professionalità acquisite e servizi dello studio

  • cessione quote societarie srl
  • consulenza fiscale
  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
  • domiciliazioni
I nostri Studi:
Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.


visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/





























mercoledì 10 febbraio 2010

PRESUNZIONE DI CESSIONE (lavorazioni, riparazioni, senza trasferimento della proprietà): documenti, prove e registrazioni per superare la presunzione

La conservazione del D.D.T., debitamente annotato con l'indicazione della causale di trasporto (es.: "c/lavorazione", "c/riparazione", o "c/manutenzione"), è un metodo previsto dalla legge, in alternativa all'impiego di specifici registri od alla effettuazione di specifiche annotazioni sul libro giornale o sui registri previsti dalla normativa Iva.
La menzione espressa del D.D.T. (e degli altri documenti di trasporto in via generale) fra i mezzi idonei a vincere le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni, è certamente opportuna, in considerazione della natura tassativa dell'elenco degli strumenti probatori contenuto nel D.P.R. n. 441/1997, ribadita anche con la circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, illustrativa delle nuove disposizioni recate dal medesimo decreto.
La conservazione di idonei documenti di trasporto, pertanto, consente all'impresa residente di evitare la tenuta di un apposito registro o di fare annotazioni specifiche sui libri e registri previsti dalla normativa civilistica e fiscale.
Tali conclusioni, in relazione anche ai trasferimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà in paesi non appartenenti al territorio comunitario, trovano esplicita conferma nella citata C.M. n. 156/E del 15 luglio 1999, avente ad oggetto l'invio di beni in paesi extracomunitari a scopo di lavorazione.
In particolare, proprio in riferimento all'operatività delle disposizioni di cui al più volte citato D.P.R. n. 441/1997 in tema di presunzioni di cessione, l'interprete ministeriale sottolinea che l'utilizzo dell'apposito registro, tenuto e conservato ai sensi della normativa Iva (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972), non è l'unica modalità prevista.
La predetta C.M. n. 156/E, infatti, prosegue affermando che "in alternativa, può farsi utile riferimento anche al documento di trasporto o di consegna di cui all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, senza che sia necessaria l'annotazione sul predetto registro, essendo sufficiente a comprovare la movimentazione dei beni, la conservazione, a norma del già richiamato articolo 39, di idonea documentazione (documento di trasporto, doganali o contabili)".

Sulla base di tali considerazioni, si ribadisce, pertanto, che la conservazione del D.D.T. o di altro idoneo documento di trasporto, integrato con la causale della movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, può essere una lecita modalità alternativa alla tenuta di specifici registri, per monitorare i trasferimenti da o verso paesi extracomunitari.

Le conclusioni di cui sopra sono valide in via generale per i beni movimentati per scopi di lavorazione, riparazione o manutenzione, mentre, per quelli trasferiti in conto deposito o con riserva di gradimento ai fini della futura vendita, si ritiene comunque opportuno ricorrere all'impiego di idonei registri, considerata la particolarità delle fattispecie e la specificità delle indicazioni contenute nella già citata R.M. n. 520657 del 4 dicembre 1975.

Da ultimo si sottolinea che, pur non essendo obbligatoria, la tenuta del registro è opportuna per i movimenti di beni sottoposti a lavorazione e/o trasformazione, i quali comportano problematiche aggiuntive e più complesse, in relazione alla "ricostruzione" ed identificazione delle operazioni, rispetto ai trasferimenti di beni per riparazioni, manutenzioni o sostituzioni in garanzia.

In tali ultime ipotesi, infatti, la semplice conservazione dei documenti di trasporto può essere sufficiente a documentare con precisione le modalità di effettuazione delle operazioni, aventi ad oggetto spesso singoli beni idoneamente contraddistinti (ad esempio con numeri di matricola).
Per le lavorazioni, invece, l'utilizzo di diverse materie prime e di consumo, o di più semilavorati poi assemblati, con i conseguenti sfridi e scarti derivanti dal processo stesso di lavorazione, rendono consigliabile, anche a fini meramente interni aziendali, ricorrere ad un apposito registro di carico e scarico, soprattutto dove le fasi e modalità delle lavorazioni sono complesse ed articolate.

 

A differenza di quanto avviene per i trasferimenti di beni in ambito nazionale od extra-comunitario, i movimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà effettuati fra Stati membri della Ue sono oggetto di una norma "ad hoc", rappresentata dall'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi della quale i movimenti stessi "devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Tale disposizione, che recepisce fedelmente la norma comunitaria contenuta nell'art. 22, paragrafo 2.b), della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, non prevede modalità alternative rispetto a quella dell'impiego dell'apposito registro, l'unica stabilita dal D.L. n. 331/1993.

mercoledì 3 febbraio 2010

PRIMA CASA – Moratoria mutui in187 banche

Ieri ha preso avvio il "Piano famiglie", vale a dire l'accordo sottoscritto tra Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei consumatori, mediante il quale viene offerta la possibilità di sospendere per un periodo fino a 12 mesi, i pagamenti relativi al finanziamento per la prima casa ai soggetti che sono stati vittime di eventi sfavorevoli, quali la perdita del lavoro, cassa integrazione, morte o grave invalidità del sottoscrittore dal 2009 in poi. Finora, all'iniziativa hanno aderito 187 istituti di credito italiani, pari ad una copertura del 75 per cento del territorio nazionale in termini di filiali.

Fonte: Il Sole 24 Ore
 

ISTAT: indice per le locazioni

Locazioni: Indice Istat dei prezzi al consumo di dicembre 2009
L'indice Istat per il mese dicembre 2009 è stato fissato in misura del 1,0 %. E quanto ha reso noto l'Istituto di Statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010.  Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione. (Istat, comunicato del 28.01.2010, pubblicato in G.U. n. 22 del 28.01.2010)

martedì 2 febbraio 2010

CUD: CONSEGNA IN SCADENZA IL 1° MARZO

I sostituti d'imposta obbligati a effettuare le ritenute a titolo d'acconto sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti ai propri dipendenti o pensionati devono rilasciare una apposita certificazione unica (c.d. CUD) attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro dodici giorni dalla richiesta, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.