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  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
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giovedì 17 dicembre 2009

REDDITOMETRO al restyling

E' tempo di revisione anche per il redditometro. L'aggiornamento potrebbe arrivare già nei primi mesi del 2010. Dovrebbero aumentare gli indici di riscontro rispetto alla versione attuale e quelli già presenti avranno valore diverso. L'obiettivo è dare maggiore efficacia allo strumento per opporre più ferma resistenza alle contestazioni messe in campo. Il tutto passa per la nuova mappa tracciata sui beni di lusso dei contribuenti. L'aggiornamento delle banche dati del fisco permettono intercettazioni più mirate che vogliono affinare l'accertamento fiscale sugli scostamenti reddituali e spesa manifestata. La revisione vuole superare i limiti dello strumento non considerato rappresentativo di una reale capacità contributiva della persona sottoposta ad accertamento. Si allargherà la fattispecie di bene da mettere sotto osservazione; ne entreranno a far parte: utilizzo di società di leasing, vendita di piscine, centri benessere, tour operator, noleggi d'auto, case d'asta, scuole private.

ACCONTO IVA 28 dicembre

Come consuetudine l'ultimo appuntamento fiscale dell'anno è il pagamento dell'acconto IVA. Anche se ormai la procedura è tecnicamente consolidata si espone in breve il metodo. I soggetti interessati sono i titolari di partita Iva che esistevano nell'anno 2008 e risultano attivi nell'anno 2009. Le due condizioni devono coesistere. La base di applicazione della percentuale dell'acconto dell'88%, può essere calcolata sullo storico, previsionale o sulle operazioni effettuate. Lo storico prende in considerazione: per i contribuenti mensili la somma del versamento dell'acconto 2008 effettuato entro il 29/12/2008 e del saldo versato entro il 16/1/2009; per i contribuenti trimestrali la somma del versamento dell'acconto 2008 effettuato entro il 29/12/2008 e del saldo versato entro il 16/3/2009. Il previsionale tiene conto del debito Iva che si prevede risulterà nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2009 (contribuenti mensili), o nella dichiarazione relativa all'anno 2009 (contribuenti trimestrali). Nella fattispecie non sono tollerate discordanze tra il versato e il dovuto superiori al 5%. Il metodo delle operazioni effettuate considera, infine, le operazioni annotate nei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi), dall'1 al 20/12/2009 per i contribuenti mensili ovvero dall'1/10 al 20/12/2009 per i contribuenti trimestrali.

STUDI DI SETTORE: serve la prova

L'accertamento basato sugli studi di settore deve avere il conforto di altri semplici ma necessari elementi presuntivi o probatori che tengano conto delle caratteristiche e delle condizioni reali della specifica attività svolta, nonché di dati desunti da indagini contabili, bancarie o documentali. (Comm. Trib. Reg. Lazio, sezione XIV, sentenza del 05.11.2009, n. 366)

TASSO LEGALE DI INTERESSE (2010)

Avverte la Gazzetta Ufficiale che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata nella misura annua del 1%, ciò con decorrenza dal 1 gennaio 2010. Pertanto, rimane l'aliquota rimane ferma al 3% fino al 31 dicembre 2009. Come è noto occorre tenere conto della modifica di detta aliquota anche ai fini fiscali, come nel caso del calcolo per fare il cd. ravvedimento operoso sui mancati o tardivi versamenti fiscali. La modifica, e relativa diminuzione, del tasso di interesse legale si è resa necessaria tenuto conto del tasso di inflazione dello scorso anno. (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 04.12.2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009)

venerdì 11 dicembre 2009

FINANZIARIA 2010: alcune delle novità previste

Nella Finanziaria per il 2010 troveranno posto vari provvedimenti, dalle risorse per il comparto sicurezza-difesa, alle modifiche ai Fondi per l'accesso al credito per le giovani coppie in cerca di casa e alle nuove norme sul commercio ambulante. Prorogate, fino al 2012, le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie; ed ancora, entra a pieno regime l'Iva ridotta al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Deve, però, trattarsi di prestazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia. Per l'agricoltura e per il sostegno del "made in Italy" è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro, per il 2010, per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Il commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, non sarà più soggetto alle norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari

DURC: quando la posizione è irregolare

Prima di emettere un Durc negativo (quando l'azienda non è in regola con i contributi), l'INPS dovrà chiedere la regolarizzazione della posizione assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Si sottolinea che l'invito a regolarizzare le inadempienze rilevate dovrà essere sempre effettuato esclusivamente all'azienda, anche se assistita da un professionista abilitato ai sensi della legge n. 12/1979, tramite l'utilizzo del fax

giovedì 19 novembre 2009

LAVORO: incentivi per chi assume

I tecnici del ministero del Lavoro stanno lavorando alla norma che prevede un incentivo per le Agenzie per il lavoro consistente in un premio di 1.200 euro per ogni disoccupato ricollocato a tempo indeterminato e di 800 euro per ogni contratto a tempo determinato. La disposizione troverebbe spazio come emendamento alla Finanziaria

venerdì 13 novembre 2009

IRPEF: approvato il dl per la riduzione dell'acconto di novembre

Piccole e medie imprese, ditte individuali e società di persone, dunque, che pagano l'imposta sulle persone fisiche, godranno di uno sconto sul pagamento di novembre. In realtà si tratta di un differimento, una partita di giro. Quello che non si paga ora, dovrà essere versato il prossimo anno. Restano escluse l'Ires e l'Irap. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri riduce l'acconto Irpef da versare entro il prossimo 30 novembre di 20 punti percentuali, dal 99 al 79%.

giovedì 12 novembre 2009

PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

PEC: nessun rinvio, confermata la data del 29 novembre 2009

IMPOSTE SUI REDDITI: Probabile nuova riduzione degli acconti

E' allo studio dell'Amministrazione finanziaria una serie di novità riguardo, tra l'altro:
- nuova riduzione (sospensione) degli acconti IRES e IRAP di novembre dovuti da imprese, autonomi e professionisti;
- rinvio definitivo a febbraio/marzo per l'approvazione degli studi di settore da utilizzare con la prossima dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2010. Contestualmente, pare allontanarsi l'introduzione della cedolare secca del 20-23% sugli affitti: tale misura, infatti, richiederebbe una iniziale copertura finanziaria al momento difficile da reperire

giovedì 5 novembre 2009

DEDUCIBILITA' SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Deducibilità integrale delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale. L'Ungdcec (comunicato stampa del 03.11.2009) ha chiesto che venga concessa la piena deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per l'aggiornamento professionale obbligatorio. Ha, quindi, chiesto che venga aggiornato l'art. 54 del DPR 917/1986 che, mai rivisto nella parte relativa al sostenimento delle spese per la formazione, è ormai in antitesi rispetto all'impianto generale delle norme che regolamentano l'esercizio delle professioni. Se da un lato i professionisti iscritti ad un albo devono obbligatoriamente  frequentare corsi di aggiornamento sopportandone le spese, dall'altro lato la disciplina fiscale limita alla metà la deducibilità di tali costi presumendo che siano solo parzialmente inerenti all'attività professionale. La parziale inerenza di un costo obbligatorio è una contraddizione in termini che in questo periodo di forte contrazione degli incassi non è più sopportabile dai giovani professionisti che quotidianamente si trovano ad operare per consentire ai clienti il giusto rispetto delle regole.

mercoledì 4 novembre 2009

LE CORREZIONI ALLA MANOVRA: taglio dell'Irap in finanziaria

La partita circa la riduzione dell'Irap continua con un solo punto fermo: il taglio sarà pari ad un importo compreso tra 1 e 1,5 miliardi di Euro. La riduzione dell'imposta potrebbe essere attuata ricorrendo al decreto di fine anno, documento che conterrà anche gli ecoincentivi, compresa la proroga della rottamazione auto e moto, e il credito d'imposta per la ricerca. Il ritocco potrebbe essere inserito anche sotto la forma di un emendamento alla Finanziaria 2010, che a partire da oggi verrà esaminata dal Senato

IN SCADENZA LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI MECCANOGRAFICI

La stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si deve effettuare entro 3 mesi dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.  Per il Modello Unico 2009 (redditi 2008) la data di presentazione essendo stata prevista per il 30.09.2009, la stampa dei registri andrà quindi effettuata entro il 31/12/2009. Queste di seguito le altre scadenze segnalate in Dottrina (Studio Dott. Righetti documento di ottobre 2009):
- Registro beni ammortizzabili – da compilare entro il 30.09.2009;
- registro riepilogativo di magazzino – da compilare entro il 30.09.2009;
- scritture ausiliarie di magazzino – da stampare entro il 31.12.2009;
- libro inventari da redigere entro il 31.12.2009;
- libro giornale – da stampare entro il 31.12.2009;
- scritture ausiliarie di contabilità generale (es. mastrini) – da stampare entro il 31/12/2009;
- registri iva – da stampare entro il 31.12.2009.

lunedì 2 novembre 2009

TREMONTI-TER i beni agevolabili

La Tremonti ter premia in particolar modo il settore meccanico: i beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, sono per la maggior parte macchinari utilizzati dalle imprese manifatturiere. Non sono compresi il comparto degli immobili strumentali, il settore automobilistico e dei mezzi di trasporto, il settore dell'elettronica, compreso l'elettromedicale, quello delle apparecchiature elettriche e quello dei mobili d'arredo. Per accertarsi di poter accedere allo sconto (pari al 50% del costo dell'investimento), bisogna prima confrontare la descrizione del macchinario riportata nella fattura e quanto indicato nella divisione 28 (comprese le decodifiche elaborate dall'Istat). La circolare 44/E ha precisato che è irrilevante il fatto che l'impresa che ha ceduto il bene operi con un codice attività rientrante in questo gruppo. Potrebbe infatti trattarsi di un soggetto che commercializza questi beni o di un'impresa che prevalentemente produce macchinari compresi in altri gruppi.

domenica 1 novembre 2009

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI - Circolare 44 del 27 ottobre 2009

Con la circolare in oggetto, vengono forniti chiarimenti in merito alla fruizione della cosìddetta "Tremonti-ter". In particolare ci si sofferma su quelli che sono gli investimenti agevolabili e la determinazione dell'agevolazione, la possibilità di cumulo con altre agevolazioni e il coordinamento con altre dispsizioni (contribuenti minimi, società non operative e studi di settore).

ACCERTAMENTI: i periodi di imposta in scadenza il 31.12.09

Entro fine anno scatta la decadenza per i periodi di imposta accertabili. La decadenza del periodo di accertamento scatta il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o, in caso di omessa presentazione, il quinto anno successivo. Dopo il 31 dicembre 2009, l'amministrazione non potrà più accertare le dichiarazioni presentate nell'anno 2005 (annualità 2004), ovvero al 2004 (annualità 2003) in caso di omessa presentazione, ed anche di quelle presentate nel 2003 (annualità 2002), o 2002 (annualità 2001) per i soggetti che non hanno usufruito del condono, per i quali era stata prevista una proroga di due anni per i controlli.

IRAP: click day

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28.10.2009, ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale.  Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17.11.2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia il 11.12.2009.  Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso. 

Nuovo calendario di invio delle istanze su base regionale.
E' stato, quindi, ridisegnato su base regionale il calendario di invio delle istanze di rimborso dell'imposta.  E', infatti, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha fissato nuovi termini e modalità per l'erogazione dei rimborsi Irap, alla luce delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria.  E' slittata ulteriormente la data di attivazione della procedura per presentare le istanze di rimborso disciplinata dal passato decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008), che il provvedimento del 12 giugno scorso aveva fissato al 14.09.2009.

Nuova agenda degli invii, scaglionati per regione
Il provvedimento del 28.10.2009 riscrive, quindi, il calendario per la trasmissione delle domande di rimborso dell'imposta regionale, scaglionando gli invii in tempi diversi in base alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale.   L'intento del nuovo "piano di invio" è esclusivamente quello di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione.  In nessun caso l'appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi. Sul fronte dei tempi di trasmissione, le istanze di rimborso i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29.11.2008 alla data di attivazione della procedura per la loro presentazione (secondo il programma allegato al provvedimento) potranno essere inviate entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico. Le altre domande di rimborso, per le quali i termini di presentazione scadono successivamente al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della procedura, potranno essere inviate entro l'ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.

Precedenza nei pagamenti alle annualità più remote
Ai fini del pagamento saranno soddisfatte in prima battuta le richieste di rimborso liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito dello stesso anno d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.  Nel 2011 saranno erogati prima i rimborsi residui relativi alle annualità eventualmente non completate nel 2010 e, qualora i limiti di spesa non consentano di pagare per intero i rimborsi relativi a una determinata annualità, questi saranno erogati ripartendo le disponibilità proporzionalmente tra tutti i contribuenti titolari di un'istanza validamente liquidata dall'Agenzia.

Procedura a prova di tempestività ed equità
La nuova procedura consentirà di utilizzare con la massima tempestività le risorse finanziarie disponibili, garantendone contestualmente anche un'equa ripartizione.  Per l'erogazione dei rimborsi verrà data la precedenza alle annualità meno recenti e soltanto nel 2011, per evitare l'eccessiva frammentazione dei rimborsi anche di modesta entità, nel caso di insufficienza del limite di spesa, si farà ricorso alla ripartizione proporzionale delle somme tra tutti i contribuenti.

giovedì 8 ottobre 2009

Nuovi Obblighi Informativi a carico delle Società

Una nuova normativa europea introduce nuovi obblighi per le imprese relativamente alla comunicazione (art. 42 Legge n. 88/2009, che modifica l'art. 2250 del Codice Civile).
In particolare, le società di capitali, devono pubblicare
sul proprio sito web:

a) la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale : con specifica di quanto effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
c) l'eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

Ciò riguarda non solo i siti web ma anche gli altri spazi elettronici su cui l'Azienda ottiene visibilità, dunque sono inclusi i social networks, i blog e tutti i media elettronici che danno visibilità all'azienda.

Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro

LAVORO: entro il 10 ottobre il pagamento della terza rata dei contributi colf e badanti

Sabato 10 ottobre è l'ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo luglio-agosto-settembre. L'importo dei contributi, da determinare in relazione alla retribuzione e alla durata oraria settimanale, è: retribuzione oraria fino a euro 7,17 – contributo orario euro 1,33; oltre euro 7,17 fino euro 8,75 – contributo orario euro 1,50; oltre euro 8,75 – contributo orario euro 1,83; per rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali – contributo orario euro 0,97 con CUAF, euro 0,96 senza CUAF. Il contributo senza la quota CUAF (Cassa Unica per gli assegni familiari) è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro

mercoledì 7 ottobre 2009

IVA: nuove modalità per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro

A partire dal 2010, il soggetto che vuole utilizzare in compensazione orizzontale un credito Iva di importo superiore ad Euro 15mila, avrà a disposizione due alternative per certificare l'esistenza formale del credito: apposizione del visto di conformità, oppure la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore contabile, il quale deve attestare il fatto di aver eseguito gli stessi controlli stabiliti per il rilascio del visto di conformità.

lunedì 5 ottobre 2009

TREMONTI-ter - attesi chiarimenti

Attesi chiarimenti sull'applicazione della Tremonti ter. E' programmata a breve una circolare delle Entrate che affronti alcuni dubbi operativi. In particolare ci si concentra sulla tipologia dei macchinari e attrezzature agevolabili, sulla spettanza dell'agevolazione anche per i beni acquistati in leasing, sulle costruzioni in economia, riferite alla realizzazione interna dei beni strumentali, ed infine della revisione di beni già posseduti, che grazie ad interventi radicali possono essere considerati nuovi. I tempi sono stretti visto che, se si vuole usufruire del bonus alla prima scadenza (16 giugno 2010), le imprese devono concludere le acquisizioni dei beni entro questo trimestre, al 31 dicembre 2009.

venerdì 2 ottobre 2009

SPESE DI RAPPRESENTANZA e VITTO E ALLOGGIO - trattamento Iva e imposte dirette

Il Dl 112/2008 convertito nella legge 133/2008 (la c.d. Manovra Estiva) riscrive l'intera normativa applicabile alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Le modifiche alla disciplina riguardano sia l'Iva assolta su tali prestazioni sia la deducibilità dei costi sostenuti ai fini delle imposte dirette. La norma prevede, inoltre, una diversa applicazione temporale: l'Iva assolta diventerà detraibile dal 1° settembre 2008 mentre le modifiche alla deducibilità ai fini delle imposte dirette si applicheranno dal 1° gennaio 2009 (e quindi per il periodo d'imposta 2009 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare).

IVA

L'articolo 19 bis1 del DPR 633/1972 prevedeva che "Salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone".

L'articolo 83, commi 28 bis e 28 ter , del Dl 112/2008 abroga la parte relativa alla indetraibilità dell'Iva connessa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazioni di alimenti e bevande. L'imposta diventa, quindi, totalmente detraibile anche quando non relativa alle spese inerenti la partecipazioni a mostre e convegni, congressi e simili per le prestazioni fruite durante tali manifestazioni (modifica che era stata introdotta con la Finanziaria 2007). La detraibilità dell'Iva sarà possibile per le prestazioni ricevute dopo il 1° settembre 2008.

Si tratta di una importante novità che rivoluzionerà integralmente il sistema oggi utilizzato, basato sul rilascio della ricevuta fiscale, che veniva registrata in prima nota e non nel registro delle fatture d'acquisto.

D'ora in poi gli esercenti prestazioni alberghiere, di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande dovranno adoperarsi al fine di poter emettere la fattura relativa alla prestazione effettuata, adeguando l'apparato organizzativo e contabile alle richieste dei clienti. Il DPR 633/1972 prevede che per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande la fattura venga emessa solo su richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Momento che coincide, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, all'atto dell'emissione della fattura o del pagamento parziale. In questi due ultime fattispecie l'operazione si considera eseguita per il solo importo fatturato o pagato.

Quanto agli adempimenti contabili e fiscali si fanno le seguenti osservazioni. In primis la fattura rilasciata dal gestore deve indicare il nominativo dell'azienda nonché del dipendente (ma anche del collaboratore coordinato e continuativo o del lavoratore a progetto).

Proprio su questo punto la circolare 53/E del 2008 richiedeva che la fattura dovesse essere intestata sia al soggetto committente del servizio sia il soggetto che effettivamente avesse fruito del servizio. Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria con nota del 7 ottobre 2008 è ritornata nel merito precisando che il requisito della contestazione della fattura può essere soddisfatto anche qualora i nominativi di coloro che hanno beneficiato della prestazione risultino da apposita nota predisposta successivamente e conservata unitamente alla fattura.

Tale indicazione garantisce, anche in fase di accertamento, l'inerenza della spese in quanto legata al personale addetto all'attività. Proprio su tale affermazione occorre precisare che non tutte le spese di vitto e alloggio sono detraibili/deducibili: assume un ruolo decisivo e insuperabile l'inerenze delle spese con l'attività esercitata. Principio dal quale non si può sfuggire neanche in questa fattispecie. Restano pertanto escluse le spese sostenute in occasione di cerimonie di laurea, cresime e altre occasioni spirituali e di mondanità.

Il dipendente dovrà poi predisporre una nota spese che allegherà alla fattura ricevuta; il datore di lavorò provvederà a liquidare le spese sostenute dal lavoratore, inserirle nel cedolino mensile nonché provvederà a trasmettere il documento fiscale consegnatoli al responsabile contabile che lo registrerà nel registro acquisti, detraendo l'imposta. A tal fine la Circolare 53/E del 2008 precisa come le fatture ricevute potranno essere registrate cumulativamente attraverso la predisposizione di un documento riepilogativo. L'articolo 6 del D.P.R. 695 del 1996 consente, infatti, di inserire in un documento riepilogativo le fatture d'acquisto di importo non superiore a euro 154,94 riguardanti le prestazioni fruite nel mese di riferimento: a queste verrà dato un numero di protocollo interno (diverso da quello Iva) e il documento verrà nel registro degli acquisti entro gli ordinari termini di registrazione.

Il tutto sarà senz'altro occasione per una nuova organizzazione del reparto amministrativo/contabile delle grandi aziende, le quali a fronte dei benefici dovranno sostenere costi di adeguamento/implementazione strutturale.

Non è un caso che grandi multinazionale abbiano già fatto sapere che rinunceranno a tale possibilità fiscale in quanto i benefici stimati non superano i costi organizzativi e infrastrutturali.

Le modifiche non riguardano le spese di rappresentanza, per le quali l'articolo 19 bis1, lettera h), prevede la indetraibile dell'Iva. Per spese di rappresentanza debbono intendersi quelle definite tali ai fini delle imposte sui redditi.

IMPOSTE DIRETTE

La manovra estiva introduce un'altra novità strettamente collegata alla perdita di gettito erariale derivante dalla detraibilità dell'Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio. Il Dl 112 riduce al 75% la deducibilità di detti costi ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione dell'Irap che dal 2008 è, per le società di capitali e gli enti commerciali, legata ai dati contabili e non ai valori fiscalmente rilevanti per l'Ires, mentre per le società di persone e le ditte individuali continuano ad avere rilevanza i valori fiscali, salvo esplicita opzione da esercitarsi entro il 31 ottobre 2008 per quelle in contabilità ordinaria. La stretta fiscale si applica anche agli esercenti arti e professioni.

Tale modifica si è resa necessaria per poter realizzare la modifica ai fini dell'Iva, come caldeggiato dalle Autorità dell'Unione Europea che aveva attivato la procedura di infrazione dell'Italia rispetto la normativa comunitaria. Tuttavia tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, dopo, quindi, l'entrata in vigore della detraibilità Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande.

La nuova disciplina fa salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 3, del Tuir secondo cui "Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero".

Sono quindi integralmente deducibili le spese sostenute dai dipendenti e dagli amministratori mentre quelle sostenute dai soci (non amministratori) di società di persone sono deducibili nella misura ridotta del 75%.

SPESE DI RAPPRESENTANZA:

Il Decreto individua nella "gratuità" (e, quindi, nell'assenza di contropartita) delle spese di rappresentanza il loro carattere essenziale e specifica, poi, i criteri in base ai quali le stesse possono considerarsi "inerenti".Per aiutare il contribuente ad individuare meglio la tipologia di spesa, è fornita un'elencazione di alcune fattispecie qualificabili come "spese di rappresentanza", fattispecie per le quali si presumono sussistere i requisiti descritti, rientrando automaticamente nella nuova disciplina

Tali fattispecie riguardano:
a) viaggi turistici in cui sia svolta attività promozionale;
b) eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o festività;
c) le spese sostenute per intrattenimenti in occasione della inaugurazione di nuove sedi dell'impresa ovvero di nuovi uffici o stabilimenti;
d) eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui è svolta attività promozionale dei beni e servizi prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, finalizzata ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali.

Sono di rappresentanza, inoltre, le spese, per beni o servizi distribuiti gratuitamente e i contributi per organizzare convegni.


Il Decreto prevede limiti massimi di deducibilità delle spese di rappresentanza calcolati in funzione del volume dei ricavi o degli altri proventi dell'attività caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il calcolo dell'importo massimo deducibile si effettua applicando le seguenti percentuali:
- 1,3 % dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- 0,1 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.

BENI valore inferiore a 50 euro : sono deducibili al 100% le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50.


SPESE DI OSPITALITA':


Il Decreto offre un'elencazione di fattispecie non qualificabili come spese di rappresentanza: si tratta, in particolare, delle cosidette spese per"ospitalità clienti", che, quindi, rimangono estranee al nuovo regime.
Le disposizioni del Decreto attuativo hanno cura di tutelare le esigenze di controllo del fisco, richiedendo all'impresa il rispetto di più stringenti oneri documentali. La deducibilità di tali spese è, infatti, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche:

- le generalità dei soggetti ospitati;

- la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione;

- la natura dei costi sostenuti.
Va inoltre precisato che le spese per "ospitalità clienti", anche se non soggette ai limiti di deducibilità previsti dal Decreto, potrebbero risultare, comunque, non integralmente deducibili in base ad altre disposizioni di legge.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 2009 le spese di vitto e alloggio potranno essere dedotte nella misura del 75%, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 (c.d. "Manovra estiva 2008")
L'Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie di spese di rappresentanza indicate nel comma 1: a) dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta; b) dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità; c) dell'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 €; d) dell'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, la manovra lascia inalterato il tetto del 2%, dei compensi percepiti, alla deducibilità degli oneri di vitto e alloggio. A questo si aggiunge la riduzione della deducibilità, fissata ora al 75%. In altre parole le tali spese sono deducibili nella misura del 75% del loro costo entro l'ammontare massimo del 2% del compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Nessuna modifica viene apportata alla deducibilità delle spese di rappresentanza: queste continueranno ad essere deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti. Inoltre, sempre la Circolare 53/E prevede espressamente che "Considerato che la disposizione che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza". In tal caso si applica il minor limite del 1% previsto per le spese di rappresentanza.

Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a mostre e convegni saranno deducibili nella misura del 50% calcolato a sua volta sul 75% del loro ammontare.

Per i professionisti occorre approfondire il meccanismo di rimborso da parte del committente, cioè come deve materialmente svilupparsi il rimborso delle spese a favore del committente che le ha sostenute in nome proprio ma per conto del professionista.

In tal caso vi è un unico modus operandi che permette la deducibilità integrale, e non al 2%, delle spese sostenute dal committente e addebitate dal professionista nella sua parcella:

- il committente sostiene le spese e provvede a ribaltarle al professionista mediante l'emissione da parte dell'esercente di una fattura a lui intestata (coinntestata con il committente), ; il professionista deduce integralmente tale importo e poi emette regolare fattura nei confronti del committente per l'opera prestata, addebitando il rimborso delle spese. Il pagamento della fattura emessa dal committente per le spese anticipate verrà saldata, di regola, per compensazione al momento del pagamento della parcella.

Il comma 5 dell'articolo 54 del Tuir prevede infatti la deduzione integrale delle spese "sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in fattura". Tale meccanismo è finalizzato ad evitare una disparità di trattamento ai fini reddituali: infatti se ciò non fosse possibile il professionista dedurrebbe solo il 75% (entro il limite del 2% dei compensi percepiti) delle spese anticipate dal committente, ma verrebbe tassato interamente all'atto dell'addebito di tali spese nella relativa parcella.


mercoledì 23 settembre 2009

FINANZIARIA 2010: sulle ristrutturazione Iva agevolata permanente

La Finanziaria 2010 consolida il regime agevolato dell'Iva 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. La misura sarebbe decaduta il prossimo anno. Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a condizione che non costituiscano "una parte significativa del valore complessivo della prestazione". In tal senso sono considerati significativi: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza; su questi beni l'Iva 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

L’INPS procede a recuperare le detrazioni se manca la dichiarazione

L'INPS ha comunicato che con la rata di ottobre procederà con le operazioni di recupero delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni non giustificate dall'apposito modello Detr.  Infatti, dal 01.01.2008 la richiesta per ottenere le detrazioni deve essere presentata annualmente al proprio sostituto d'imposta.  Per tale finalità, nello scorso mese di febbraio 2009, l'Istituto previdenziale ha infatti inviato il modello in oggetto a tutti i pensionati invitando i destinatari a restituirlo entro il 30.06.2009.  Adesso l'INPS, dopo avere effettuato le opportune verifiche, procederà con il recupero delle detrazioni concesse che non trovano giustificazione causa mancanza di apposita dichiarazione. Resta la possibilità per il contribuente di potere richiedere tali detrazioni, in presenza dei necessari requisiti, entro il periodo delle operazioni di conguaglio di fine anno.

martedì 22 settembre 2009

INPS: la mancata presentazione dei modelli RED

In azione le verifiche sui dati reddituali dei pensionati. Possibile sospensione delle prestazioni per i soggetti che non hanno fornito la documentazione richiesta dall'Istituto. Nel messaggio 20750 si avvisano coloro che, in riferimento ai RED 2008 e REDEST 2006, 2007, 2008, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione: entro il prossimo sabato, 26 settembre 2009, saranno individuati gli inadempienti e ne verrà sospesa la prestazione collegata al reddito (trattamento minimo e maggiorazione sociale).

FINANZIARIA 2010: nella bozza si prorogano al 2012 le detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia

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Nella bozza della Finanziaria 2010 si estendono fino al 2012 le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e anche per l'acquisto di immobili già ristrutturati. La previsione contenuta in uno dei commi dell'articolo due, interessa anche l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori. La misura avrà un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014.

giovedì 10 settembre 2009

CAMBIALI: dal 6/12/09 si cambia

A partire dal 6/12 prossimo, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i figlietti per cambiali andranno definitivamente in soffitta lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai da utilizzare unitamente agli appositi foglietti in distribuzione nelle tabaccherie, privi di valore.

mercoledì 9 settembre 2009

Posta elettronica certificata per i professionisti: Si avvicina il termine

Rammentiamo ai professionisti iscritti in albi e collegi come la legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/08 (anticrisi), abbia introdotto l'obbligo per i professionisti, già dal mese di novembre 2009 di dotarsi di casella Pec (posta elettronica certificata) da utilizzare per dialogare con le Pubbliche amministrazioni.
Tale casella di posta elettronica certificata, avente valore legale di raccomandata (PEC) può essere richiesta allo Studio.

 

Indicazioni obbligatorie nella corrispondenza delle società: Sanzioni più severe in arrivo

La legge Comunitaria per il 2008 ha aumentato le sanzioni pecuniarie per l'omessa indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società e sui siti web della sede, del capitale, dell'eventuale messa in liquidazione o dell'eventuale unicità del socio.

 

martedì 8 settembre 2009

SCHEDA DI TRASPORTO

Autotrasporto di merci per conto terzi: Il committente ed il trasportatore hanno l'obbligo di compilare la Scheda di Trasporto


Il committente che deve spedire merci (magari ai propri clienti e per tali fini incarica un vettore), e nei casi previsti  il trasportatore (ad es. in caso di variazione di destinazione del luogo della consegna), devono compilare la scheda di trasporto. In alternativa, l'imprenditore (committente) che incarica un vettore (stipulando un contratto di autotrasporto per c/terzi) può comunque utilizzare un documento equipollente (es. D.D.T.) purché contenga i dati essenziali previsti per la scheda di trasporto. Il D.M. 30.06.2009, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 04.7.2009, in vigore dal 19.07.2009 ha, infatti, emanato le disposizioni attuative della "scheda di trasporto". Ciò per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di  merci per conto di terzi (in particolare, l'art. 7-bis del DLgs. n. 286/2005, inserito dall'art. 3 del DLgs. n. 214/2008, ha istituito un documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, c.d. "scheda di trasporto"). La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta dal committente o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documenti, il vettore ovvero il conducente possono intervenire sul documento di trasporto mediante annotazione di tali variazioni nell'apposito spazio riservato alle "osservazioni varie".  Il documento, deve essere conservato in originale, dal vettore e dal conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto.  Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico il committente può compilare una unica scheda di trasporto con l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, oppure più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.


Sanzioni
Il comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 dispone, per il committente inadempiente (e per il conducente o vettore che non effettua le eventuali variazioni) l'applicazione della pesante sanzione amministrativa che va da 600,00 a 1.800,00 euro.


Documenti equipollenti alla scheda di trasporto
L'art. 3 del D.M. n. 554/2009 ha individuato i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto purchè integrati con i dati previsti dalla scheda stessa.  Per tale fine, vengono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
- la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
- il documento di trasporto (DDT), previsto dal D.P.R. n. 472/1996 opportunamento integrato con i contenuti di cui al paragrafo successivo (v. contenuto della scheda di trasporto)
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
-il documento di cabotaggio, di cui al DM 03.04.2009;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009. I documenti equipollenti devono, quindi, contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.


Contenuto della scheda di trasporto
La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi (denominazione dell'impresa di trasporto, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori);
- dati del committente il trasporto identificato come impresa o la persona giuridica che stipula, o in nome della quale è stipulato, il contratto di trasporto col vettore (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del caricatore vale a dire l'impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del proprietario della merce;
- eventuali dichiarazioni, da compilare nei casi un cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce evidenziando le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.
- dati della merce trasportata quali: tipologia, vale a dire tipo di merce evidenziando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.), quantità/peso se trattasi di merce confezionata in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo, ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg; luogo di carico e luogo di scarico;
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- firma.


Esonero
L'art. 4 del D.M. 554/2009 stabilisce che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto, inoltre, i trasporti di collettame (presenza di più partite di piccola entità anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore) che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

 

 

Ravvedimento operoso versamenti imposte

Schema delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso

  • 2,50 %  dell'importo omesso, in caso di ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
  • 3,00 % dell'importo omesso in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza ordinaria;
  • Pagamento degli interessi legali sui tributi non pagati per il periodo di tempo che va dal termine di scadenza dei tributi oggetto del ravvedimento sino al ravvedimento operoso, al tasso annuo del 3%, equivalente allo 0,25% su base mensile.

 

lunedì 7 settembre 2009

CASSAZIONE: bocciato l'accertamento fondato solo su medie di settore

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18020/09, si è espressa in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa; in tale ambito, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che i valori percentuali medi del settore costituiscono non già un fatto noto storicamente verificato ma il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che stabilisce solamente una regola di esperienza, la quale, da sola, non può fungere da parametro incontrovertibile sulla redditività dell'impresa accertata.

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI

Entro il 30 Settembre 2009 è possibile regolarizzare la posizione di "Colf e Badanti" già impiegate alla data del 1/4/2009, ed ancora in forza.
Per svolgere la pratica dovrete farci pervenire, entro il 15 settembre 2009 tutta la documentazione necessaria per la redazione della pratica.

domenica 6 settembre 2009

otto per mille e cinque per mille

Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione all'agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2008. E' ancora possibile indicare i beneficiari dell'8 per mille e del 5 per mille dell'imposta dovuta (irpef) senza alcun aggravio, contattando lo studio.

CALDAIE E 55%

Cambia la procedura per chi vuole benficiare della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. L'articolo 31 della legge 99/2009 in vigore dal 15 agosto abolisce l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica.

In attesa di chiarimenti l'Enea precisa che chi ha ultimato i lavori prima del 15 agosto è tenuto a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre chi li completerà dal 15 agosto in poi dovrà compilare e inviare all'Enea solo l'allegato E tramite il sito http://finanziaria2009.acs.enea.it

Qualora il sito non fosse ancora attrezzato per l'invio l'Enea accetterà anche una semplice raccomandata

 

Tremonti ter

Il risparmio fiscale della Tremonti-ter può arrivare fino al 68,75%, e ciò grazie al cumulo con altre agevolazioni. La nuova Tremonti è operativa dallo scorso luglio, restano ancora quattro mesi alle imprese interessate per programmare gli investimenti. Alcuni beni agevolabili, compresi nella tabella Ateco 2007, si prestano a incroci di incentivi: è il caso, ad esempio, dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso industriale, o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale. In attesa di un intervento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, e rifacendosi alle circolari esplicative delle precedenti Tremonti, si ritiene consentita la sovrapposizione dei due incentivi: la nuova Tremonti-ter, e la detrazione per bonus energetico del 55%, la prima non esclude la seconda, e viceversa. Per effetto della combinazione percentuale dei valori agevolabili, si arriva pertanto a un risparmio pari al 68,75%.