Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.
visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/
giovedì 4 marzo 2010
UNICO 2010: debutta la detrazione per gli arredi
REDDITOMETRO: per il 2010 nuovi indicatori
- Navi e imbarcazioni da diporto;
- aerei da turismo;
- mini car;
- autocaravan e roulottes;
- motocicli di cilindrata superiore ai 350 cc;
- utilizzatori di beni di lusso in leasing;
- collaboratori familiari (esclusi quelli addetti esclusivamente all'assistenza di infermo o invalidi);
- acquisizione di immobili alle aste giudiziarie;
- maneggio e custodia di cavalli da corsa o equitazione;
- assicurazioni (escluse quelle auto, vita, contro infortuni e malattie);
- servizi alla persona;
- spese per istituti di istruzione di prestigio;
- spese per viaggi;
- iscrizione a circoli esclusivi;
- installazione di piscine;
- residenze secondarie.
FALLIMENTI E IVA: fatturazione dei professionisti insinuati al passivo
Nell'ipotesi di prestazioni professionali rese ad un soggetto poi dichiarato fallito, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127/E del 2008, ha precisato che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito relativo alle prestazioni rese ante fallimento, "i professionisti emetteranno fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale andrà scorporata l'I.V.A. relativa". Non è stata condivisa (da parte delle Entrate), invece, la soluzione prospettata dall'istante di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto). Come è stato rilevato dal fisco, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, il professionista che si insinua al passivo nell'ambito di una procedura concorsuale, è portatore di un credito complessivo per prestazioni professionali, composto da imponibile ed Iva, elementi strettamente collegati tra loro da un nesso inscindibile. Ne consegue che se il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, dispone il pagamento parziale del credito riguardante le prestazioni professionali rese ante fallimento, ancorché lo stesso faccia riferimento alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati, sotto il profilo fiscale, i professionisti emettono fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, dal quale deve essere scorporata l'Iva relativa. In altre parole, se l'importo liquidato dal giudice fallimentare risulta inferiore all'ammontare complessivo del credito professionale, comprensivo dell'IVA, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta. L'Agenzia delle Entrate non ha, quindi, condiviso la soluzione prospettata dall'interessato di emettere la fattura per la prestazione professionale indicando quale base imponibile l'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva relativa, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata (per effetto di quanto previsto nel piano di riparto).
Quando può essere emessa la nota di variazione
Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. In definitiva, l'Agenzia ha ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta. Le stesse suddette considerazioni valgono per le problematiche connesse alla procedura di concordato preventivo. (Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 03.03.2010)
mercoledì 10 febbraio 2010
PRESUNZIONE DI CESSIONE (lavorazioni, riparazioni, senza trasferimento della proprietà): documenti, prove e registrazioni per superare la presunzione
La menzione espressa del D.D.T. (e degli altri documenti di trasporto in via generale) fra i mezzi idonei a vincere le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni, è certamente opportuna, in considerazione della natura tassativa dell'elenco degli strumenti probatori contenuto nel D.P.R. n. 441/1997, ribadita anche con la circolare n. 193/E del 23 luglio 1998, illustrativa delle nuove disposizioni recate dal medesimo decreto.
Tali conclusioni, in relazione anche ai trasferimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà in paesi non appartenenti al territorio comunitario, trovano esplicita conferma nella citata C.M. n. 156/E del 15 luglio 1999, avente ad oggetto l'invio di beni in paesi extracomunitari a scopo di lavorazione.
La predetta C.M. n. 156/E, infatti, prosegue affermando che "in alternativa, può farsi utile riferimento anche al documento di trasporto o di consegna di cui all'articolo unico, comma 3, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, senza che sia necessaria l'annotazione sul predetto registro, essendo sufficiente a comprovare la movimentazione dei beni, la conservazione, a norma del già richiamato articolo 39, di idonea documentazione (documento di trasporto, doganali o contabili)".
Sulla base di tali considerazioni, si ribadisce, pertanto, che la conservazione del D.D.T. o di altro idoneo documento di trasporto, integrato con la causale della movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, può essere una lecita modalità alternativa alla tenuta di specifici registri, per monitorare i trasferimenti da o verso paesi extracomunitari.
Le conclusioni di cui sopra sono valide in via generale per i beni movimentati per scopi di lavorazione, riparazione o manutenzione, mentre, per quelli trasferiti in conto deposito o con riserva di gradimento ai fini della futura vendita, si ritiene comunque opportuno ricorrere all'impiego di idonei registri, considerata la particolarità delle fattispecie e la specificità delle indicazioni contenute nella già citata R.M. n. 520657 del 4 dicembre 1975.
Da ultimo si sottolinea che, pur non essendo obbligatoria, la tenuta del registro è opportuna per i movimenti di beni sottoposti a lavorazione e/o trasformazione, i quali comportano problematiche aggiuntive e più complesse, in relazione alla "ricostruzione" ed identificazione delle operazioni, rispetto ai trasferimenti di beni per riparazioni, manutenzioni o sostituzioni in garanzia.
In tali ultime ipotesi, infatti, la semplice conservazione dei documenti di trasporto può essere sufficiente a documentare con precisione le modalità di effettuazione delle operazioni, aventi ad oggetto spesso singoli beni idoneamente contraddistinti (ad esempio con numeri di matricola).
Per le lavorazioni, invece, l'utilizzo di diverse materie prime e di consumo, o di più semilavorati poi assemblati, con i conseguenti sfridi e scarti derivanti dal processo stesso di lavorazione, rendono consigliabile, anche a fini meramente interni aziendali, ricorrere ad un apposito registro di carico e scarico, soprattutto dove le fasi e modalità delle lavorazioni sono complesse ed articolate.
A differenza di quanto avviene per i trasferimenti di beni in ambito nazionale od extra-comunitario, i movimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà effettuati fra Stati membri della Ue sono oggetto di una norma "ad hoc", rappresentata dall'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi della quale i movimenti stessi "devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Tale disposizione, che recepisce fedelmente la norma comunitaria contenuta nell'art. 22, paragrafo 2.b), della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, non prevede modalità alternative rispetto a quella dell'impiego dell'apposito registro, l'unica stabilita dal D.L. n. 331/1993.
mercoledì 3 febbraio 2010
PRIMA CASA – Moratoria mutui in187 banche
Ieri ha preso avvio il "Piano famiglie", vale a dire l'accordo sottoscritto tra Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei consumatori, mediante il quale viene offerta la possibilità di sospendere per un periodo fino a 12 mesi, i pagamenti relativi al finanziamento per la prima casa ai soggetti che sono stati vittime di eventi sfavorevoli, quali la perdita del lavoro, cassa integrazione, morte o grave invalidità del sottoscrittore dal 2009 in poi. Finora, all'iniziativa hanno aderito 187 istituti di credito italiani, pari ad una copertura del 75 per cento del territorio nazionale in termini di filiali.
ISTAT: indice per le locazioni
L'indice Istat per il mese dicembre 2009 è stato fissato in misura del 1,0 %. E quanto ha reso noto l'Istituto di Statistica con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010. Tali dati, che rappresentano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono utilizzati per aggiornare il canone di locazione. (Istat, comunicato del 28.01.2010, pubblicato in G.U. n. 22 del 28.01.2010)