professionalità acquisite e servizi dello studio

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  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
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mercoledì 24 novembre 2010

SICUREZZA DEL LAVORO: dal 1° gennaio 2011 sarà operativo l’obbligo valutazione rischi da stress

Dal 1° gennaio prossimo la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diventa operativa, i datori pubblici e privati dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale. La commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, ha approvato nella riunione del 17 novembre le linee guida che serviranno per gli adempimenti previsti dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del testo unico sulla sicurezza (DL n. 81/08). Le imprese hanno più tempo per adeguarsi, ma è consigliabile programmare per tempo le operazioni per non correre il rischio di trovarsi impreparate all'avvio dell'adempimento.

PROFESSIONISTI: compensi a cavallo d'anno

A fine anno si ripropone il tema esaminato e risolto dall'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Sul tema l'Agenzia, partendo dal fatto che il reddito di lavoro autonomo si determina con il principio di cassa, specifica, per la prima volta, che in caso di bonifico il pagamento si ha solo al momento dell'effettiva disponibilità delle somme e cioè solo quando il professionista riceve l'accredito sul proprio conto corrente.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a giugno di quest'anno  con la circolare n. 38 del 2010 fornendo un importante chiarimento che mette finalmente la parola fine a molti accertamenti in corso.
L'effetto è che i professionisti, in sede di redazione della dichiarazione, dovranno verificare con attenzione le certificazioni dei committenti per non includere in dichiarazione tutte quelle ritenute che sono relative a pagamenti accreditati nel successivo periodo d'imposta.
L'applicazione del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo comporta che, in caso di ritenuta effettuata in un anno con compenso pagato nell'anno successivo, il professionista dovrà seguire sia per il reddito, sia per la ritenuta il periodo d'imposta in cui il compenso è stato pagato.
In caso di pagamento con bonifico bisognerà sempre far riferimento alla data di accredito in banca.
Si tratta della cosiddetta "data disponibile" che indica il giorno a partire dalla quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Non assume, pertanto, rilievo né la data valuta, o quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico, né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.
Sempre sullo stesso tema l'Agenzia precisa che, in caso di bonifico, il momento dell'effettivo incasso potrebbe non coincidere con quello di effettuazione della ritenuta da parte del sostituto perché questi non può che effettuare la trattenuta al momento della disposizione di bonifico, per poi includerla nel modello 770.
Da ciò discende che si creerà sempre e comunque un disallineamento tra il 770 del committente e la dichiarazione del professionista.
Infatti, quest'ultimo dovrà sempre inserire reddito e ritenuta nel periodo d'imposta in cui si ritiene effettuato il pagamento.
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente.
Non rileva, invece la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.

ACCONTI DI IMPOSTA - SCADENZA 30 novembre 2010

Acconto Irpef
In generale, la misura dell'acconto va determinata in base a quanto dichiarato in Unico PF 2010.
In sostanza, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione dei redditi e andare direttamente a leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza), ove è riportata l'imposta dovuta per il 2009, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite.
Su questo importo deve applicare una determinata percentuale prestabilita che, per il 2010, è fissata al 99%.


Quando e come versare l'acconto.
L'anticipo d'imposta non è dovuto se il risultato indicato al rigo "differenza" è inferiore o uguale a 52 euro (questo non è il solo motivo di esclusione, infatti, non sono obbligati ad alcun versamento anche i contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2010, quelli che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2009, chi vanta per il 2009 crediti superiori alla misura degli acconti, i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2010).
Quando lo stesso importo supera i 52, ma è inferiore a 258 euro, l'adempimento va assolto in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
Qualora l'importo di RN34 sia maggiore di 258 euro, l'acconto deve essere versato in due rate:
- la prima, stabilita nella misura del 40% dell'ammontare complessivo, andava pagata al 16 giugno scorso, insieme al saldo 2009, ovvero nel termine del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
- la seconda, il restante 60%, entro martedì 30 novembre.
Tutto questo riguarda i contribuenti che hanno una situazione reddituale classica; al contrario, chi ha o si attende un risultato economico variabile nel corso del 2010, può, per espressa previsione normativa, esulare dal metodo storico e prediligere il calcolo presuntivo, quindi commisurare l'imposta netta presumibilmente dovuta.
Potrebbe essere il caso di chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi.
Naturalmente, la scelta del metodo previsionale comporta la riduzione o l'omissione del secondo acconto.
L'acconto Irpef 2010 va poi assolto con modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
Mentre va indicato il codice 3813 per il versamento unitario o della seconda rata dell'acconto Irap 2010.
Tale acconto, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100%, cioè la stessa percentuale prevista per l'imposta sul reddito delle società.


Acconto Ires
Chi ha presentato Unico SC 2010 deve versare l'acconto in misura piena, vale a dire che deve considerare come debito d'imposta l'intero importo indicato al rigo RN17 del modello (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano Unico SNC: il rigo di riferimento è RN28).
Il 30 novembre, all'appello dell'acconto 2010 sono chiamate, infatti, anche le società con esercizio coincidente con l'anno solare e gli Enc. I soggetti Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare versano, invece, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio.
L'importo è pari al 60% dell'imposta risultante nella dichiarazione per il 2009, senza dilazioni e sempre che a giugno (o luglio) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto.
Anche l'acconto Ires, infatti, va versato in due rate solo se l'importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l'unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre, non è previsto alcun adempimento nell'ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro.
Società ed enti non commerciali, in sede di compilazione del modello F24, dovranno indicare il codice tributo 2002 Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.


Acconto per i contribuenti minimi
I contribuenti che, nel 2010, hanno aderito al regime fiscale dei minimi devono determinare l'acconto Irpef in maniera ordinaria, senza considerare l'adesione alla particolare disciplina agevolativa.
L'unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.
I già "minimi" nel 2009, invece, versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 20% da individuare al rigo CM18 "imposta a debito" di Unico PF 2010.
I criteri da seguire e i limiti da tenere d'occhio sono gli stessi previsti per l'acconto Irpef.
Il codice tributo per l'F24, in questo caso, è il 1799 imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - acconto seconda rata o in unica soluzione.


Ravvedimento operoso
In caso di omissioni o errori è possibile utlizzare il ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni applicate in caso di omesso o insufficiente versamento di imposte o di acconti.
In particolare, se si provvede a sanare l'errore:
- entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta al 2,5%;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, in misura pari al 3%.
Tutto ciò, con l'aggiunta degli interessi legali, calcolati giornalmente nella misura del 1%.

lunedì 25 ottobre 2010

PAESI BLACK LIST - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PERIODICA

E' stata pubblicata in data 22 ottobre 2010 la circolare 53/E dell'agenzia delle entrate riferita all'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti nei cd. paesi black list.
Nella circolare si precisa che la lista dei paesi aventi  un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 e la lista di cui al D.M. 21 novembre 2001 devono essere considerate congiuntamente.
Pertanto l'elenco aggiornato dei paesi considerati nelle Black List risulta essere il seguente:
 
il primo:
Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, le isole Vergini Britanniche, di Man, Cayman, Cook e Marshall, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Malta, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks & Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu.
 
il secondo:
Barbuda, Bahrein, Costarica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Malta, Mauritius, Monaco, Panama, San Marino, Svizzera, Taiwan e Uruguay, e aggiungendo Guatemala, Herm, Isole Vergini Statunitensi, Kiribati, Nuova Caledonia, Salomone e Sant'Elena.
 

L'art. 1 del D.M. 5 agosto 2010 ha tuttavia espressamente escluso dall'obbligo di comunicazione in esame le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati:

- Cipro;

- Malta;

- Corea del Sud.

 
 

mercoledì 13 ottobre 2010

INPS: addio avvisi "bonari". Ora sono titoli esecutivi

Da gennaio 2011 gli avvisi di pagamento INPS non saranno più 'avvisi bonari' ma titoli esecutivi. Trattandosi di un titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio, pena la nullità dell'avviso. Cambiano i modi di notifica: la modalità che si annuncia è quella della posta elettronica certificata; l'INPS potrà stipulare convenzioni per la consegna a mezzo messo comunale o agenti di polizia municipale. L'avviso di pagamento diventa esecutivo solo quando la notifica è stata validamente perfezionata. La richiesta di rateazione va indirizzata all'INPS se il credito è in fase amministrativa, a Equitalia se il credito è in fase esecutiva. Il fine è rendere più rapide le entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali.

BANDO INNOVA RETAIL 3 edizione

E' stato pubblicato il nuovo bando "innova retail" giunto alla terza edizione.
Sono previsti contributi a fondo perso, erogati dalla regione Lombardia, alle micro e piccolo imprese operanti nel settore dei servizi e del commercio, nel territorio lombardo.
Il contributo erogato è pari al 50% dell'investimento ammissibile.
Contattando lo Studio è possibile ottenere ulteriori informazioni, e la verifica dei presupposti per l'applicazione del beneficio.
E' possibile inoltre ottenere il testo integrale del bando al seguente indirizzo

 

mercoledì 4 agosto 2010

OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede nei Paradisi Fiscali dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Immagine FiscoeTasse

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, sebbene una proroga al 31 ottobre dovrebbe essere ufficializzata a breve con un DPCM. L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).
Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro;
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Cana);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.

Art. 2
Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.
 
Dall'elenco sopra riportato, dovranno essere espunti: MALTA e CIPRO