La Finanziaria 2010 consolida il regime agevolato dell'Iva 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. La misura sarebbe decaduta il prossimo anno. Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a condizione che non costituiscano "una parte significativa del valore complessivo della prestazione". In tal senso sono considerati significativi: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza; su questi beni l'Iva 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
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mercoledì 23 settembre 2009
L’INPS procede a recuperare le detrazioni se manca la dichiarazione
martedì 22 settembre 2009
INPS: la mancata presentazione dei modelli RED
In azione le verifiche sui dati reddituali dei pensionati. Possibile sospensione delle prestazioni per i soggetti che non hanno fornito la documentazione richiesta dall'Istituto. Nel messaggio 20750 si avvisano coloro che, in riferimento ai RED 2008 e REDEST 2006, 2007, 2008, non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione: entro il prossimo sabato, 26 settembre 2009, saranno individuati gli inadempienti e ne verrà sospesa la prestazione collegata al reddito (trattamento minimo e maggiorazione sociale).
FINANZIARIA 2010: nella bozza si prorogano al 2012 le detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia
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giovedì 10 settembre 2009
CAMBIALI: dal 6/12/09 si cambia
mercoledì 9 settembre 2009
Posta elettronica certificata per i professionisti: Si avvicina il termine
Indicazioni obbligatorie nella corrispondenza delle società: Sanzioni più severe in arrivo
martedì 8 settembre 2009
SCHEDA DI TRASPORTO
Il committente che deve spedire merci (magari ai propri clienti e per tali fini incarica un vettore), e nei casi previsti il trasportatore (ad es. in caso di variazione di destinazione del luogo della consegna), devono compilare la scheda di trasporto. In alternativa, l'imprenditore (committente) che incarica un vettore (stipulando un contratto di autotrasporto per c/terzi) può comunque utilizzare un documento equipollente (es. D.D.T.) purché contenga i dati essenziali previsti per la scheda di trasporto. Il D.M. 30.06.2009, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 04.7.2009, in vigore dal 19.07.2009 ha, infatti, emanato le disposizioni attuative della "scheda di trasporto". Ciò per favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi (in particolare, l'art. 7-bis del DLgs. n. 286/2005, inserito dall'art. 3 del DLgs. n. 214/2008, ha istituito un documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, c.d. "scheda di trasporto"). La scheda di trasporto deve essere compilata e sottoscritta dal committente o da un suo delegato prima dell'inizio del trasporto. Tuttavia, qualora dopo l'inizio del trasporto si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai dati contenuti nel documenti, il vettore ovvero il conducente possono intervenire sul documento di trasporto mediante annotazione di tali variazioni nell'apposito spazio riservato alle "osservazioni varie". Il documento, deve essere conservato in originale, dal vettore e dal conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose in conto terzi per tutta la durata del trasporto. Nei casi in cui siano previsti più luoghi di scarico il committente può compilare una unica scheda di trasporto con l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico, oppure più schede di trasporto per quanti sono i luoghi di scarico.
Sanzioni
Il comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 dispone, per il committente inadempiente (e per il conducente o vettore che non effettua le eventuali variazioni) l'applicazione della pesante sanzione amministrativa che va da 600,00 a 1.800,00 euro.
Documenti equipollenti alla scheda di trasporto
L'art. 3 del D.M. n. 554/2009 ha individuato i documenti che possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto purchè integrati con i dati previsti dalla scheda stessa. Per tale fine, vengono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:
- la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
- il documento di trasporto (DDT), previsto dal D.P.R. n. 472/1996 opportunamento integrato con i contenuti di cui al paragrafo successivo (v. contenuto della scheda di trasporto)
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
- la lettera di vettura internazionale CMR;
- i documenti doganali;
-il documento di cabotaggio, di cui al DM 03.04.2009;
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al DM 30.6.2009. I documenti equipollenti devono, quindi, contenere tutti i dati e le indicazioni riportate sul modello di scheda di trasporto.
Contenuto della scheda di trasporto
La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:
- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi (denominazione dell'impresa di trasporto, sede, partita IVA e numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori);
- dati del committente il trasporto identificato come impresa o la persona giuridica che stipula, o in nome della quale è stipulato, il contratto di trasporto col vettore (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del caricatore vale a dire l'impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto (denominazione, indirizzo, sede e partita IVA);
- dati del proprietario della merce;
- eventuali dichiarazioni, da compilare nei casi un cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce evidenziando le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto.
- dati della merce trasportata quali: tipologia, vale a dire tipo di merce evidenziando le caratteristiche merceologiche e, se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi ed il loro contenuto (fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc.), quantità/peso se trattasi di merce confezionata in colli o altri imballaggi aventi una indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo, ovvero, in alternativa, il peso complessivo della merce trasportata espresso in Kg; luogo di carico e luogo di scarico;
- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione;
- generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
- firma.
Esonero
L'art. 4 del D.M. 554/2009 stabilisce che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto, inoltre, i trasporti di collettame (presenza di più partite di piccola entità anche della stessa tipologia merceologica, che sono commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore) che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
Ravvedimento operoso versamenti imposte
Schema delle sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso
- 2,50 % dell'importo omesso, in caso di ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria;
- 3,00 % dell'importo omesso in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza ordinaria;
- Pagamento degli interessi legali sui tributi non pagati per il periodo di tempo che va dal termine di scadenza dei tributi oggetto del ravvedimento sino al ravvedimento operoso, al tasso annuo del 3%, equivalente allo 0,25% su base mensile.
lunedì 7 settembre 2009
CASSAZIONE: bocciato l'accertamento fondato solo su medie di settore
REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI
Per svolgere la pratica dovrete farci pervenire, entro il 15 settembre 2009 tutta la documentazione necessaria per la redazione della pratica.
domenica 6 settembre 2009
otto per mille e cinque per mille
CALDAIE E 55%
Cambia la procedura per chi vuole benficiare della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. L'articolo 31 della legge 99/2009 in vigore dal 15 agosto abolisce l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica.
In attesa di chiarimenti l'Enea precisa che chi ha ultimato i lavori prima del 15 agosto è tenuto a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre chi li completerà dal 15 agosto in poi dovrà compilare e inviare all'Enea solo l'allegato E tramite il sito http://finanziaria2009.acs.enea.it
Qualora il sito non fosse ancora attrezzato per l'invio l'Enea accetterà anche una semplice raccomandata