professionalità acquisite e servizi dello studio

  • cessione quote societarie srl
  • consulenza fiscale
  • consulenza diritto societario
  • dichiarazioni redditi, Unico e 730, ICI
  • dichiarazione di successione
  • contabilità imprese e professionisti
  • costituzione di società
  • inizio attività imprese individuali e professionisti
  • formalità registro imprese, albo artigiani, Inps, Inail, Agenzia delle entrate
  • consulenza nel settore immobiliare, mutui
  • assunzioni colf, busta paga e calcolo ferie e contributi
  • servizi informatici condivisi cliente-Studio (software fornito dallo Studio sempre aggiornato e custodia dei dati)
  • stesura del Documento programmatico della sicurezza Dl 196/2003
  • rilascio caselle posta certificata
  • volture catastali e correzione disallineamenti
  • rateazione cartelle esattoriali
  • domiciliazioni
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mercoledì 23 settembre 2009

FINANZIARIA 2010: sulle ristrutturazione Iva agevolata permanente

La Finanziaria 2010 consolida il regime agevolato dell'Iva 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. La misura sarebbe decaduta il prossimo anno. Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a condizione che non costituiscano "una parte significativa del valore complessivo della prestazione". In tal senso sono considerati significativi: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza; su questi beni l'Iva 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

L’INPS procede a recuperare le detrazioni se manca la dichiarazione

L'INPS ha comunicato che con la rata di ottobre procederà con le operazioni di recupero delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni non giustificate dall'apposito modello Detr.  Infatti, dal 01.01.2008 la richiesta per ottenere le detrazioni deve essere presentata annualmente al proprio sostituto d'imposta.  Per tale finalità, nello scorso mese di febbraio 2009, l'Istituto previdenziale ha infatti inviato il modello in oggetto a tutti i pensionati invitando i destinatari a restituirlo entro il 30.06.2009.  Adesso l'INPS, dopo avere effettuato le opportune verifiche, procederà con il recupero delle detrazioni concesse che non trovano giustificazione causa mancanza di apposita dichiarazione. Resta la possibilità per il contribuente di potere richiedere tali detrazioni, in presenza dei necessari requisiti, entro il periodo delle operazioni di conguaglio di fine anno.

martedì 22 settembre 2009

INPS: la mancata presentazione dei modelli RED

In azione le verifiche sui dati reddituali dei pensionati. Possibile sospensione delle prestazioni per i soggetti che non hanno fornito la documentazione richiesta dall'Istituto. Nel messaggio 20750 si avvisano coloro che, in riferimento ai RED 2008 e REDEST 2006, 2007, 2008, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione: entro il prossimo sabato, 26 settembre 2009, saranno individuati gli inadempienti e ne verrà sospesa la prestazione collegata al reddito (trattamento minimo e maggiorazione sociale).

FINANZIARIA 2010: nella bozza si prorogano al 2012 le detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia

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Nella bozza della Finanziaria 2010 si estendono fino al 2012 le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie e anche per l'acquisto di immobili già ristrutturati. La previsione contenuta in uno dei commi dell'articolo due, interessa anche l'applicazione dell'aliquota Iva al 10% sui lavori. La misura avrà un impatto di 324 milioni nel 2012, 743 milioni sia nel 2013 sia nel 2014.

giovedì 10 settembre 2009

CAMBIALI: dal 6/12/09 si cambia

A partire dal 6/12 prossimo, le marche per cambiali in lire, lire-euro ed euro e i figlietti per cambiali andranno definitivamente in soffitta lasciando il posto ai contrassegni telematici emessi dai tabaccai da utilizzare unitamente agli appositi foglietti in distribuzione nelle tabaccherie, privi di valore.

mercoledì 9 settembre 2009

Posta elettronica certificata per i professionisti: Si avvicina il termine

Rammentiamo ai professionisti iscritti in albi e collegi come la legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/08 (anticrisi), abbia introdotto l'obbligo per i professionisti, già dal mese di novembre 2009 di dotarsi di casella Pec (posta elettronica certificata) da utilizzare per dialogare con le Pubbliche amministrazioni.
Tale casella di posta elettronica certificata, avente valore legale di raccomandata (PEC) può essere richiesta allo Studio.

 

Indicazioni obbligatorie nella corrispondenza delle società: Sanzioni più severe in arrivo

La legge Comunitaria per il 2008 ha aumentato le sanzioni pecuniarie per l'omessa indicazione negli atti e nella corrispondenza delle società e sui siti web della sede, del capitale, dell'eventuale messa in liquidazione o dell'eventuale unicità del socio.

 

martedì 8 settembre 2009

SCHEDA DI TRASPORTO

Autotrasporto di merci per conto terzi: Il committente ed il trasportatore hanno l'obbligo di compilare la Scheda di Trasporto


Il committente che deve spedire merci (magari ai propri clienti e per tali fini incarica un vettore), e nei casi previsti  il trasportatore (ad es. in caso di variazione di destinazione del luogo della consegna), devono compilare la scheda di trasporto. In alternativa, l'imprenditore (committente) che incarica un vettore (stipulando un contratto di autotrasporto per c/terzi) può comunque utilizzare un documento equipollente (es. D.D.T.) purché contenga i dati essenziali previsti per la scheda di trasporto. Il D.M. 30.06.2009, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 04.7.2009, in vigore dal 19.07.2009 ha, infatti, emanato le disposizioni attuative della "scheda di trasporto". Ciò per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di  merci per conto di terzi (in particolare, l'art. 7-bis del DLgs. n. 286/2005, inserito dall'art. 3 del DLgs. n. 214/2008, ha istituito un documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, c.d. "scheda di trasporto"). La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta dal committente o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documenti, il vettore ovvero il conducente possono intervenire sul documento di trasporto mediante annotazione di tali variazioni nell'apposito spazio riservato alle "osservazioni varie".  Il documento, deve essere conservato in originale, dal vettore e dal conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto.  Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico il committente può compilare una unica scheda di trasporto con l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, oppure più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.


Sanzioni
Il comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 dispone, per il committente inadempiente (e per il conducente o vettore che non effettua le eventuali variazioni) l'applicazione della pesante sanzione amministrativa che va da 600,00 a 1.800,00 euro.


Documenti equipollenti alla scheda di trasporto
L'art. 3 del D.M. n. 554/2009 ha individuato i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto purchè integrati con i dati previsti dalla scheda stessa.  Per tale fine, vengono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
- la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
- il documento di trasporto (DDT), previsto dal D.P.R. n. 472/1996 opportunamento integrato con i contenuti di cui al paragrafo successivo (v. contenuto della scheda di trasporto)
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
-il documento di cabotaggio, di cui al DM 03.04.2009;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009. I documenti equipollenti devono, quindi, contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.


Contenuto della scheda di trasporto
La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi (denominazione dell'impresa di trasporto, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori);
- dati del committente il trasporto identificato come impresa o la persona giuridica che stipula, o in nome della quale è stipulato, il contratto di trasporto col vettore (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del caricatore vale a dire l'impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del proprietario della merce;
- eventuali dichiarazioni, da compilare nei casi un cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce evidenziando le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.
- dati della merce trasportata quali: tipologia, vale a dire tipo di merce evidenziando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.), quantità/peso se trattasi di merce confezionata in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo, ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg; luogo di carico e luogo di scarico;
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- firma.


Esonero
L'art. 4 del D.M. 554/2009 stabilisce che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto, inoltre, i trasporti di collettame (presenza di più partite di piccola entità anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore) che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

 

 

Ravvedimento operoso versamenti imposte

Schema delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso

  • 2,50 %  dell'importo omesso, in caso di ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
  • 3,00 % dell'importo omesso in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza ordinaria;
  • Pagamento degli interessi legali sui tributi non pagati per il periodo di tempo che va dal termine di scadenza dei tributi oggetto del ravvedimento sino al ravvedimento operoso, al tasso annuo del 3%, equivalente allo 0,25% su base mensile.

 

lunedì 7 settembre 2009

CASSAZIONE: bocciato l'accertamento fondato solo su medie di settore

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18020/09, si è espressa in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa; in tale ambito, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che i valori percentuali medi del settore costituiscono non già un fatto noto storicamente verificato ma il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che stabilisce solamente una regola di esperienza, la quale, da sola, non può fungere da parametro incontrovertibile sulla redditività dell'impresa accertata.

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI

Entro il 30 Settembre 2009 è possibile regolarizzare la posizione di "Colf e Badanti" già impiegate alla data del 1/4/2009, ed ancora in forza.
Per svolgere la pratica dovrete farci pervenire, entro il 15 settembre 2009 tutta la documentazione necessaria per la redazione della pratica.

domenica 6 settembre 2009

otto per mille e cinque per mille

Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione all'agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2008. E' ancora possibile indicare i beneficiari dell'8 per mille e del 5 per mille dell'imposta dovuta (irpef) senza alcun aggravio, contattando lo studio.

CALDAIE E 55%

Cambia la procedura per chi vuole benficiare della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. L'articolo 31 della legge 99/2009 in vigore dal 15 agosto abolisce l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica.

In attesa di chiarimenti l'Enea precisa che chi ha ultimato i lavori prima del 15 agosto è tenuto a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre chi li completerà dal 15 agosto in poi dovrà compilare e inviare all'Enea solo l'allegato E tramite il sito http://finanziaria2009.acs.enea.it

Qualora il sito non fosse ancora attrezzato per l'invio l'Enea accetterà anche una semplice raccomandata

 

Tremonti ter

Il risparmio fiscale della Tremonti-ter può arrivare fino al 68,75%, e ciò grazie al cumulo con altre agevolazioni. La nuova Tremonti è operativa dallo scorso luglio, restano ancora quattro mesi alle imprese interessate per programmare gli investimenti. Alcuni beni agevolabili, compresi nella tabella Ateco 2007, si prestano a incroci di incentivi: è il caso, ad esempio, dell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso industriale, o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale. In attesa di un intervento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, e rifacendosi alle circolari esplicative delle precedenti Tremonti, si ritiene consentita la sovrapposizione dei due incentivi: la nuova Tremonti-ter, e la detrazione per bonus energetico del 55%, la prima non esclude la seconda, e viceversa. Per effetto della combinazione percentuale dei valori agevolabili, si arriva pertanto a un risparmio pari al 68,75%.