Monza - Via Molise 22
Besana in B.za - Via Corti 3
tel. 039- 2148217 r.a.
visita il nuovo sito http://www.studiomauri.passweb.it/
mercoledì 16 febbraio 2011
ACCESSO ALL'AREA RISERVATA
mercoledì 2 febbraio 2011
ELENCO DELLE PARTITE IVA inserite in VIES
E' disponibile nel sito Internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, il servizio che consente di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, già risultano in possesso dei requisiti per essere incluse nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, secondo le regole stabilite col provvedimento del direttore dell'Agenzia del 29 dicembre 2010.
Inserendo una partita Iva, il servizio fornisce l'esito della verifica, evidenziando se l'operatore indicato ha già i requisiti di inclusione. Gli operatori che risultano già essere in possesso dei requisiti non devono fare nulla: rientreranno automaticamente nel Vies quando, a fine febbraio, dall'archivio verranno effettivamente eliminati i non autorizzati.
Chi non risulta in questo elenco ed ha presentato già l'apposita istanza, potrà verificare il suo inserimento tra i soggetti autorizzati a fine febbraio, quando sarà disponibile la consultazione dell'archivio Vies; si ricorda che l'Agenzia ha comunque trenta giorni di tempo per vagliare l'idoneità o meno ad effettuare operazioni intracomunitarie.
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 1 febbraio 2011)
INSERIMENTO NELL'ARCHIVIO VIES operatori intra-comunitari - abilitazione alle operazioni intracomunitarie
La precisazione è contenuta nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2011, il quale ha pure chiarito che, viceversa, le eventuali domande di cancellazione, in caso di istanze immotivate, devono essere presentate, sia a mano sia con raccomandata, esclusivamente all'ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al VIES.
IVA - Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
I provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2010/188376 e n. 2010/188381 del 29 dicembre 2010 hanno dato attuazione alle disposizioni dell'art. 35 del d.p.r. n. 633 del 1972 che hanno introdotto un sistema di controllo dei soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie (in particolare, la lettera e-bis del comma 2 e il comma 7-bis dell'art. 35, inseriti dall'art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entrato in vigore il 31 maggio 2010).
Dichiarazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Per i contribuenti che richiedono la partita IVA la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie è subordinata alla condizione che nella dichiarazione di inizio attività sia espressa la volontà di porre in essere dette operazioni.
A tal fine il provvedimento n. 2010/188376 ha stabilito che:
- i soggetti nazionali che chiedono l'attribuzione del numero di partita IVA e i soggetti esteri che istituiscono una stabile organizzazione o nominano un rappresentante fiscale in Italia devono manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie compilando il campo "Operazioni intracomunitarie" del Quadro I dei modelli AA7 (riservato ai contribuenti diversi dalle persone fisiche) e AA9 (riservato ai contribuenti persone fisiche);
- gli enti non commerciali che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono barrare la casella C del quadro A del modello AA7;
- i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini IVA se intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono presentare un'autonoma istanza al Centro Operativo di Pescara.
Attività di controllo dell'Agenzia delle entrate
L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, controlla l'esattezza dei dati dichiarati ed effettua una valutazione del rischio che i contribuenti possano commettere frodi o evasioni; i criteri di controllo sono stati stabiliti dal provvedimento n. 2010/188376.
Nel caso venissero accertati elementi di rischio, l'Agenzia emana un provvedimento di diniego dell'autorizzazione, impugnabile innanzi alla Commissione tributaria.
Operazioni soggette ad autorizzazione
In base alle nuove norme le operazioni per le quali deve essere chiesta l'autorizzazione sono gli acquisti e le cessioni intracomunitari disciplinati dal D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993.
L'Agenzia ha, peraltro, precisato, in occasione di un recente forum organizzato da un organo di stampa, che il regime autorizzatorio si estende anche all'effettuazione delle prestazioni di servizi intracomunitarie c.d. generiche, tassabili nello Stato di stabilimento dei committenti, rese a, o ricevute da soggetti comunitari dotati del numero di identificazione IVA.
Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività dal 31 maggio 2010
Il provvedimento n. 2010/188376 stabilisce che i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio dell'attività a partire dal 31 maggio 2010, ma non hanno manifestato la volontà in parola oppure, pur avendo manifestato tale volontà, non hanno effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo semestre 2010 o non hanno presentato gli elenchi INTRASTAT saranno esclusi, entro il 28 febbraio 2011, dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
In concreto, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio dell'attività a partire dal 31 maggio 2010 non dovrebbero essere esclusi dall'elenco se nella dichiarazione hanno manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie o, comunque, nel secondo semestre 2010 hanno effettuato operazioni intracomunitarie e hanno presentato gli elenchi INTRASTAT.
I soggetti che potrebbero essere esclusi dall'archivio, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie, possono però presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza per richiedere l'inclusione nell'archivio.
Tale istanza, peraltro, dovrebbe essere presentata entro il 29 gennaio 2011 per evitare che il 28 febbraio 2011 operi l'esclusione dall'archivio fino alla successiva nuova inclusione nello stesso a seguito dell'istanza in parola.
Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010
Per garantire l'affidabilità delle informazioni già da tempo presenti nell'archivio dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, il provvedimento n. 2010/188376 disciplina anche gli adempimenti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio dell'attività prima del 31 maggio 2010.
In particolare, il provvedimento dispone che tali contribuenti saranno esclusi dall'archivio entro il 28 febbraio 2011:
- se negli anni 2009 e 2010 non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- se, pur avendo presentato tali elenchi, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
Dalla formulazione letterale del provvedimento sembra doversi dedurre che i soggetti che hanno iniziato l'attività prima del 31 maggio 2010 non saranno esclusi dall'archivio se hanno presentato elenchi INTRASTAT nel 2009 e nel 2010 e hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
I soggetti che potrebbero essere esclusi dall'archivio, qualora intendano effettuare operazioni intracomunitarie, possono comunque presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza per richiedere l'inclusione nell'archivio. Anche in tal caso è opportuno che l'istanza sia presentata entro il 29 gennaio 2011.
L'Agenzia, ricevuta l'istanza per richiedere l'inclusione nell'archivio, ha 30 giorni di tempo per effettuare i controlli ed emettere l'eventuale provvedimento di diniego.
Sia i soggetti che non saranno esclusi dall'archivio, sia quelli che saranno inseriti nello stesso a seguito di apposita istanza, saranno sottoposti agli specifici controlli, indicati nei provvedimenti n. 2010/188376 e n. 2010/188381, che l'Agenzia effettuerà, in sede di prima applicazione delle nuove norme, entro il 31 luglio 2011 e dai quali potrebbero scaturire provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, aventi efficacia dalla data della loro emissione.
Modalità di presentazione dell'istanza
Il provvedimento n. 2010/188376 ha previsto che la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, se non espressa nella dichiarazione di inizio di attività, deve essere manifestata mediante istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Per facilitare l'adempimento, con il comunicato stampa del 26 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza anche per posta, inviando una raccomandata, insieme alla copia fotostatica di un documento di identità, ad un ufficio dell'Agenzia.
Con il comunicato stampa del 27 gennaio 2011 è stato ulteriormente precisato che l'istanza può essere presentata sia a mano, sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Nel comunicato stampa del 26 gennaio 2011 è stato anche specificato che i contribuenti che hanno già presentato una richiesta di iscrizione non motivata da una reale volontà o necessità di effettuare operazioni intracomunitarie, possono presentare, entro 30 giorni dalla data in cui è stata avanzata la richiesta, una nuova istanza per non essere inclusi nel menzionato archivio: ciò anche per evitare di essere sottoposti alle specifiche procedure di controllo previste per i soggetti inseriti nell'archivio.
Con il comunicato stampa del 27 gennaio 2011 è stato precisato che le domande di cancellazione devono essere presentate, sia a mano sia tramite raccomandata, esclusivamente all'ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al registro.
Consultazione dell'elenco degli operatori intracomunitari
Il comunicato stampa del 26 gennaio 2011 ha anche reso noto che già dal 1° febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite IVA dei soggetti che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere inseriti nell'archivio degli operatori intracomunitari: ciò per evitare che anche questi soggetti presentino l'istanza per essere inclusi nell'archivio, dato che essi vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
(Assonime, nota del 27 gennaio 2011)
sabato 29 gennaio 2011
F24 COMPENSAZIONI e debiti a ruolo: cambiano ancora le regole
Una volta andato a regime il decreto non si potrà più effettuare qualunque compensazione se prima non si è onorato il ruolo. In altre parole il dare/avere comprenderà obbligatoriamente e prioritariamente il debito iscritto a ruolo e scaduto, l'eccedenza di credito potrà essere utilizzata liberamente, anche con lo stesso modello F24, fatti salvi gli altri limiti alle compensazioni.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE BENI AMMORTIZZABILI: fino al periodo di accertamento dell'ultima dichiarazione
In base all'autonomia del periodo di imposta (art. 76 del Tuir) e al principio di certezza e determinabilità (art. 109 del Tuir), il contribuente è tenuto a giustificare l'esistenza di tutti i costi dedotti dal reddito di esercizio, anche quelli acquisiti in tempi remoti che, però, partecipano nell'anno oggetto di controllo come quota di ammortamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Trento, con la sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011, ha rilevato come sia ormai pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che "a fronte della deduzione di costi ( ) ricada sul contribuente l'onere di documentarne la loro effettiva sussistenza e l'ammontare (anche ai fini dell'eventuale valutazione dei requisiti di inerenza e competenza)".
Tale principio non può subire una limitazione nel caso degli ammortamenti di quei beni, acquistati da oltre dieci anni, per i quali permane l'obbligo di documentazione.
Tale Commissione ha, infatti, evidenziato l'inequivoca previsione del comma 3 dello stesso art. 22 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce che "Fino allo stesso termine di cui al precedente comma (cioè fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta) devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".
In particolare, "se un costo viene portato in deduzione (anche se in quote di ammortamento), fino a quando su quella deduzione può sorgere contestazione da parte dell'amministrazione ( ) il contribuente è tenuto, nel suo interesse, a conservare la relativa documentazione, senza la quale non potrà provarne l'esistenza e quindi la ragione della deduzione".
Quindi, le fatture ed i registri dei beni ammortizzabili devono essere conservati fino a quando l'ultimo anno di fine ammortamento non sia andato in prescrizione.
Se ad es. il bene ammortizzabile X sia stato ammortizzato dal 1998 al 2004 (ultimo anno di ammortamento), poiché l'anno 2004 si prescrive dopo il 31/12/2009, la relativa fattura ed il libro dei cespiti ammortizzabili deve essere conservato nel periodo che va dal 1998 al 2009 (quindi, ben oltre il termine di prescrizione fiscale previsto: 5 anni).
(Commissione Tributaria Provinciale, sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio 2011)
OPERAZIONI IVA INTRA-UE: elenchi VIES soggetti autorizzati
In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ora precisato che la domanda di inserimento nell'archivio Vies, necessaria per effettuare operazioni Iva intracomunitarie, può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Le eventuali domande di cancellazione, in caso di istanze immotivate, devono, invece, essere presentate, sia a mano sia con raccomandata, esclusivamente all'ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al Vies.
(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 27 gennaio 2011)
INPS: contributi 2011 artigiani e commercianti
Gli interessati stanno ricevendo i plichi contenenti la documentazione a tal fine necessaria.
L'Inps ha ultimato la spedizione dei modelli F24 con scadenza 16 febbraio 2011, relativi alla quarta emissione 2010, predisposti per il versamento dei contributi dovuti per il 2010 ed anni precedenti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno.
Inoltre, i suddetti soggetti riceveranno quanto segue:
- titolari di partita IVA: Prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi;
- soggetti non titolari di partita IVA: Anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell'anno e degli acconti 2010.
(Inps, messaggio n. 1561 del 24 gennaio 2010)