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mercoledì 4 agosto 2010

OBBLIGO COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede nei Paradisi Fiscali dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Immagine FiscoeTasse

A partire dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiato dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. I Paesi indicati nella Black List sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, sebbene una proroga al 31 ottobre dovrebbe essere ufficializzata a breve con un DPCM. L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: - cessioni di beni - acquisti di beni - prestazioni di servi - acquisti di servizi La periodicità sarà pertanto nell'anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all'ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
Secondo il Decreto del 4 maggio 1999 si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Samoa (Indipendent State of Samoa);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu).
Il Decreto del 21 novembre 2001 che ha modificato la Black List
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale);
Andorra;
Anguilla;
Antille Olandesi;
Aruba;
Bahamas;
Barbados;
Barbuda;
Belize;
Bermuda;
Brunei;
Cipro;
Filippine;
Gibilterra;
Gibuti (ex Afar e Issas);
Grenada;
Guatemala;
Guernsey (Isole del Cana);
Hong Kong;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Vergini statunitensi;
Jersey (Isole del Canale);
Kiribati (ex Isole Gilbert);
Libano;
Liberia;
Liechtenstein;
Macao;
Maldive;
Malesia;
Montserrat;
Nauru;
Niue;
Nuova Caledonia;
Oman;
Polinesia francese;
Saint Kitts e Nevis;
Salomone;
Samoa;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Sant'Elena;
Sark (Isole del Canale);
Seychelles;
Singapore;
Tonga;
Tuvalu (ex Isole Ellice);
Vanuatu.

Art. 2
Altri stati a regime agevolato in vigore dal 14/01/2003 sono:
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Art. 3
1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle societa' di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.
 
Dall'elenco sopra riportato, dovranno essere espunti: MALTA e CIPRO