I sostituti d'imposta obbligati a effettuare le ritenute a titolo d'acconto sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti ai propri dipendenti o pensionati devono rilasciare una apposita certificazione unica (c.d. CUD) attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro dodici giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
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