverso coefficienti, la sostenibilità di detta spesa nel tempo, cioè la capacità di mantenimento nell'anno di un certo bene.

mercoledì 22 dicembre 2010

PROROGATA AL 2011 L'AGEVOLAZIONE DEL 55% - RISPARMIO ENERGETICO

La Legge di stabilità per l'anno 2011, ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 l'agevolazione IRES/IRPEF del 55% per gli interventi rivolti al risparmio energetico degli edifici.
Novità contenuta nella norma è, inoltre, la previsione di detrazione della spesa in dieci rate annuali.
La Legge di stabilità per l'anno 2011, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 7 dicembre, ha, infatti, prorogato fino al 31 dicembre 2011 l'agevolazione del 55% per gli interventi finalizzati ad ottenere
il risparmio energetico degli edifici.
Restano in vigore senza modifiche tutte le disposizioni normative fino ad oggi vigenti relative a tempi, parametri, modalità e importi di detrazione, ma viene introdotta una significativa modifica in termini di
tempistica della detrazione:
La legge di stabilità prevede, infatti, che le spese per la riqualificazione energetica sostenute a partire dal primo gennaio 2011 dovranno essere obbligatoriamente detratte in dieci rate anziché nelle
cinque rate oggi previste.
Peraltro, nel caso di interventi "a cavallo d'anno", la norma prevede l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora nel periodo d'imposta 2010 siano state sostenute spese in
relazione a un intervento che prosegue nel periodo d'imposta 2011.
A tal fine, la trasmissione del modello deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo 2011, ovvero, per i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare", entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute

OPERAZIONI BUSINESS TO BUSINESS alzano la soglia

Il nuovo spesometro (elenco clienti e fornitori rivisitato) alza la
soglia di ingresso per gli operatori economici titolari di partita Iva:
25 mila euro. Per evitare intoppi burocratici, vista l'introduzione di
quest'onere nel corso dell'anno, e grazie alle indicazioni delle
associazioni di categoria, le Entrate hanno alzato la soglia minima per
il 2010 originariamente fissata a 3.500 euro. Le comunicazioni delle
operazioni B2B 2010 dovrebbero essere fatte cumulativamente entro
ottobre 2011; quelle del 2011, invece, dovrebbero vedere fissata la
scadenza tra maggio e giugno 2012

IL RECUPERO DELL'IVA SUI CREDITI INESIGIBILI

Le modalità pratiche per recuperare l'I.V.A., tramite nota di variazione in diminuzione, sui crediti che si sono rivelati inesigibili. L'attuale formulazione dell'art.26, c. 2, del DPR 633/72 consente al cedente o al prestatore di recuperare - attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione - l'IVA anticipata all'erario sulle fatture rimaste insolute nei confronti di debitori inadempienti contrattualmente.

In concreto, in base all'art. 26, c. 2, del D.P.R. n. 633/1972, "se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, … viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili … il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25 ".
Il creditore recupererebbe quindi l'IVA sulle fatture emesse portando l'IVA a credito e il debitore viceversa sarebbe obbligato ad iscrivere l'IVA a debito verso l'erario (a riduzione di crediti IVA eventualmente portati a nuovo da precedenti esercizi).

Dunque, stante il disposto del citato art.26, c. 2, è consentito al cedente o al prestatore di recuperare l'IVA sulle fatture emesse (e rimaste insolute) ove al cliente debitore sia contestata formalmente l'inadempienza contrattuale e venga chiesta la risoluzione contrattuale per negligenza del cliente. L'attivazione della citata procedura non comporta in alcun modo la rinuncia al credito da parte del creditore.
Viceversa, il recupero IVA comporterebbe, per il creditore stesso, l'immediato recupero del credito con flusso di cassa positivo e la riduzione del carico economico della eventuale accertamento del rischio di perdita su credito, posto che questo verrebbe misurato esclusivamente sull'imponibile del credito commerciale e non sul credito stesso "ivato". Va difatti evidenziato – sul piano operativo – che, a fronte della registrazione della nota di variazione e dello storno in avere del credito commerciale in contropartita del Ricavo vendite e prestazioni in
dare, il creditore, al fine di conservare integra la titolarità del credito commerciale nei confronti del cliente inadempiente, rileverebbe in dare crediti per fatture da emettere e – in avere - annoterebbe Ricavi vendite e prestazioni.

Resta inteso che la fase della risoluzione contrattuale deve essere opportunamente seguita sul piano legale, così da mettere bene in chiaro che la procedura di cui appresso è attivata al solo scopo di recuperare l'IVA rivalsata.

In sostanza, in primo luogo andrebbe eccepita al cliente inadempiente la risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente / debitore e ciò può avvenire:
1. a seguito dell'invio di una lettera monitoria recante la diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.);
2. in esecuzione della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (art. 1456 cod. civ.);
3. per apposizione di un termine "essenziale" nel contratto col Cliente per l'esecuzione delle prestazioni (art. 1457 cod. civ.).

A questo riguardo, è prassi negoziale stabilire apposite clausole contrattuali con le quali è stabilito che "Il presente contratto potrà essere risolto solamente per inadempimento, totale o parziale, di una delle Parti alle obbligazioni qui assunte. Si darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento degli obblighi qui assunti qualora entro ... (...) giorni dal preavviso
notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile, permanesse la situazione d'inadempimento".

Ovvero, ove il contratto rechi una clausola risolutiva espressa correlata all'inadempienza circa il pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto, può essere stabilito che "Si conviene
espressamente la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. in caso di:
1 mancanza o ritardo da parte della Società, protratti per oltre ... giorni, nel pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi di questo contratto per compensi o rimborsi spese;
2 mancanza o ritardo da parte della Società protrattosi per oltre ... giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Società A (prestatore o cedente, ndr) nel pagamento di somme per spese ed importo compensativo, che non siano validamente contestate dalla Società.

Verificandosi anche una sola delle ipotesi contemplate ai punti precedenti del presente articolo, la Società A (prestatore o cedente) potrà risolvere il contratto o considerare la Società decaduta dal beneficio del termine dandone semplice comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società".

Nel caso si opti per la variazione in diminuzione, questa deve essere operata sia con riferimento all'imponibile che con riferimento alla relativa imposta, in base al disposto dell'art.26, c. 2, del DPR 633/72.
A tale conclusione conducono sia la lettera dell'art.26, c. 2, del DPR. 633/72, sia la considerazione che il presupposto della variazione è legato a cessioni o prestazioni già eseguite e il suo verificarsi
comporta una rettifica, in tutto o in parte, ai soli fini dell'IVA, dell'originaria operazione imponibile; ovviamente la attuazione della procedura non implica alcuna rinuncia al credito non soddisfatto.

La procedura non soggiace a limitazioni temporali rispetto alla data dell'emissione del documento originario, in quanto si tratta di variazione in diminuzione originata da un evento non dipendente da sopravvenuto accordo tra le parti ovvero da inesattezze della precedente fatturazione.

In estrema sintesi, ove si voglia accedere alla procedura di cui sopra, sarebbe senza dubbio necessario concordare con il proprio legale la formulazione più appropriata per l'inoltro della nota di variazione, così da escludere l'insorgenza della remissione di debito da parte del creditore. Una ipotesi di lettera di accompagnamento della Nota di credito emessa ai fini del recupero dell'IVA potrebbe essere la seguente:
"In allegato alla presente si trasmette la nota di variazione n. ___ del
____ emessa ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 2, del PDR
633/72. L'emissione del documento in oggetto è avvenuta a seguito della
diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. notificatavi in
data ____ (ovvero in dipendenza della clausola risolutiva espressa
prevista dal contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.).
Al riguardo tuttavia si specifica la nota di variazione in diminuzione
dell'imponibile e dell'imposta consentita dalla disposizione IVA di cui
all'art.26, comma 2, del DPR 633/72 deve intendersi effettuata ai soli
fini fiscali non implicando in alcun modo la rinuncia al credito non
soddisfatto cui si riferisce".

RAVVEDIMENTO OPEROSO: cosa cambia dal 2011

Con un decreto del 7/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 15/12/2010, il tasso degli interessi legali é passato dall'attuale
1% all'1,5%.
Detto tasso aggiornato dovrà essere applicato dal 1° gennaio 2011.
Rimane, quindi, fermo il coefficiente all'1% fino a tutto il 2010.
Ovviamente, la novità della modifica degli interessi legali ha avuto
ripercussioni anche di carattere fiscale, tra cui la modifica degli
importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di
ravvedimento operoso.
Alla luce di ciò, i contribuenti che pagano in ritardo i tributi si
possono avvalere:
- Del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla
scadenza;
con sanzione:
- Del 2,5% fino al 31/01/2011;
- del 3% dal 01.02.2011.
- Del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la
violazione con sanzione:
- Del 3% fino al 31.01.2011;
- del 3,75% dal 01.02.2011.
Calcolo degli interessi
In caso di ravvedimento operoso, oltre al tributo dovuto, il
contribuente dovrà pagare anche l'interesse legale, che, alla luce della
suddetta novità, sarà pari a:
- 1% annuo fino al 31 dicembre 2010;
- 1,5% dal 1° gennaio 2011.