Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.
visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/
giovedì 17 dicembre 2009
REDDITOMETRO al restyling
ACCONTO IVA 28 dicembre
STUDI DI SETTORE: serve la prova
TASSO LEGALE DI INTERESSE (2010)
venerdì 11 dicembre 2009
FINANZIARIA 2010: alcune delle novità previste
DURC: quando la posizione è irregolare
giovedì 19 novembre 2009
LAVORO: incentivi per chi assume
venerdì 13 novembre 2009
IRPEF: approvato il dl per la riduzione dell'acconto di novembre
giovedì 12 novembre 2009
IMPOSTE SUI REDDITI: Probabile nuova riduzione degli acconti
- nuova riduzione (sospensione) degli acconti IRES e IRAP di novembre dovuti da imprese, autonomi e professionisti;
- rinvio definitivo a febbraio/marzo per l'approvazione degli studi di settore da utilizzare con la prossima dichiarazione dei redditi, mod. UNICO 2010. Contestualmente, pare allontanarsi l'introduzione della cedolare secca del 20-23% sugli affitti: tale misura, infatti, richiederebbe una iniziale copertura finanziaria al momento difficile da reperire
giovedì 5 novembre 2009
DEDUCIBILITA' SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE
mercoledì 4 novembre 2009
LE CORREZIONI ALLA MANOVRA: taglio dell'Irap in finanziaria
IN SCADENZA LA STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI MECCANOGRAFICI
- Registro beni ammortizzabili – da compilare entro il 30.09.2009;
- registro riepilogativo di magazzino – da compilare entro il 30.09.2009;
- scritture ausiliarie di magazzino – da stampare entro il 31.12.2009;
- libro inventari da redigere entro il 31.12.2009;
- libro giornale – da stampare entro il 31.12.2009;
- scritture ausiliarie di contabilità generale (es. mastrini) – da stampare entro il 31/12/2009;
- registri iva – da stampare entro il 31.12.2009.
lunedì 2 novembre 2009
TREMONTI-TER i beni agevolabili
domenica 1 novembre 2009
DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI - Circolare 44 del 27 ottobre 2009
Con la circolare in oggetto, vengono forniti chiarimenti in merito alla fruizione della cosìddetta "Tremonti-ter". In particolare ci si sofferma su quelli che sono gli investimenti agevolabili e la determinazione dell'agevolazione, la possibilità di cumulo con altre agevolazioni e il coordinamento con altre dispsizioni (contribuenti minimi, società non operative e studi di settore).
ACCERTAMENTI: i periodi di imposta in scadenza il 31.12.09
Entro fine anno scatta la decadenza per i periodi di imposta accertabili. La decadenza del periodo di accertamento scatta il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o, in caso di omessa presentazione, il quinto anno successivo. Dopo il 31 dicembre 2009, l'amministrazione non potrà più accertare le dichiarazioni presentate nell'anno 2005 (annualità 2004), ovvero al 2004 (annualità 2003) in caso di omessa presentazione, ed anche di quelle presentate nel 2003 (annualità 2002), o 2002 (annualità 2001) per i soggetti che non hanno usufruito del condono, per i quali era stata prevista una proroga di due anni per i controlli.
IRAP: click day
Nuovo calendario di invio delle istanze su base regionale.
E' stato, quindi, ridisegnato su base regionale il calendario di invio delle istanze di rimborso dell'imposta. E', infatti, sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha fissato nuovi termini e modalità per l'erogazione dei rimborsi Irap, alla luce delle segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria. E' slittata ulteriormente la data di attivazione della procedura per presentare le istanze di rimborso disciplinata dal passato decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008), che il provvedimento del 12 giugno scorso aveva fissato al 14.09.2009.
Nuova agenda degli invii, scaglionati per regione
Il provvedimento del 28.10.2009 riscrive, quindi, il calendario per la trasmissione delle domande di rimborso dell'imposta regionale, scaglionando gli invii in tempi diversi in base alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. L'intento del nuovo "piano di invio" è esclusivamente quello di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione. In nessun caso l'appartenenza a una regione per cui la procedura sarà attivata successivamente rispetto ad altre potrà penalizzare la tempistica di erogazione dei rimborsi. Sul fronte dei tempi di trasmissione, le istanze di rimborso i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29.11.2008 alla data di attivazione della procedura per la loro presentazione (secondo il programma allegato al provvedimento) potranno essere inviate entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico. Le altre domande di rimborso, per le quali i termini di presentazione scadono successivamente al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della procedura, potranno essere inviate entro l'ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.
Precedenza nei pagamenti alle annualità più remote
Ai fini del pagamento saranno soddisfatte in prima battuta le richieste di rimborso liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito dello stesso anno d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione. Nel 2011 saranno erogati prima i rimborsi residui relativi alle annualità eventualmente non completate nel 2010 e, qualora i limiti di spesa non consentano di pagare per intero i rimborsi relativi a una determinata annualità, questi saranno erogati ripartendo le disponibilità proporzionalmente tra tutti i contribuenti titolari di un'istanza validamente liquidata dall'Agenzia.
Procedura a prova di tempestività ed equità
La nuova procedura consentirà di utilizzare con la massima tempestività le risorse finanziarie disponibili, garantendone contestualmente anche un'equa ripartizione. Per l'erogazione dei rimborsi verrà data la precedenza alle annualità meno recenti e soltanto nel 2011, per evitare l'eccessiva frammentazione dei rimborsi anche di modesta entità, nel caso di insufficienza del limite di spesa, si farà ricorso alla ripartizione proporzionale delle somme tra tutti i contribuenti.
giovedì 8 ottobre 2009
Nuovi Obblighi Informativi a carico delle Società
sul proprio sito web:
a) la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale : con specifica di quanto effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
c) l'eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Ciò riguarda non solo i siti web ma anche gli altri spazi elettronici su cui l'Azienda ottiene visibilità, dunque sono inclusi i social networks, i blog e tutti i media elettronici che danno visibilità all'azienda.
Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro
LAVORO: entro il 10 ottobre il pagamento della terza rata dei contributi colf e badanti
mercoledì 7 ottobre 2009
IVA: nuove modalità per la compensazione dei crediti superiori a 15.000 euro
lunedì 5 ottobre 2009
TREMONTI-ter - attesi chiarimenti
venerdì 2 ottobre 2009
SPESE DI RAPPRESENTANZA e VITTO E ALLOGGIO - trattamento Iva e imposte dirette
IVA
L'articolo 19 bis1 del DPR 633/1972 prevedeva che "Salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone".
L'articolo 83, commi 28 bis e 28 ter , del Dl 112/2008 abroga la parte relativa alla indetraibilità dell'Iva connessa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazioni di alimenti e bevande. L'imposta diventa, quindi, totalmente detraibile anche quando non relativa alle spese inerenti la partecipazioni a mostre e convegni, congressi e simili per le prestazioni fruite durante tali manifestazioni (modifica che era stata introdotta con la Finanziaria 2007). La detraibilità dell'Iva sarà possibile per le prestazioni ricevute dopo il 1° settembre 2008.
Si tratta di una importante novità che rivoluzionerà integralmente il sistema oggi utilizzato, basato sul rilascio della ricevuta fiscale, che veniva registrata in prima nota e non nel registro delle fatture d'acquisto.
D'ora in poi gli esercenti prestazioni alberghiere, di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande dovranno adoperarsi al fine di poter emettere la fattura relativa alla prestazione effettuata, adeguando l'apparato organizzativo e contabile alle richieste dei clienti. Il DPR 633/1972 prevede che per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande la fattura venga emessa solo su richiesta del cliente e non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Momento che coincide, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, all'atto dell'emissione della fattura o del pagamento parziale. In questi due ultime fattispecie l'operazione si considera eseguita per il solo importo fatturato o pagato.
Quanto agli adempimenti contabili e fiscali si fanno le seguenti osservazioni. In primis la fattura rilasciata dal gestore deve indicare il nominativo dell'azienda nonché del dipendente (ma anche del collaboratore coordinato e continuativo o del lavoratore a progetto).
Proprio su questo punto la circolare 53/E del 2008 richiedeva che la fattura dovesse essere intestata sia al soggetto committente del servizio sia il soggetto che effettivamente avesse fruito del servizio. Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria con nota del 7 ottobre 2008 è ritornata nel merito precisando che il requisito della contestazione della fattura può essere soddisfatto anche qualora i nominativi di coloro che hanno beneficiato della prestazione risultino da apposita nota predisposta successivamente e conservata unitamente alla fattura.
Tale indicazione garantisce, anche in fase di accertamento, l'inerenza della spese in quanto legata al personale addetto all'attività. Proprio su tale affermazione occorre precisare che non tutte le spese di vitto e alloggio sono detraibili/deducibili: assume un ruolo decisivo e insuperabile l'inerenze delle spese con l'attività esercitata. Principio dal quale non si può sfuggire neanche in questa fattispecie. Restano pertanto escluse le spese sostenute in occasione di cerimonie di laurea, cresime e altre occasioni spirituali e di mondanità.
Il dipendente dovrà poi predisporre una nota spese che allegherà alla fattura ricevuta; il datore di lavorò provvederà a liquidare le spese sostenute dal lavoratore, inserirle nel cedolino mensile nonché provvederà a trasmettere il documento fiscale consegnatoli al responsabile contabile che lo registrerà nel registro acquisti, detraendo l'imposta. A tal fine la Circolare 53/E del 2008 precisa come le fatture ricevute potranno essere registrate cumulativamente attraverso la predisposizione di un documento riepilogativo. L'articolo 6 del D.P.R. 695 del 1996 consente, infatti, di inserire in un documento riepilogativo le fatture d'acquisto di importo non superiore a euro 154,94 riguardanti le prestazioni fruite nel mese di riferimento: a queste verrà dato un numero di protocollo interno (diverso da quello Iva) e il documento verrà nel registro degli acquisti entro gli ordinari termini di registrazione.
Il tutto sarà senz'altro occasione per una nuova organizzazione del reparto amministrativo/contabile delle grandi aziende, le quali a fronte dei benefici dovranno sostenere costi di adeguamento/implementazione strutturale.
Non è un caso che grandi multinazionale abbiano già fatto sapere che rinunceranno a tale possibilità fiscale in quanto i benefici stimati non superano i costi organizzativi e infrastrutturali.
Le modifiche non riguardano le spese di rappresentanza, per le quali l'articolo 19 bis1, lettera h), prevede la indetraibile dell'Iva. Per spese di rappresentanza debbono intendersi quelle definite tali ai fini delle imposte sui redditi.
IMPOSTE DIRETTE
La manovra estiva introduce un'altra novità strettamente collegata alla perdita di gettito erariale derivante dalla detraibilità dell'Iva sulle prestazioni di vitto e alloggio. Il Dl 112 riduce al 75% la deducibilità di detti costi ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione dell'Irap che dal 2008 è, per le società di capitali e gli enti commerciali, legata ai dati contabili e non ai valori fiscalmente rilevanti per l'Ires, mentre per le società di persone e le ditte individuali continuano ad avere rilevanza i valori fiscali, salvo esplicita opzione da esercitarsi entro il 31 ottobre 2008 per quelle in contabilità ordinaria. La stretta fiscale si applica anche agli esercenti arti e professioni.
Tale modifica si è resa necessaria per poter realizzare la modifica ai fini dell'Iva, come caldeggiato dalle Autorità dell'Unione Europea che aveva attivato la procedura di infrazione dell'Italia rispetto la normativa comunitaria. Tuttavia tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009, dopo, quindi, l'entrata in vigore della detraibilità Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande.
La nuova disciplina fa salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 3, del Tuir secondo cui "Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero".
Sono quindi integralmente deducibili le spese sostenute dai dipendenti e dagli amministratori mentre quelle sostenute dai soci (non amministratori) di società di persone sono deducibili nella misura ridotta del 75%.
SPESE DI RAPPRESENTANZA:
Il Decreto individua nella "gratuità" (e, quindi, nell'assenza di contropartita) delle spese di rappresentanza il loro carattere essenziale e specifica, poi, i criteri in base ai quali le stesse possono considerarsi "inerenti".Per aiutare il contribuente ad individuare meglio la tipologia di spesa, è fornita un'elencazione di alcune fattispecie qualificabili come "spese di rappresentanza", fattispecie per le quali si presumono sussistere i requisiti descritti, rientrando automaticamente nella nuova disciplina
Tali fattispecie riguardano:
a) viaggi turistici in cui sia svolta attività promozionale;
b) eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali o festività;
c) le spese sostenute per intrattenimenti in occasione della inaugurazione di nuove sedi dell'impresa ovvero di nuovi uffici o stabilimenti;
d) eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui è svolta attività promozionale dei beni e servizi prodotti dall'impresa;
e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, finalizzata ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali.
Sono di rappresentanza, inoltre, le spese, per beni o servizi distribuiti gratuitamente e i contributi per organizzare convegni.
Il Decreto prevede limiti massimi di deducibilità delle spese di rappresentanza calcolati in funzione del volume dei ricavi o degli altri proventi dell'attività caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il calcolo dell'importo massimo deducibile si effettua applicando le seguenti percentuali:
- 1,3 % dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- 0,1 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.
BENI valore inferiore a 50 euro : sono deducibili al 100% le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore ad euro 50.
SPESE DI OSPITALITA':
Il Decreto offre un'elencazione di fattispecie non qualificabili come spese di rappresentanza: si tratta, in particolare, delle cosidette spese per"ospitalità clienti", che, quindi, rimangono estranee al nuovo regime.
Le disposizioni del Decreto attuativo hanno cura di tutelare le esigenze di controllo del fisco, richiedendo all'impresa il rispetto di più stringenti oneri documentali. La deducibilità di tali spese è, infatti, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche:
- le generalità dei soggetti ospitati;
- la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione;
- la natura dei costi sostenuti.
Va inoltre precisato che le spese per "ospitalità clienti", anche se non soggette ai limiti di deducibilità previsti dal Decreto, potrebbero risultare, comunque, non integralmente deducibili in base ad altre disposizioni di legge.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 2009 le spese di vitto e alloggio potranno essere dedotte nella misura del 75%, ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR, come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 (c.d. "Manovra estiva 2008")
L'Agenzia delle Entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie di spese di rappresentanza indicate nel comma 1: a) dell'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta; b) dell'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità; c) dell'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 €; d) dell'ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.
Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, la manovra lascia inalterato il tetto del 2%, dei compensi percepiti, alla deducibilità degli oneri di vitto e alloggio. A questo si aggiunge la riduzione della deducibilità, fissata ora al 75%. In altre parole le tali spese sono deducibili nella misura del 75% del loro costo entro l'ammontare massimo del 2% del compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Nessuna modifica viene apportata alla deducibilità delle spese di rappresentanza: queste continueranno ad essere deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti. Inoltre, sempre la Circolare 53/E prevede espressamente che "Considerato che la disposizione che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza". In tal caso si applica il minor limite del 1% previsto per le spese di rappresentanza.
Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a mostre e convegni saranno deducibili nella misura del 50% calcolato a sua volta sul 75% del loro ammontare.
Per i professionisti occorre approfondire il meccanismo di rimborso da parte del committente, cioè come deve materialmente svilupparsi il rimborso delle spese a favore del committente che le ha sostenute in nome proprio ma per conto del professionista.
In tal caso vi è un unico modus operandi che permette la deducibilità integrale, e non al 2%, delle spese sostenute dal committente e addebitate dal professionista nella sua parcella:
- il committente sostiene le spese e provvede a ribaltarle al professionista mediante l'emissione da parte dell'esercente di una fattura a lui intestata (coinntestata con il committente), ; il professionista deduce integralmente tale importo e poi emette regolare fattura nei confronti del committente per l'opera prestata, addebitando il rimborso delle spese. Il pagamento della fattura emessa dal committente per le spese anticipate verrà saldata, di regola, per compensazione al momento del pagamento della parcella.
Il comma 5 dell'articolo 54 del Tuir prevede infatti la deduzione integrale delle spese "sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in fattura". Tale meccanismo è finalizzato ad evitare una disparità di trattamento ai fini reddituali: infatti se ciò non fosse possibile il professionista dedurrebbe solo il 75% (entro il limite del 2% dei compensi percepiti) delle spese anticipate dal committente, ma verrebbe tassato interamente all'atto dell'addebito di tali spese nella relativa parcella.
mercoledì 23 settembre 2009
FINANZIARIA 2010: sulle ristrutturazione Iva agevolata permanente
La Finanziaria 2010 consolida il regime agevolato dell'Iva 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. La misura sarebbe decaduta il prossimo anno. Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a condizione che non costituiscano "una parte significativa del valore complessivo della prestazione". In tal senso sono considerati significativi: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza; su questi beni l'Iva 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
L’INPS procede a recuperare le detrazioni se manca la dichiarazione
martedì 22 settembre 2009
INPS: la mancata presentazione dei modelli RED
In azione le verifiche sui dati reddituali dei pensionati. Possibile sospensione delle prestazioni per i soggetti che non hanno fornito la documentazione richiesta dall'Istituto. Nel messaggio 20750 si avvisano coloro che, in riferimento ai RED 2008 e REDEST 2006, 2007, 2008, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione: entro il prossimo sabato, 26 settembre 2009, saranno individuati gli inadempienti e ne verrà sospesa la prestazione collegata al reddito (trattamento minimo e maggiorazione sociale).
FINANZIARIA 2010: nella bozza si prorogano al 2012 le detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia
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giovedì 10 settembre 2009
CAMBIALI: dal 6/12/09 si cambia
mercoledì 9 settembre 2009
Posta elettronica certificata per i professionisti: Si avvicina il termine
Indicazioni obbligatorie nella corrispondenza delle società: Sanzioni più severe in arrivo
martedì 8 settembre 2009
SCHEDA DI TRASPORTO
Il committente che deve spedire merci (magari ai propri clienti e per tali fini incarica un vettore), e nei casi previsti il trasportatore (ad es. in caso di variazione di destinazione del luogo della consegna), devono compilare la scheda di trasporto. In alternativa, l'imprenditore (committente) che incarica un vettore (stipulando un contratto di autotrasporto per c/terzi) può comunque utilizzare un documento equipollente (es. D.D.T.) purché contenga i dati essenziali previsti per la scheda di trasporto. Il D.M. 30.06.2009, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 04.7.2009, in vigore dal 19.07.2009 ha, infatti, emanato le disposizioni attuative della "scheda di trasporto". Ciò per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi (in particolare, l'art. 7-bis del DLgs. n. 286/2005, inserito dall'art. 3 del DLgs. n. 214/2008, ha istituito un documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, c.d. "scheda di trasporto"). La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta dal committente o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documenti, il vettore ovvero il conducente possono intervenire sul documento di trasporto mediante annotazione di tali variazioni nell'apposito spazio riservato alle "osservazioni varie". Il documento, deve essere conservato in originale, dal vettore e dal conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico il committente può compilare una unica scheda di trasporto con l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, oppure più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.
Sanzioni
Il comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 dispone, per il committente inadempiente (e per il conducente o vettore che non effettua le eventuali variazioni) l'applicazione della pesante sanzione amministrativa che va da 600,00 a 1.800,00 euro.
Documenti equipollenti alla scheda di trasporto
L'art. 3 del D.M. n. 554/2009 ha individuato i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto purchè integrati con i dati previsti dalla scheda stessa. Per tale fine, vengono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
- la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
- il documento di trasporto (DDT), previsto dal D.P.R. n. 472/1996 opportunamento integrato con i contenuti di cui al paragrafo successivo (v. contenuto della scheda di trasporto)
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
-il documento di cabotaggio, di cui al DM 03.04.2009;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009. I documenti equipollenti devono, quindi, contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.
Contenuto della scheda di trasporto
La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi (denominazione dell'impresa di trasporto, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori);
- dati del committente il trasporto identificato come impresa o la persona giuridica che stipula, o in nome della quale è stipulato, il contratto di trasporto col vettore (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del caricatore vale a dire l'impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del proprietario della merce;
- eventuali dichiarazioni, da compilare nei casi un cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce evidenziando le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.
- dati della merce trasportata quali: tipologia, vale a dire tipo di merce evidenziando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.), quantità/peso se trattasi di merce confezionata in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo, ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg; luogo di carico e luogo di scarico;
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- firma.
Esonero
L'art. 4 del D.M. 554/2009 stabilisce che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto, inoltre, i trasporti di collettame (presenza di più partite di piccola entità anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore) che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
Ravvedimento operoso versamenti imposte
Schema delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso
- 2,50 % dell'importo omesso, in caso di ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- 3,00 % dell'importo omesso in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza ordinaria;
- Pagamento degli interessi legali sui tributi non pagati per il periodo di tempo che va dal termine di scadenza dei tributi oggetto del ravvedimento sino al ravvedimento operoso, al tasso annuo del 3%, equivalente allo 0,25% su base mensile.
lunedì 7 settembre 2009
CASSAZIONE: bocciato l'accertamento fondato solo su medie di settore
REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI
Per svolgere la pratica dovrete farci pervenire, entro il 15 settembre 2009 tutta la documentazione necessaria per la redazione della pratica.
domenica 6 settembre 2009
otto per mille e cinque per mille
CALDAIE E 55%
Cambia la procedura per chi vuole benficiare della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. L'articolo 31 della legge 99/2009 in vigore dal 15 agosto abolisce l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica.
In attesa di chiarimenti l'Enea precisa che chi ha ultimato i lavori prima del 15 agosto è tenuto a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre chi li completerà dal 15 agosto in poi dovrà compilare e inviare all'Enea solo l'allegato E tramite il sito http://finanziaria2009.acs.enea.it
Qualora il sito non fosse ancora attrezzato per l'invio l'Enea accetterà anche una semplice raccomandata