Nuovo calendario di invio delle istanze su base regionale.
E' stato, quindi, ridisegnato su base regionale il calendario di invio delle istanze di rimborso dell'imposta. E', infatti, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha fissato nuovi termini e modalità per l'erogazione dei rimborsi Irap, alla luce delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria. E' slittata ulteriormente la data di attivazione della procedura per presentare le istanze di rimborso disciplinata dal passato decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008), che il provvedimento del 12 giugno scorso aveva fissato al 14.09.2009.
Nuova agenda degli invii, scaglionati per regione
Il provvedimento del 28.10.2009 riscrive, quindi, il calendario per la trasmissione delle domande di rimborso dell'imposta regionale, scaglionando gli invii in tempi diversi in base alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. L'intento del nuovo "piano di invio" è esclusivamente quello di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione. In nessun caso l'appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi. Sul fronte dei tempi di trasmissione, le istanze di rimborso i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29.11.2008 alla data di attivazione della procedura per la loro presentazione (secondo il programma allegato al provvedimento) potranno essere inviate entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico. Le altre domande di rimborso, per le quali i termini di presentazione scadono successivamente al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della procedura, potranno essere inviate entro l'ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.
Precedenza nei pagamenti alle annualità più remote
Ai fini del pagamento saranno soddisfatte in prima battuta le richieste di rimborso liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito dello stesso anno d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione. Nel 2011 saranno erogati prima i rimborsi residui relativi alle annualità eventualmente non completate nel 2010 e, qualora i limiti di spesa non consentano di pagare per intero i rimborsi relativi a una determinata annualità, questi saranno erogati ripartendo le disponibilità proporzionalmente tra tutti i contribuenti titolari di un'istanza validamente liquidata dall'Agenzia.
Procedura a prova di tempestività ed equità
La nuova procedura consentirà di utilizzare con la massima tempestività le risorse finanziarie disponibili, garantendone contestualmente anche un'equa ripartizione. Per l'erogazione dei rimborsi verrà data la precedenza alle annualità meno recenti e soltanto nel 2011, per evitare l'eccessiva frammentazione dei rimborsi anche di modesta entità, nel caso di insufficienza del limite di spesa, si farà ricorso alla ripartizione proporzionale delle somme tra tutti i contribuenti.